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Bozza di Regolamento autonomia istituti educativi

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

02/04/2001
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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO l'art. 87 della Costituzione;
VISTO l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede che le disposizioni di cui allo stesso articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali;
VISTO l'art. 5, comma 5 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233;
VISTO il testo unico in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del...;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;
SENTITA la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali nella seduta del...;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del...;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...
SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica;
ADOTTA il seguente regolamento

Articolo 1
(Autonomia degli istituti educativi)

1. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, di cui agli articoli 203, 204 e 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito, denominati "Istituti educativi", nonché le scuole ad essi annesse sono ordinati, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo i principi di autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. Ad essi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, integrate con le norme del presente regolamento.
2. In ogni istituto educativo sono istituite scuole del cielo unitari o dell'istruzione di base, di cui alla legge 10 febbraio 2000, n. 30. Sono soppresse le scuole conformate di cui al R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392. Possono inoltre essere istituite scuole interne del ciclo secondario.
3. La personalità giuridica è attribuita all'istituto educativo, quale unico centro di imputazione di tutti i rapporti giuridici, sottoposto alla vigilanza dell'ufficio scolastico regionale.
4. Sono soppressi i ruoli degli educandati femminili dello Stato. Il personale docente appartenente ai predetti ruoli transita nei ruoli ordinari, mantenendo. la titolarità nelle scuole interne dei suddetti istituti educativi. In. prima applicazione del presente regolamento, la titolarità presso le scuole materne è assegnata ai docenti ivi utilizzati nell'anno scolastico precedente.
5. Ogni istituzione educativa adotta un regolamento interno proposto dal Collegio unitario dei docenti ed educatori ed approvato dal Consiglio dell'istituzione. Il regolamento di istituto stabilisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'ammissione degli alunni convittori, semiconvittori ed esterni. nonché l'ammontare della retta annuale. Negli istituti educativi sono ammessi alunni di ambo i sessi purché vi siano condizioni di gestione separata della convittualità.

Articolo 2
(Attività degli istituti educativi)

1. Gli istituti educativi concorrono al perseguimento degli obiettivi del sistema di istruzione e formazione, mediante l'organizzazione flessibile delle attività educative e la gestione unitaria delle eventuali scuole annesse.
2. Gli istituti educativi, in particolare:
a) elaborano il progetto complessivo di formazione e di istruzione delle scuole annesse;
b) concorrono alla elaborazione e alla realizzazione di progetti di interesse comune alle scuole interne, alle scuole esterne ed all'organizzazione convittuale;
c) collaborano alla realizzazione di progetti e forme di sperimentazione definiti mediante accordi con le università, gli istituti di istruzione superiore di cultura nonché con gli istituti regionali di ricerca educativi (IRRE), con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e con l'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;
d) adottano ogni modalità organizzativa che riguarda l'impiego dei docenti e del personale educativo, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 275 del 1999;
e) concorrono, con le proprie strutture residenziali, all'attuazione del diritto allo studio degli studenti privi di mezzi, capaci e meritevoli, in collaborazione con le regioni e gli altri enti locali territoriali, mediante l'espletamento diretto di concorsi a posti gratuiti;
f) concorrono, con le proprie strutture residenziali, fatte salve le esigenze degli alunni convittori e semiconvittori, agli scambi culturali di studenti e di docenti nell'ambito dell'Unione Europea e, quando ciò sia consentito dall'ordinamento, anche in ambito extraeuropeo;
g) consentono, ove ciò sia compatibile anche con le proprie . esigenze educative, l'utilizzazione dei locali scolastici e delle attrezzature didattiche da parte di altre scuole, delle Regioni e degli altri enti lo cali territoriali, a norma dell'art. 94, comma 5, e degli articoli 65 e 96 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
h) possono organizzare, durante i periodi di interruzione dell'attività didattica, campi scuola ed altre iniziative per studenti italiani e stranieri;
i) stipulano convenzioni con le ASL competenti per territorio e con esperti psico-socio-sanitari al fine di assicurare la necessaria assistenza medica agli alunni convittori e semiconvittori, anche portatori di handicap;
l) elaborano, anche mediante convenzioni con gli enti di supporto per l'integrazione dei minorati della vista e dell'udito, e con ogni altro istituto pubblico o privato avente analoghe finalità, progetti educativi di formazione ed istruzione per i soggetti in situazione di handicap.

Articolo 3
(Organi collegiali: composizioni e attribuzioni)

1. Organi collegiali dell'istituto educativo sono il Consiglio dell'istituzione, il Collegio unitario dei docenti e degli educatori e le sue articolazioni, nonché gli altri organi collegiali previsti per i diversi tipi di istituzioni scolastiche dall'ordinamento generale.
2. Il Consiglio dell'istituzione è l'organo unitario d'indirizzo e di programmazione dell'istituto educativo e dì tutte le. scuole interne. Esso dura in carica tre anni.
3. Ne fanno parte di diritto: il rettore, che lo presiede; un rappresentante designato dalla provincia; un rappresentante designato dal comune. I predetti rappresentanti sono nominati con atto del dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Ne fanno parte per elezione da parte delle rispettive componenti: un docente per ogni grado e ordine di scuola esistente nell'istituzione educativa; un educatore o educatrice per ogni grado e ordine di scuola esistente nell'istituto educativo; uno studente convittore o semiconvittore frequentante le scuole secondarie superiori interne; due rappresentanti del personale A.T.A.; tre genitori, di cui due di alunni convittori e/o semiconvittori.
4. E' costituito un unico collegio dei docenti e degli educatori, articolato in tante sezioni quante sono le scuole interne, nonché la sezione convittuale. Il Collegio e le relative sezioni sono. presiedute dal dirigente scolastico. In caso di presenza di alunni convittori e/o semiconvittori frequentanti scuole esterne il collegio si articola in una speciale sezione costituita da soli educatori, la quale elabora i progetti concernenti le attività educative e ne verifica i risultati.
5. Il collegio unitario dei docenti e degli educatori elabora il piano dell'offerta formativa unitario dell'istituzione, sulla base degli indirizzi generali per le attività delle scuole interne e dell'organizzazione convittuale e semiconvittuale e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio dell'istituzione educativa, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole superiori, dagli studenti convittori e semiconvittori.
6. Il personale educativo partecipa, senza diritto di voto ai consigli di classe e di interclasse delle classi frequentate dagli alunni convittori e semiconvittori ad esso affidati, al fine di fornire elementi di valutazione.

Articolo 4
(Organi di direzione e di amministrazione)

1. Il Rettore, ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, svolge le attribuzioni proprie del dirigente scolastico, nonché quelle specifiche previste dal presente regolamento.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il rettore può avvalersi di docenti e di educatori, in relazione alle rispettive attività istituzionali, secondo quanto. previsto dall'art. 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
3. E' istituito, in ciascun istituto educativo, un unico servizio di segreteria, affidato al direttore dei servizi generali e amministrativi, coadiuvato da un numero di assistenti rapportato alla dimensione e complessità dell'istituzione, nel quadro dell'unità di conduzione del dirigente scolastico.

Articolo 5
(Piano unitario dell'offerta formativa)

1. Il collegio dei docenti e degli educatori elabora il Piano unitario dell'offerta formativa dell'istituzione sulla base degli indirizzi generali per le attività delle scuole interne e dell'organizzazione convittuale e semiconvittuale e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio dell'istituzione, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, dal comitato studentesco di cui all'art. 7.
2. Il piano è adottato dal Consiglio dell'istituzione.

Articolo 6
(Personale educativo)

1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'art. 446 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono unificati.
2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali si utilizzano graduatorie provinciali unificate.
3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente, maschile e femminile.

Articolo 7
(Comitato studentesco per i problemi specifici dell'istituto educativo)

1. Su iniziativa degli studenti convittori e semiconvittori delle scuole secondarie superiori, può essere costituito un comitato studentesco per i problemi specifici della vita convittuale e semiconvittuale. Il comitato svolge funzioni di proposta in tutte le materie che coinvolgono gli interessi degli studenti.
2. Le disposizioni di cui allo Statuto degli studenti si applicano anche agli alunni convittori e semiconvittori delle scuole interne.

Articolo 8
(Convitti annessi)

1. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore il collegio dei docenti è integrato dagli educatori operanti nel convitto.
2. Il consiglio di istituto integrato da due rappresentanti del personale educativo, da un rappresentante degli alunni convittori e/o semiconvittori, da un rappresentante dei genitori degli alunni interni e da due rappresentanti del personale A.T.A. del convitto annesso, ha compiti di indirizzo e programmazione per le attività convittuali e semiconvittuali,
3. Ai convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore sono ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti dì istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono annessi. Il numero dei predetti studenti concorre a determinare l'incremento dell'organico di istituto del personale educativo.
4. Al convitto annesso all'istituto tecnico industriale "Montani" di Fermo si applicano le disposizioni del presente articolo.
5. I convitti annessi svolgono la loro attività convittuale nell'arco dell'intero anno scolastico comprese le festività ed i periodi di sospensione dell'attività didattica.
6. Ai convitti annessi si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'art. 2, comma 2.

Articolo 9
(Istituti educativi per sordi)

1. I convitti speciali per sordi assumono la denominazione di istituti educativi per sordi.
2. Gli istituti educativi per sordi possono accogliere anche soggetti audiofonolesi ed in tal caso assumono la denominazione di istituti per sordi e audiofonolesi.
3. Le norme del presente regolamento si applicano anche agli istituti educativi per sordi e audiofonolesi per quanto compatibili con le peculiarità di tali istituti.
4. I predetti istituti elaborano e attivano, in proprio o mi cooperazione con le associazioni di categoria o enti pubblici e privati, progetti speciali per l'istruzione e la formazione professionale e per l'inserimento nelle attività lavorative degli alunni che conseguono in maggiore età il diploma di compimento degli studi secondari superiori o la licenza media e, inoltre, di concerto con istituti universitari, corsi formativi specifici e specialistici.
5. Gli istituti per sordi e, audiofonolesi possono avvalersi di figure esterne per la progettazione ed il coordinamento delle attività previste nel piano dell'offerta formativa unitario. Tale figura deve. essere m possesso di specifici titoli di competenza e professionalità e la sua nomina deve essere ratificata dal consiglio dell'istituzione.
6. Fermi restando gli altri componenti, come previsto dall'art. 3, la rappresentanza del personale docente nel consiglio dell'istituzione è assicurata da un docente della scuola. frequentata dal più elevato numero di alunni convittori e/o semiconvittori; il predetto consiglio è integrato da un rappresentante designato dall'Ente Nazionale Sordomuti.

Articolo 10
(Gestione delle risorse finanziarie)

1. Le norme vigenti sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si applicano, con i necessari adattamenti, alla gestione amministrativo-contabile delle attività convittuali e delle scuole annesse.
2. Nel caso di scuole annesse il consiglio dell'istituzione adotta, secondo le modalità ed i termini previsti dalle norme vigenti, un unico programma annuale e un unico conto consuntivo.

Articolo 11
(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° settembre successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. A sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, agli istituti educativi cessano di applicarsi le seguenti disposizioni di legge, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dall'art. 119 all'art. 125, articoli 131, 133, 134 e 136, dall'art. 138 all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
b) art. 1, dall'art. 7 all'art. 23, dall'art. 82 all'art. 91, dall'art. 112 all'art. 1372, dall'art. 159 all'art. 163, dall'art. 177 all'art. 185, art. 188 del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009;
c) dall'art. 1 all'art. 3 della legge 9 marzo 1967, n. 150;
d) art. 203, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, e art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
e) il regio decreto 23 dicembre 1929, n.2392 e il regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312 limitatamente alle disposizioni relative agli educandati femminili statali;
f) la legge 10 ottobre 1957, n. 1036.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Roma, 2 aprile 2001