Ata: art. 58 Ccnl chiarimenti
il Miur chiarisce che la sospensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto dall'art. 58 ha la stessa durata dell'incarico: 30/6 o 31/8.
Pubblichiamo la nota n. 113 con la quale il Miur chiarisce che la sospensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto dall'art. 58 ha la stessa durata dell'incarico: 30/6 o 31/8.
Tale articolo, lo ricordiamo, prevede la possibilità per il personale ata a tempo indeterminato, di accettare altri incarichi nell'ambito del comparto scuola mantenendo, senza assegni per tre anni, la titolarità del posto.
Il chiarimento era stato sollecitato dalla FLC Cgil dopo che alcuni Csa avevano dato una intepretazione restrittiva e penalizzante della norma contrattuale imponendo al personale ata un periodo di sospensione della titolarità del posto che andava oltre la durata dell'incarico.
Roma, 5 ottobre 2004
Testo nota
Prot.n. 113
Roma 28 settembre 2004
Oggetto:Art.58 del C.C.N.L. 24.7.2003.Chiarimenti
Con riferimento alla nota prot.12889/A Csa del 13 Agosto 2004 del Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Mantova, si conferma quanto già comunicato con nota n. 96 del 6.9.2004 e cioe’ che l’ARAN con la nota n.6978 del 2.9.2000 ha chiarito gli incarichi a tempo determinato conferiti ai sensi degli artt.33 e 58 del C.C.N.L. 24.7.2003 decorrono dall’anno scolastico 2003/2004.
Pertanto il triennio di mantenimento della titolarità del proprio posto decorre, per il personale ATA che ha accettao incarichi ai sensi del citato art.58, dall’anno scolastico 2003/2004, non rilevando eventuali altri incarichi svolti in applicazione del precedente contatto.
Il personale che, ai sensi della normativa sopraindicata, ha accettato incarichi fino al 30 giugno, essendo personale di ruolo, dal 1° luglio riprende servizio nel profilo e nella sede di titolarità.
Il Direttore Generale - COSENTINO