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Calcolo della base pensionabile: la Flc Cgil parte con i ricorsi

La pensione dei dirigenti scolastici, collocati a riposo successivamente al 1° gennaio 2001, viene scorrettamente calcolata su una base pensionabile che non comprende:

30/11/2004
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La pensione dei dirigenti scolastici, collocati a riposo successivamente al 1° gennaio 2001, viene scorrettamente calcolata su una base pensionabile che non comprende:
1. la maggiorazione del diciotto per cento di tutto lo stipendio tabellare di Euro 36.151,98. L’INPDAP, infatti, scorpora da esso il valore della soppressa indennità integrativa speciale, al quale non applica la maggiorazione del diciotto per cento.
2. i ratei di anzianità maturati, nei casi in cui l’effettiva erogazione del beneficio avrebbe avuto luogo successivamente al pensionamento.

E’ dal 2003 che vari soggetti istituzionali, in particolare l’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni) e l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale), hanno dato vita ad iniziative unilaterali con le quali hanno sostanzialmente deciso che ai Dirigenti Scolastici cessati dal servizio non debba essere calcolata nella base pensionabile la maggiorazione del 18 per cento dell’indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio.
Non solo. L’amministrazione scolastica rifiuta di comunicare all’INPDAP, che in questo caso non opporrebbe alcuna resistenza, i ratei di anzianità.
Poiché il comportamento dell’Amministrazione e dei vari soggetti istituzionali, benchè continuamente sollecitati a discutere con il Sindacato la questione, si caratterizza per inerzia, noncuranza e unilateralità, è necessario passare alle iniziative legali.
Non è, infatti, accettabile che i colleghi in pensione vengano penalizzati per interventi improvvisati delle amministrazioni e che le leggi e i Contratti vengano unilateralmente interpretati dall’Aran o dall’Inpdap.
La FLC Cgil ha già intrapreso la strada della tutela giudiziaria e mette a disposizione i propri legali per le iniziative che i colleghi cessati dal servizio intendono avviare a tutela dei propri diritti.

Roma 30 novembre 2004