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Avvio anno scolastico 2000/2001

Funzioni e adempimenti degli uffici dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche in ordine al regolare avvio e allo svolgimento dell’anno scolastico 2000-2001.

30/08/2000
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Ministero della Pubblica Istruzione

Circolare n. 205

Roma, 30.8.2000

Oggetto: funzioni e adempimenti degli uffici dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche in ordine al regolare avvio e allo svolgimento dell’anno scolastico 2000-2001.

Si ritiene utile fornire agli uffici dell’amministrazione ed alle istituzioni scolastiche, nel momento di avvio del nuovo anno scolastico caratterizzato dall’entrata in vigore dell’autonomia e dal trasferimento di funzioni alle istituzioni scolastiche, chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti attinenti alla gestione del servizio scolastico e del personale ad esso addetto.

a) Sulla G.U. n.202 del 30 agosto è pubblicato il decreto legge 28 agosto 2000 n.240, contenente disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001. Il provvedimento d’urgenza non ha inteso disporre, rispetto ai decorsi anni scolastici, un rinvio generalizzato delle nomine in ruolo e una loro scansione nell’arco dell’anno scolastico. La ratio del citato decreto, invece, è quella di consentire il proseguimento, dopo il loro ordinario consueto avvio, delle operazioni di nomina in ruolo del personale nel corso dell’anno scolastico in relazione alla conclusione, dopo il 31 agosto, dei concorsi ordinari a cattedre e della sessione di abilitazioni e di idoneità riservate prevista dalla L.124 del 1999.

In ragione di ciò, le SS.LL. procederanno, con la massima sollecitudine, nei tempi normalmente programmati ogni anno in relazione alla conclusione delle operazioni di mobilità e di utilizzazione, nonché, non appena il Consiglio dei Ministri avrà adottato la prescritta deliberazione autorizzatoria, sulla base del contingente di cattedre e di posti assegnati dall’annuale decreto ministeriale che fisserà anche i necessari criteri e possibilmente prima dell’inizio delle lezioni, alle nomine in ruolo degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie regionali dei concorsi a cattedre per esami e per titoli già approvate entro il 31 agosto e nelle graduatorie permanenti per le quali, alla medesima data del 31 agosto, si siano già concluse alcune delle fasi di prima integrazione. Nel corso dell’anno scolastico, man mano che si concluderanno i concorsi a cattedre e saranno concluse le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti, con le relative graduatorie approvate comunque non oltre il 31 marzo 2001, le SS.LL. proseguiranno nel conferimento delle nomine in ruolo che avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede assegnata dal 1° settembre 2001. Si reputa opportuno, di conseguenza, che siano indette a cura delle SS.LL. stesse e al più presto conferenze di servizio dei presidenti coordinatori delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre, affinchè essi predispongano un piano aggiornato di svolgimento e di conclusione dei concorsi medesimi nel rispetto assoluto dei tempi imposti dal decreto legge in argomento.

b) In relazione alla fase di transizione al nuovo modello organizzativo dell’autonomia, che si inserisce nel quadro di rinnovamento strutturale ed organizzativo delle istituzioni scolastiche, degli apparati amministrativi e di trasferimento di funzioni agli enti locali, è stata definita l’allegata mappa di competenze, funzioni, atti gestionali e procedure, che potrà contribuire ad orientare i lavori degli uffici e delle scuole. Va al riguardo sottolineato che, ferma restando la data di trasferimento dei compiti alle istituzioni scolastiche, nulla osta che queste ultime possano singolarmente e temporaneamente delegare alle strutture periferiche dell’amministrazione alcune delle competenze trasferite, ciò che soprattutto può evitare, come nel caso delle competenze pensionistiche, destinate presto ad essere affidate all’INPDAP, inutili appesantimenti gestionali. In relazione, d’altronde, ad esigenze di organizzazione del sistema informativo, si profila l’opportunità che il passaggio al nuovo sistema sia graduale e si svolga in relazione alla ordinaria temporizzazione delle operazioni di gestione nell’arco dell’intero anno scolastico. Con l’ovvio impegno di predisporre, in sintonia con le specifiche procedure, ulteriori istruzioni analitiche, si richiama l’attenzione sul grafico allegato al documento di lavoro, nel quale è riassunta l’ottimale temporizzazione del trasferimento dei compiti. La descritta gradualità dei processi consente, in definitiva, alle istituzioni scolastiche di inserirsi con la necessaria serenità nel nuovo quadro di competenze e di continuare ad utilizzare all’occorrenza la struttura organizzativa e le procedure di gestione degli uffici periferici. In ogni caso si confida che il documento di lavoro allegato, pur nella difficoltà di costruire un quadro subito esaustivo, corrisponda all’esigenza di chiarezza nell’identificazione dei soggetti, delle azioni e delle scansioni temporali che il processo innovativo comporta.

Si specifica, ancora, che nella predisposizione del documento si è reso necessario considerare la situazione a regime, cioè dopo l’emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici centrali e periferici di questo ministero (attualmente in corso di registrazione), proprio al fine di offrire tutti gli elementi di chiarezza complessivamente utili per approfondire, poi, gli snodi di un sistema complesso e radicalmente innovato.

Sarà naturalmente cura dell’amministrazione fornire via via i necessari approfondimenti settoriali per mettere in grado, in primo luogo le scuole, di corrispondere ai nuovi adempimenti, tenuto conto che la gradualità di svolgimento delle operazioni già enunciata è coerente non solo con i periodi diversi nell’anno scolastico in cui esse devono essere compiute, ma anche con le possibilità offerte dal sistema informativo, che metterà a disposizione le nuove versioni delle funzioni adattate all’uso delle scuole.

Le risorse tecnologiche e le modalità tecniche offerte alle scuole subiranno nel tempo profonde modifiche, ma già nella prima fase dell’anno scolastico 2000-2001 saranno disponibili soluzioni che, come precisato nel documento, consentiranno alle scuole di operare agevolmente.

Il processo di decentramento e di passaggio delle competenze, descritto nel documento, deve essere comunque supportato con l’individuazione di punti di riferimento e di consulenza operativa che coadiuvino e assistano le scuole nei nuovi compiti; essi possono essere individuati sia negli attuali provveditorati agli studi sia in istituzioni scolastiche oggettivamente idonee ad esercitare una funzione sussidiaria nella conduzione delle azioni che implichino l’uso del sistema informativo.

c) Per quanto riguarda le competenze del collegio dei docenti e del dirigente scolastico in ordine alla nomina dei collaboratori, prevista dal decr. leg.vo 297 del 1994, e di docenti individuati dal dirigente scolastico ai quali delegare specifici compiti a norma dell’art.25 bis, comma 5, del decr.leg.vo 29 del 1993, è noto che il Consiglio di Stato, come ricordato nella circ.193 del 3 agosto scorso, ha espresso il proprio parere in merito a due quesiti. In merito all’esonero e al semiesonero del collaboratore vicario del dirigente scolastico il Consesso ha chiarito che, in ragione del passaggio di competenze dai provveditorati agli studi alle singole scuole, i provvedimenti di concessione degli esoneri in questione debbano essere ora emanati direttamente dalle scuole stesse, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti che nella materia in esame disciplinano le condizioni nelle quali gli esoneri medesimi possano essere concessi. Quanto alla immediata applicazione del citato art.25 bis ed alle esclusive competenze del dirigente scolastico, per quanto riguarda la delega di specifici compiti ad alcuni docenti e la nomina del vicario, l’Organo Consultivo ha affermato che tale competenza va correttamente inteso ed esercitata anche nel rispetto delle attribuzioni degli organismi collegiali e, per quel che più direttamente attiene al problema in argomento, nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti. La norma va letta, dunque, alla luce dei criteri di compatibilità e sussidiarietà: le norme contenute nel decreto 297 vanno verificate e limitate con le nuove, contenute nel più volte citato art.25 bis, che sono recessive solo se si sia in presenza dell’affidamento a docenti individuati dal dirigente scolastico di specifici compiti di gestione e di organizzazione. Il collegio dei docenti, pertanto, fino alla approvazione del disegno di legge di riforma degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, continua ad assegnare le funzioni obiettivo in coerenza con le indicazioni della circolare n.204 del 28 agosto scorso e continua altresì a poter eventualmente individuare ulteriori figure di collaborazione del dirigente scolastico, alle quali, alla luce della evoluzione normativa riassunta, potrebbero essere affidati, in coerenza col P.O.F., solo compiti connessi all’attività educativa e didattica. In ragione della complessità della situazione così determinata e della oggettiva difficoltà di distinguere, in talune situazioni, le attività di gestione e di organizzazione da quelle di contenuto educativo-didattico, appare auspicabile, e per esigenze di razionalizzazione della spesa e affinchè sia condivisa la valutazione del possesso, da parte degli insegnanti chiamati a svolgere la funzione vicaria e quelle delegate, delle necessarie doti di professionalità e di esperienza, che siano costituite in questa prima fase di transizione e nell’attesa del provvedimento legislativo di riforma degli OO.CC., forme di raccordo tra le autonome scelte del dirigente scolastico e quelle del collegio dei docenti.

IL MINISTRO

ALLEGATO

DOCUMENTO DI LAVORO SUL DECENTRAMENTO DI FUNZIONI: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURE INFORMATIZZATE

Premessa:

I1 documento si articola in 4 parti, relative alla ricognizione delle funzioni che il complessivo disegno riformatore nel campo dell'istruzione assegna rispettivamente all'Amministrazione centrale, a quella periferica, alle scuole, alle Regioni e agli Enti locali.

Tutti gli eventi relativi al primo impatto con l'entrata in vigore dell'autonomia scolastica e che vedono coinvolti, tra altro. gli adempimenti amministrativi per la gestione del personale scolastico, sono indicati nella seconda e terza parte, sia sotto il profilo dell'elencazione dei procedimenti amministrativi sia sotto il profilo delle relative procedure informatizzate.

I. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Con riferimento allo schema di regolamento da emanarsi in applicazione del d.lvo 30.7.1999, n.300, l'organizzazione dell'A.C. del M.P.I. risulta articolarsi nel modo seguente:

  1. Il dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione (artt. 9 -10 -11)

  1. Il dipartimento per i servizi nel territorio (artt. 9 -10 -12)

  1. Il servizio, di livello dirigenziale generale, per gli affari economico-finanziari (artt. 9-13)

  1. Il servizio, di livello dirigenziale generale, per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica (artt. 9 - 13)

  1. Il servizio, di livello dirigenziale generale, per la comunicazione (artt. 9 - 13)

A - Il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione (art. 11) prevede, al proprio

interno, tre aree funzionali, a ciascuna delle quali e preposto un dirigente generale (art. 16):

si trascrivono, di seguito, le funzioni che, in ragione della materia, dovrebbero essere attribuite ad ogni singola struttura:

A.1 - Area degli ordinamenti scolastici:

  • ordinamenti, curriculi e programmi scolastici

  • classi di concorso e programmi delle prove concorsuali del personale scolastico

  • ricerca ed innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione

  • esami certificazioni, riconoscimento dei titoli stranieri

  • individuazione delle priorità in materia di valutazione e approvazione di appositi progetti

  • vigilanza sull'Istituto Nazionale di documentazione per la valutazione del sistema d'istruzione (art. 1 D.l.vo 20.7.99, n.258 - ex CEDE), e sull'Istituto Nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (art. 2 d.lvo 20.7.99, n.258 - ex BDP).

A.2 - Area della formazione e aggiornamento del personale della scuola:

Indirizzi generali in materia di formazione e aggiornamento del personale scolastico.

A.3 - Area delle relazioni internazionali:

di concerto con il Dipartimento per i servizi del territorio, relazioni internazionali, inclusa la cooperazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali.

  • (Nell'ambito del Dipartimento è istituito il servizio di segreteria del Consiglio Superiore della P.I. - d.lvo 30.6.99, n.233).

B - Il Dipartimento per i Servizi nel Territorio (art. 12) prevede, al proprio interno, quattro aree funzionali, a ciascuna delle quali è preposto un dirigente generale (art. 16). Si trascrivono, di seguito, le funzioni che, ratione materiae, dovrebbero essere attribuite ad ogni singola struttura:

B.1 - Area degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio nazionale:

  • definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio, per la valutazione della loro efficienza, per il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli

  • servizi per l'integrazione e l'accoglienza degli studenti immigrati

  • indirizzi in materia di vigilanza sulle scuole, corsi di istruzione non statali (v. L. 10.3.2000, n. 62) e scuole straniere in Italia, nel rispetto delle competenze delle regioni, cura dei problemi generali del territorio, con particolare riguardo al diritto allo studio, al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, alla distribuzione territoriale delle scuole e degli indirizzi di studio, all'edilizia scolastica.

  • vigilanza sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale (di cui all'art. 88 D.l.vo n. 300/99), sulla Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia (art. 4 D.l.vo n. 258/99) e sugli enti previsti dall'art. 605 del D.l.vo 16.4.94, n. 297.

B.2 - Area dell'istruzione post-secondaria, dell'educazione e dell'istruzione permanente degli adulti, dei percorsi integrati di istruzione e formazione

  • nel rispetto delle competenze delle regioni: funzioni relative all'istruzione post-secondaria, all'educazione permanente degli adulti, ai percorsi integrati di istruzione e formazione

  • istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'I.F.T.S.

B.3 - Area del personale della scuola e dell'Amministrazione:

  • definizione degli indirizzi generali e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e di nuovi modelli di prestazione di servizio del personale scolastico e, d'intesa con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione, svolgimento della relativa contrattazione

  • sulla base delle Direttive del Ministro, attuazione di politiche del personale amministrativo e tecnico del Ministero

  • reclutamento, formazione generale, relazioni sindacali, contrattazione e mobilità del personale amministrativo del Ministero

B.4 - Area dello status dello studente. Delle politiche giovanili, dei rapporti scuola-sport e delle attività motorie

  • status dello studente

  • indirizzi e strategie nazionali in materia di rapporti scuola-sport e attività motorie

  • strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti e sulle politiche sociali in favore dei giovani

  • rapporti con le associazioni dei genitori e supporto delle loro attività

  • supporto alle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti

Al Dipartimento sono inoltre affidate:

  • l'organizzazione del Servizio per il contenzioso

  • la cura dei rapporti internazionali nelle materie di competenza ed in collaborazione con il dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione

Le competenze dei Servizi di cui ai punti C D ed E sono chiaramente definite nell'art. 13 dello schema di regolamento.

Alla individuazione degli uffici dirigenziali non generali ed alla assegnazione dei compiti relativi, sui quali si articoleranno i dipartimenti, le direzioni (aree) e servizi, si provvederà con DD.M. di natura non regolamentare (art. 4 c. 4 d.lvo 300/99), su proposta dei capi dei dipartimenti e dei dirigenti generali (art. 9 c. 5 regol.).

Su tali provvedimenti, per i riflessi che essi hanno sull'organizzazione e sul rapporto di lavoro devono essere sentite le OO.SS. (art. 19 L. 15.3.97, n. 5).

Le funzioni del Capo Dipartimento sono descritte dall'art. 5 del d.lvo 300/99, il quale si avvale di uffici posti alle sue dirette dipendenze (art. 10 c. 3 regol.).

La definitiva attuazione del nuovo ordinamento decorrerà dal 1.1.2001 (art. 17 c. 4).

II. AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA

A) Ufficio scolastico regionale

Per quanto concerne l'Amministrazione periferica, il regolamento prevede che in ogni capoluogo di regione sia istituito un ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale con articolazione provinciale o subprovinciale.

Compiti di tale ufficio, in raccordo con i dipartimenti ed i servizi centrali, risultano

essere i seguenti:

  • vigilanza sull'attuazione degli ordinamenti scolastici;

  • vigilanza sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

  • vigilanza sulle scuole statali e pareggiate e sulle scuole straniere in Italia;

  • ricognizione delle esigenze formative e sviluppo dell'offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali;

  • attuazione delle politiche nazionali per gli studenti;

  • proposte agli uffici centrali per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale;

  • cura dei rapporti con la regione e gli altri enti locali relativamente all'offerta formativa integrata e all’educazione per gli adulti;

  • assistenza e supporto al funzionamento delle istituzioni scolastiche nel rispetto della loro autonomia;

  • assegnazione alle scuole delle risorse finanziarie, di personale e strumentali;

  • cura delle relazioni sindacali a livello regionale;

  • conferimento dell'incarico e stipula dei relativi contratti per i dirigenti scolastici;

  • costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione.

La materia del reclutamento del personale della scuola docente e ATA a tempo indeterminato (procedure concorsuali, graduatorie permanenti) è stato inserito dall’art. 15 del D.P.R. n. 275/99 tra le competenze escluse da quelle attribuite alle istituzioni scolastiche. Ne discende, anche in base a quanto disposto dall’art. 1 della legge n. 124/99, che se l’indizione dei concorsi rimane di competenza dell’Amministrazione centrale, l’Amministrazione periferica provvede allo svolgimento delle relative procedure concorsuali e alla stipula dei contratti a tempo indeterminato.

Il dirigente preposto all'ufficio regionale determina l'articolazione degli uffici sul territorio nonché la decorrenza del passaggio delle funzioni ai nuovi uffici; da questa data sono soppressi i provveditorati.

B) Uffici sul territorio (ex provveditorati agli studi )

Nella prima fase di passaggio delle funzioni questi uffici si trovano ad acquisire talune delle funzioni indicate dalla lettera A e assegnate dai rispettivi dirigenti regionali, e a trasferire, con la necessaria gradualità, imposta dalla diversa tipologia delle competenze e dalla compatibilità con lo sviluppo del sistema informativo, alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni:

Gestione del personale scolastico

  • assunzione e relativo seguito

  • gestione stato di servizio e fascicolo personale

  • conferma in ruolo

  • proroga periodo di prova

  • part-time

  • permessi diritto allo studio

  • ricostruzione carriera

  • infortuni per cause servizio

  • equo indennizzo

  • rivalutazione monetaria

  • concessione uso mezzo proprio

  • concessione permessi sindacali

  • decadenza dall'impiego

  • dispensa per inidoneità fisica/incapacità didattica

  • provvedimento di computo e riscatto ai fini della pensione (D.P.R. 1032/73)

  • provvedimenti di riscatto ai fini della buonuscita (D.P.R. 1032/73)

  • provvedimenti di ricongiunzione (L. 297/99 e L. 45/90)

  • ricongiunzione L. 523/54 e art. 113 D.P.R. 1092/73

  • dichiarazione dei servizi art. 145 D.P.R. 1092/73

  • cessazioni dal servizio per:

    • limiti di età

    • anzianità di servizio

    • dimissioni volontarie

    • decesso

    • decadenza

    • inidoneità fisica o didattica

    • proroga permanenza in servizio

  • concessione pensione:

    • provvisoria

    • definitiva

    • inabilità

    • ai superstiti

    • privilegiate (istruttoria)

  • liquidazione indennità:

    • licenziamento

    • una tantum

    • sostitutiva del preavviso

    • buonuscita

    • costituzione posizione assicurativa per INPS

  • provvedimenti di riliquidazione:

    • pensione

    • buonuscita

In merito , peraltro, alla concessione della pensione e alla liquidazione delle indennità, si segnala che sono in corso contatti per il trasferimento all’INPDAP delle predette materie.

Funzionamento delle scuole

  • gestione dell’organico

  • decreti costitutivi OO.CC. interni

  • esoneri - semiesoneri vicari

  • gestione del patrimonio

  • gestione del bilancio

  • monitoraggio flussi di cassa

  • le acquisizioni di dati a sistema relative a statistiche - anagrafe delle prestazioni - edilizia - rilevazioni permessi sindacali - mobilità del personale - esami - contabilità, ecc.

Altro

  • licenze abbonamento RAI

  • scarto atti d'archivio

  • contratti IRC

III. ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Ai sensi dell`art.l4 del DPR n. 275/99 alle istituzioni scolastiche sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:

  • carriera scolastica e rapporto con gli alunni;

  • amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

  • gestione dello stato giuridico ed economico del personale non riservata agli uffici centrali e periferici del Ministero.

Appare comunque utile analizzare tali funzioni in vista di ciò che è previsto che avvenga dal 1° settembre 2000:

  • Attribuzione ex lege della personalità giuridica alle scuole dimensionate (art.21 della legge n.59/97 e DD.PP.RR. n.233/98 e n.275/99).

  • Preposizione all'istituzione scolastica dei capi d'istituto e conferimento della qualifica dirigenziale (D. l.vo. n.59/98).

  • A decorrere dal 1 settembre 2000 vengono come sopra attribuiti i poteri dirigenziali agli attuali capi d’istituto, peraltro in assenza del contratto collettivo di lavoro della specifica area dirigenziale.

Nell'ambito della funzione amministrativa, i poteri del dirigente scolastico sono individuati negli artt.l4 e segg. del DPR n.275/99, e dal Regolamento sul conferimento delle supplenze. In particolare il dirigente scolastico ha competenza in materia di:

  • Carriera scolastica e iscrizioni degli alunni (frequenze, certificazioni, documentazione, valutazione, riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, valutazione dei debiti e crediti formativi, partecipazione a progetti territoriali e internazionali, scambi educativi internazionali);

  • Adozione del regolamento di disciplina degli alunni;

  • Contratto individuale di lavoro del personale docente assunto a tempo determinato (in base a graduatoria d'istituto);

  • Contratto individuale di lavoro del personale docente assunto a tempo indeterminato (l’avente diritto è però individuato dal Provveditore in base alle graduatorie permanenti che, ai sensi dell'art.15, lettera a, del DPR n.275/99, esulano dalla competenza del dirigente scolastico);

  • Amministrazione, gestione del bilancio e dei beni, definizione e stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'art.40, comma 1, della legge n.449/97. NOTA: tali attività devono essere svolte in conformità al regolamento di contabilità di cui all art.21, commi 1 e 14, della legge n.59/97, e di tale regolamento non è prevista a breve l'emanazione. Tuttavia, l'art.15, comma 6, del DPR n.275/99, prevede che, se alla data del 1° settembre 2000 il regolamento in questione non sia stato ancora adottato, nelle more continuino ad applicarsi gli artt.26, 27, 28 e 29 del D.l.vo n.297/94;

  • Riorganizzazione dei servizi amministrativi e contabili in funzione del nuovo assetto istituzionale;

  • Formazione e aggiornamento culturale del personale (anche in concorso con altri);

  • Articolazione territoriale dell’istituzione (competenza da esercitarsi a norma dell`art.4, comma 2, del DPR n.233/98);

CONSIDERAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENIE DAI PROVVEDITORATI ALLE SCUOLE INDICATE NELLE PARTI II E III GESTITE COL SUPPORTO DI PROCEDURE INFORMATIZZATE DAL SISTEMA INFORMATIVO

Gran parte degli adempimenti amministrativi per la gestione del personale scolastico che verranno trasferiti - totalmente o parzialmente - alle istituzioni scolastiche autonome sono attualmente gestiti, come si è detto, con il supporto di procedure informatizzate, realizzate all'interno del sistema informativo del ministero della pubblica istruzione.

Tra queste, quelle a supporto delle funzioni riportate nell’art. 14 del DPR 275/99 devono essere riviste in funzione della loro fruibilità presso le predette istituzioni scolastiche. Tale revisione sarà conseguente alla definizione del nuovo iter amministrativo ed al processo organizzativo stabilito dalle norme che di volta in volta disciplineranno il procedimento amministrativo interessato dal transito di competenze dall'ufficio provinciale alla scuola. Il primo esempio è rappresentato dalle procedure per la formalizzazione dei contratti di lavoro conferiti al personale scolastico, riprogettate in base al dettato della C.M. in corso di emanazione.

Tale revisione dovrà necessariamente tenere conto anche dell'eventuale frammentazione di competenze tra i due soggetti interessati (scuola e ufficio periferico) laddove, un adempimento che nasceva e si concludeva all'interno del provveditorato, si articolerà in una parte di competenza dell’ufficio provinciale - o dell’ufficio che lo sostituirà con l'entrata in funzione delle Direzioni Regionali - ed in una parte di pertinenza del dirigente scolastico. È questo il caso di alcune competenze escluse ai sensi dell’art. 15 del DPR 275/99. In particolare la voce "assunzione e relativo seguito" presuppone una fase di costituzione e approvazione di graduatorie di merito e/o di titoli (a seconda della procedura concorsuale di cui trattasi), una fase di scorrimento delle predette graduatorie provinciali/regionali (oggi provinciali), individuazione del destinatario della proposta di nomina e formulazione della stessa proposta all'interessato a cura del dirigente di un ufficio competente per territorio (regionale o provinciale); successivamente, a livello di istituto autonomo, l'iter si concluderà con la stipula del contratto di assunzione da parte del dirigente scolastico a cui l'aspirante è stato assegnato e con i successivi perfezionamenti previsti dalla norma.

Altre procedure, infine, che attengono allo svolgimento degli adempimenti totalmente rientranti nelle competenze escluse di cui al predetto art. 15, manterranno immutato il loro disegno originario, salvo una diversa fruibilità in funzione dell'eventuale trasferimento di attribuzioni operative dal provveditorato al costituendo ufficio scolastico regionale.

Non è peraltro da escludere che alle scuole siano affidate, nel tempo e sulla base di una delega, ulteriori attività, come nel caso dell’acquisizione dei dati di organico, delle domande di mobilità e di partecipazione agli esami di stato, delle domande per le procedure di reclutamento e di altre competenze . In questo caso più che parlare di trasferimento di funzioni alle scuole, si può parlare di un decentramento operativo, dettato da ragioni di carattere organizzativo e da esigenze di tempestività e capillarità dei punti di accesso al sistema informativo sia per inserire che per fruire delle informazioni necessarie allo sviluppo del procedimento amministrativo trattato attraverso il sistema informativo.

In alcuni casi potrebbe essere necessaria una revisione del flusso procedurale: la struttura delle procedure automatizzate è funzionale all'attuale assetto organizzativo periferico che si fonda sul ruolo istituzionale dei provveditorati e che l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche ridisegna totalmente.

A garanzia del buon esito del decentramento delle funzioni del sistema informativo alle istituzioni scolastiche autonome si impone un ordinato approccio:

  1. Alla pianificazione di tale trasferimento per i diversi procedimenti amministrativi, sia in relazione ai tempi del calendario scolastico, sia in relazione alle modifiche che il sistema deve subire per il passaggio dai Provveditorati alle Scuole

  2. Alla preparazione delle scuole al nuovo compito.

Per quanto riguarda il punto a) lo schema allegato propone una ipotesi di tempificazione relativa all’anno scolastico 2000/2001 che tiene conto del ciclo operativo legato agli adempimenti connessi alla corretta gestione dell'anno scolastico. Esso ovviamente potrà essere suscettibile di alterazioni, soprattutto in virtù delle date fissate per gli adempimenti di natura annuale che seguono le fasi dell'anno scolastico.

Per quanto riguarda il punto b) i Provveditorati dovranno iniziare una azione di coinvolgimento delle scuole scegliendo il modello organizzativo ritenuto più opportuno e adatto alla loro situazione. In via di pura ipotesi si può procedere attraverso una o piu delle seguenti opzioni operative:

  • incontro di informazione e dimostrazione per tutte le scuole convocate a gruppi

  • creazione di scuole "di riferimento" capaci di condurre le azioni di informazione e dimostrazione

  • concentrazione in alcune scuole delle operazioni che implicano l'uso del Sistema Informativo

  • azioni di supporto e consulenza alle scuole da parte dei provveditorati o delle scuole "di riferimento"; tali azioni di supporto, del resto, diventeranno una delle nuove competenze degli Uffici decentrati sul territorio.

Il gestore del sistema informativo metterà a disposizione, di volta in volta, le nuove versioni delle funzioni adattate all'uso delle scuole e la relativa manualistica.

E’ ragionevole supporre che diverse realtà territoriali possano far optare per comportamenti diversificati: decentrando a tutte le istituzioni scolastiche autonome, accentrando le attività su un numero limitato di scuole "di riferimento", differenziando le attività.

In ogni caso si ritiene opportuno suggerire che il rilascio delle funzioni automatizzate avvenga secondo una pianificazione che tenga conto delle effettive e contingenti necessità della scuola legate, in prima istanza, allo svolgimento dell'anno scolastico, facendo precedere tale rilascio, laddove se ne ravvisi la necessità, da una partecipazione a seminari che illustrino sia le funzioni che la normativa che ne ha determinato la realizzazione.

In particolare gli adempimenti legati a scadenze amministrative concentrate in ben definiti e circoscritti periodi dell'anno, gestiti attraverso le funzioni SIMPI:

  • Contratti

  • Acquisizione dati di organico di diritto

  • Acquisizione dati di organico di fatto

  • Acquisizione domande di mobilità di diritto

  • Acquisizione domande di mobilità di fatto

  • Acquisizione domande partecipazione agli esami di stato

  • Acquisizione domande di cessazione

  • Pensioni provvisorie

rientrano tra quelli da decentrare prioritariamente, sia pur secondo le naturali scadenze previste dalla norma, in quanto legati al corretto svolgimento dell'anno scolastico e delle attività didattiche. A questo primo elenco potrebbero essere aggiunti:

  • Monitoraggio dei flussi di cassa

  • Rilevazioni integrative presso le scuole

in quanto soggetti a scadenze meno perentorie dei precedenti e, comunque, posizionate intorno alla fine dell'anno solare.

Per altre funzioni quali:

  • Gestione del Fascicolo personale

  • Dichiarazione dei Serviizi

  • Ricostruzione Carriera

  • Riscatti

  • Ricongiunzioni

  • Edilizia scolastica

  • Pensioni definitive

è possibile stabilire un decentramento graduale, senza che gli utenti (nella maggioranza dei casi il personale scolastico) ne risentano in termini di servizio.

Altre funzioni del SIMPI possono essere aperte alle scuole ma la numerosità degli interventi richiesti è tale da non creare problemi: citiamo, a titolo di esempio, l'aggiornamento dei dati anagrafici di una scuola, unica funzione decentrabile di tutta l’area di gestione anagrafica delle scuole conseguente al dimensionamento della rete scolastica.

L'informatizzazione delle funzioni sia per i nuovi compiti che l'autonomia assegna alle scuole, sia per quelli di immissione dati nel SIMPI, previsti dal decentramento operativo, deve inizialmente adeguarsi alle risorse tecniche disponibili. Come è noto attualmente il SIMPI presenta alcuni vincoli strutturali:

-il Ministero ha fornito alle scuole solo una o due stazioni di lavoro

-solo una di tali stazioni può essere collegata al SIMPI e solo per un tempo limitato (in media un'ora al giorno per scuola), sia per immettere dati nel sistema con l'uso delle apposite maschere, sia per accedere ai servizi intranet

-il pacchetto applicativo per l'amministrazione scolastica (SISSI) è installabile solo sulla/e macchina/e fornite dal Ministero

-non è possibile estrarre i dati dal SISSI per utilizzarli in altri contesti (ad esempio per inviarli al Ministero o a un Ente locale)

IPOTESI DI PIANO TEMPIFICATO DEL DECENTRAMENTO OPERATIVO ALLE SCUOLE

A.S. 2000/2001

sett. 2000

ott. 2000

nov. 2000

dic. 2000

gen. 2001

feb. 2001

mar. 2001

apr. 2001

mag. 2001

giu. 2001

lug. 2001

ago. 2001

set. 2001

contratti

organico diritto e mobilità

cessazioni

pensioni provvisorie

fascicolo

rilevazioni integrative

rilevazione dati bilancio

dichiarazione servizi

ricostruzione carriera

pensioni definitive

riscatti ricongiunzioni

esami di stato

organico di fatto

edilizia scolastica

anagrafe scuole(dati anagr.)

adempimenti le cui scadenze sono naturalmente legate al ciclo dell'anno scolastico

adempimenti sostanzialmente distribuiti nell'arco dell'anno, il cui rilascio alle scuole, senza pregiudizio per gli adempimenti ad essi collegati

è stato pianificato nel rispetto delle esigenze di gradualità

Come è noto il SIMPI è gestito da società esterne sulla base di contratti di affidamento quadriennali. Alcuni vincoli del sistema potranno essere superati già nell'ambito dei contratti in vigore, mentre per altri occorre attendere una ristrutturazione generale, che il Ministero sta definendo, nell'ambito di nuovi contratti. Quindi la messa a disposizione di nuovi servizi e di nuove soluzioni tecniche non potrà che essere progressiva. Tuttavia le linee di tali trasformazioni sono già tracciate e possono essere così riassunte:

Entro Ottobre 2000

  1. Sarà messo in opera un sistema, al quale le scuole potranno accedere tramite i collegamenti Internet di cui dispongono autonomamente, tramite il quale sarà possibile immettere dati nel SIMPI. Questo consentirà a gran parte delle scuole di disporre di un canale aggiuntivo di collegamento diretto al Sistema oltre quello delle segreterie.

  2. Sarà rilasciata una applicazione che consente di estrarre i dati dal pacchetto SISSI per utilizzazioni con altro software.

Durante l'anno scolastico 2000-2001

  1. Saranno rese disponibili alle scuole, dopo le necessarie modifiche, le funzioni di accesso al sistema per l'introduzione dei dati, secondo la tempistica dello schema allegato

  2. Sarà studiata la possibilità di concedere l'istallazione del SISSI anche su reti di computer installate nelle segreterie e destinate all'amministrazione, che le scuole già possiedono o acquisiscono autonomamente.

  3. Saranno studiate forme di facilitazione per le scuole, anche tramite accordi con Enti Locali come già si sperimentano in alcune regioni, per i collegamenti in Internet; in ogni caso il Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche prevede costantemente un contributo alle spese che può essere usato a tale scopo

  4. Sarà avviata la ristrutturazione del SISSI e delle applicazioni per l'accesso al SIMPI, anche per i nuovi compiti richiesti dal Regolamento di Contabilità da emanare, sulla base di criteri di maggiore flessibilità e integrabilità con altri software

Più a lunga scadenza l'intero SIMPI subirà modificazioni strutturali e offrirà servizi di nuovo tipo.

- Fattori critici di successo

E indubbio che il trasferimento di competenze alle istituzioni scolastiche autonome e l'eventuale decentramento operativo delle cosiddette competenze escluse, modificherà sostanzialmente il tipo e la qualità delle funzioni svolte nei confronti del sistema informativo da gran parte del personale amministrativo degli uffici periferici. Per molti di essi si passerà da compiti squisitamente tecnici di gestione e trattazione di pratiche e di dati a terminale, a compiti di coordinamento, di consulenza e di assistenza amministrativa ed organizzativa. Affinché il processo di trasferimento e decentramento delle competenze possa dare i frutti auspicati nei tempi previsti, è necessario che il predetto personale amministrativo svolga un ruolo motivante e trainante nei confronti delle segreterie scolastiche, ne scandisca i tempi, curi il rispetto delle scadenze, rimuova gli ostacoli e trasferisca le conoscenze tecniche amministrative che ha maturato nelle precedenti dirette gestioni dell'operazione stessa.

IV. REGIONI, ENTI LOCALI

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, emanato in attuazione delle legge 15 marzo 1997, n.59, prevede l'attribuzione agli enti locali delle seguenti funzioni, fatto salvo il trasferimento dei compiti alle istituzioni scolastiche disciplinato dal regolamento sull'autonomia.

A) Regioni

  • Programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

  • Programmazione della rete scolastica sulla base di piani provinciali;

  • Suddivisione del territorio in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, anche su proposta degli enti locali interessati;

  • Determinazione del calendario scolastico;

  • Contributi alle scuole non statali;

  • Iniziative e attività di promozione delle funzioni conferite.

Tali deleghe, non riguardano i conservatori di musica e le accademie, e hanno decorrenza presumibilmente dall'anno scolastico 2003/4.

B) Province e Comuni

Per l'istruzione secondaria superiore e per l'istruzione primaria sono rispettivamente attribuite alle province e ai comuni le seguenti funzioni:

  • Dimensionamento rete scolastica e relativi piani di organizzazione;

  • Servizi di supporto per gli alunni in situazione di svantaggio;

  • Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature d'intesa con le scuole; Sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

  • Costituzione controlli, vigilanza e scioglimento degli organi collegiali scolastici territoriali;

  • Iniziative relative all'educazione degli adulti e ad interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, pari opportunità di istruzione, interventi perequativi,

  • Interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.