Assenza malattia e supplenti annuali
Assenza malattia e supplenti annuali - DM 240 del 28 agosto 2000
A seguito del nostro intervento (lettera inviata al ministro a firma di Panini – Appunti n. 203 del 31 ottobre 2000) abbiamo avuto notizia che il MPI è orientato ad emanare nei prossimi giorni una nota in cui si dovrebbe chiarire che i supplenti che hanno svolto servizio lo scorso anno con supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica e che sono stati confermati provvisoriamente dai Capi d’Istituto ai sensi del DM 240 del 28 agosto 2000, sono da considerare di fatto come supplenti annuali. Quindi a loro vanno applicati i commi 3, 4 e 5 dell’art 25 del CCNL/95 con le modifiche dell’art. 49 del CCNL/99, anche se non nominati, allo stato attuale, dal provveditore. Pertanto tale personale, se assente per malattia, conserva il posto per 9 mesi (in un triennio) con retribuzione intera nel primo mese e al 50% nel secondo e terzo. Appena avremo il testo lo pubblicheremo.
Roma, 13 novembre 2000