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Articolo 1 quater l. 257/2004: i Segretari Generali

Il partito dei “piaceri” ha compiuto il consueto blitz inserendo nel testo legislativo l’articolo 1 quater dal titolo emblematico “Personale in servizio all’estero presso talune istituzione scolastiche”.

15/12/2004
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In occasione dell’approvazione di una leggina omnibus n. 257/2004 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per le imprese danneggiate da eventi alluvionali – il partito dei “piaceri” ha compiuto il consueto blitz inserendo nel testo legislativo l’articolo 1 quater dal titolo emblematico “Personale in servizio all’estero presso talune istituzione scolastiche”.

Sebbene il Comitato per la legislazione abbia osservato la necessità di “verificare se tale materia – di cui all’art.1 quater – sia riservata alla contrattazione” e sebbene la VII Commissione (cultura, scienza e istruzione) abbia rilevato che tale materia “incida su questioni da affrontare più appropriatamente in sede di contrattazione sindacale con le organizzazioni del personale interessato” chiedendo di conseguenza la soppressione dell’art.1 quater, il Parlamento ha approvato il testo legislativo, non prendendo in debita considerazione le osservazioni sollevate sia dal comitato che dalla Commissione cultura.

Ancora una volta, quindi, il Parlamento ha operato un’incursione su di una materia che la legge affida alla contrattazione. L’invio, la permanenza e la durata del personale della scuola destinato all’estero costituiscono, infatti, mobilità professionale che, di conseguenza, è regolamentata contrattualmente dagli artt. 105-112 del CCNL/Scuola in vigore.

Ancora una volta il Parlamento ha legiferato in aperto contrasto non solo con il CCNL/Scuola ma con quanto disposto dallo stesso D.Lgs 165/2001.

Ancora una volta il Parlamento si è prestato, più o meno consapevolmente, al gioco di quei gruppi di pressione che intendono modellare le norme solo ed esclusivamente ad uso e consumo dei propri interessi, a danno, ovviamente, degli interessi generali.

Sotto questo profilo non possiamo che stigmatizzare l’intervento del Parlamento.

Anche sul piano del merito il nostro giudizio negativo viene confermato. Non v’è dubbio che la norma in questione altera l’orizzonte dei diritti e dei doveri del personale scolastico in servizio all’estero perché consente a poche unità di personale di rimanere in servizio senza soluzione di continuità per periodi superiori a quelli individuati dalla contrattazione collettiva; mentre alla gran parte del personale tali benefici vengono negati. Da ciò ne consegue che l’intera ossatura contrattuale sulla materia della permanenza rischia di “implodere” determinando, così, situazioni incerte, ingiustificate e contraddittorie suscettibili di un aumento esponenziale del contenzioso giudiziario da parte ovviamente di quei lavoratori (ovvero la maggioranza) che a vario titolo non sono stati beneficiati dall’intervento legislativo.

Consapevoli di questo, le organizzazioni sindacali della FLC CGIL, della CISL Scuola, della UIL Scuola e dello SNALS/ConfSAL hanno ritenuto indispensabile, utilizzando il tempo necessario, raggiungere un’intesa unitaria espressa nel comunicato unitario del 15 dicembre 2004 e contestualmente i Segretari Generali hanno chiesto l’immediata riapertura del tavolo negoziale, ai sensi e per gli effetti del comma 2, articolo 2, del D.Lgs 165/2001, con l’Aran e la Funzione Pubblica “…per ricondurre la materia in questione nell’alveo della contrattazione” e “..per definire, in quella sede, una regolamentazione omogenea ed equa delle norme relative alla permanenza all’estero e per ridefinire tutte le norme contrattuali sulla materia”.

Roma, 17 dicembre 2004