Iscriviti alla FLC CGIL

Home » Scuola » CCNL Fism: le decisioni della Commissione Paritetica Nazionale in tema di orario e perequazione degli scatti di anzianità

CCNL Fism: le decisioni della Commissione Paritetica Nazionale in tema di orario e perequazione degli scatti di anzianità

Nella delibera, che è vincolante per le parti ad ogni livello, viene definita la corretta interpretazione dei due articoli contrattuali di riferimento. Viene confermata la previsione contrattuale di dar vita a contratti di riallineamento contrattuale dove necessario

29/10/2008
Decrease text size Increase  text size

A distanza di parecchi mesi ovvero dalla seduta di Bologna del 29 febbraio 2008 dove non fu raggiunto un accordo, la Commissione Paritetica Nazionale ha assunto, nella recente riunione tenuta a Roma il 25 ottobre u.s., finalmente una posizione univoca e condivisa sull’orario di lavoro del personale docente della scuola dell’infanzia e sulla perequazioni degli scatti di anzianità.

Con le decisioni riassunte nella relativa delibera viene così a comporsi un contenzioso iniziato all’indomani della firma del CCNL (2006/2009) dovuto ad una serie di interpretazioni strampalate degli istituti contrattuali in questione da parte di singole scuole o in alcune circostanze da vivaci rappresentanti territoriali Fism. Queste posizioni unilaterali e per certi versi illegittime hanno innescato un contenzioso più o meno diffuso tanto da portare le OO.SS. firmatarie del CCNL a richiedere il confronto in sede di Commissione Paritetica Nazionale ovvero all’unico organismo di derivazione contrattuale deputato a dare interpretazioni e chiarimenti sul contratto e/o su singoli istituti contrattuali.

Nel rimandare alla lettura della delibera le decisioni assunte in materia di orario di lavoro, con particolare riferimento alle docenti di scuola dell’infanzia, e alla perequazione degli scatti di anzianità, ci preme sottolineare un aspetto emersi nella seduta del 25 ottobre e riportato nella delibera.

Si tratta della riconferma dell’art. 9 bis del ccnl ovvero la possibilità di stipulare accordi di riallineamento contrattuale in quelle realtà Fism ove i trattamenti in particolare economici, ma anche normativi, risultano essere inferiori a quanto definito dal CCNL. Questa dichiarazioni d’intenti viene riconfermata.

Roma, 29 ottobre 2008
__________________

Delibera

Roma, 25 ottobre 2008 presso la sede della FISM nazionale – Via della Pigna, 13/a – si sono incontrate le delegazioni della FISM e delle OO.SS. firmatarie del CCNL 2006/2009 così rappresentate:

FISM: A.Zanforlin, P.Stefanini, M.Massoli, G.Zanfisi e A.Fontanella, per la
FLC CGIL: M.Mari,
CISL SCUOLA: E.Formosa,
UIL SCUOLA: A.E.Bellardini,
SNALS CONFSAL: S.Lupo.

Le parti, hanno proseguito l’esame degli argomenti di cui all’incontro del 29 febbraio 2008 in Bologna e così convenute hanno affrontato i seguenti temi all’ordine del giorno.

La Commissione Paritetica Nazionale, costituitasi il 29 febbraio 2008 e così composta:

FISM: A.Zanforlin, P.Stefanini, M.Massoli, G.Zanfisi e A.Fontanella ,
FLC CGIL: M.Mari (supplente S.Olivotto),
CISL SCUOLA: E.Formosa (supplente L.Dal Pino),
UIL SCUOLA: A.E.Bellardini (supplente F.Martello),
SNALS CONFSAL: R.Mollicone (supplente A.Costanzo, S.Lupo ).

Affronta alcuni temi riguardanti la corretta interpretazione ed applicazione delle norme contrattuali.

  1. La Commissione Paritetica Nazionale (C.P.N.), dopo un approfondito confronto ribadisce che è materia esclusiva delle parti contraenti l’interpretazione congiunta ed autentica della normativa contrattuale, secondo quanto espressamente previsto e definito nell’art. 2 del CCNL 2006/2009.

  2. Nel merito dell’orario di lavoro di cui all’art. 42 del citato CCNL, la C.P.N. ribadisce che i :

    a) giorni di permesso retribuito di cui alla tabella, parte integrante dell’art. 42 per compensazione di una maggiorazione dell’orario settimanale, vanno goduti dal personale docente di scuola dell’infanzia in tutti i periodi di sospensione e/o chiusura dell’attività didattica.

    b) Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica tutto il personale docente di scuola dell’infanzia (indipendentemente dall’orario settimanale), al di fuori delle ferie ordinarie e dei permessi retribuiti di cui al precedente punto potrà essere impegnato esclusivamente in attività connesse con l’attività di docenza nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.

    c) Le parti precisano che l’orario di lavoro settimanale per gli educatori/educatrici di asilo nido e di docenti di scuola dell’infanzia è comprensivo di tutte le attività connesse alla funzione educativa e docente. Le ore eccedenti l’orario settimanale di lavoro sono considerate straordinario. Per quanto riguarda il personale docente di scuola dell’infanzia le ore oltre la 32^, se l’orario di lavoro settimanale è fissato su 32 ore o oltre la 33^, 34^ e 35^ nelle ipotesi di orario programmato ed esteso, sono ore di lavoro straordinario e pertanto in tutti i casi ricadono sotto l’art. 44 del CCNL.

    d) Fermo restando quanto previsto dall’art. 42 del CCNL FISM, i periodi di sospensione dell’attività didattica determinatisi per volontà unilaterale dell’ente gestore non possono essereimputati ad alcuna forma di recupero, né possono essere computati nei permessi di cui alla tabella dell’art. 42.

    I permessi maturati dal personale docente con orario potenziato (33, 34, 35 ore settimanali) da godere durante la sospensione dell’attività didattica vengono calcolati ai sensi dell’art. 45 su 6 giorni settimanali.

    e) Il docente di cui al comma precedente con un impegno di lavoro su 5 giorni la settimana non può essere collocato nella restante giornata lavorativa in permesso di cui alla tabella dell’art. 42.

    f) Le ore destinate all’attività connessa nell’ambito di quanto previsto dall’art.42 comma 2 lettera A) possono essere cumulate e utilizzate secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti e dall’Ente gestore.

    g) Le parti precisano che le decisioni della Commissione Paritetica Nazionale e di quelle regionali debbono intendersi raggiunte all’unanimità, e formalizzato con apposito verbale. Pertanto il numero dei componenti delle singole rappresentanze è ininfluente.

    h) Le parti ribadiscono la volontà di dare seguito ad accordi di emersione, di cui all’art. 9 bis nelle realtà ove è necessario procedere al riallineamento contrattuale.

  3. La Commissione Paritetica Nazionale dopo lungo ed approfondito dibattito ed attenta valutazione stabilisce che la perequazione degli scatti di anzianità di cui all’art. 35 del CCNL 2006/2009, maturati nel periodo 1986/1993 trova applicazione nei confronti di tutto il personale amministrativo, tecnico, ausiliario, educativo e docente nel rispetto degli importi e dei livelli di inquadramento previsti dal citato CCNL 2006/2009. La perequazione degli scatti di anzianità deve tener conto dell’attuale qualifica, indipendentemente dai livelli di inquadramento diversi determinati dai rinnovi del CCNL, come da tabella allegata.

  4. Infine le parti concordano che i quesiti per la Commissione Paritetica Nazionale siano indirizzati al Presidente della Commissione stessa presso la FISM nazionale di Via della Pigna, 13/a (indirizzo e-mail: fismnazione@tin.it - tel. 06/69870511 – 06/698730077 – fax. 06/69925248). Sarà cura del Presidente inviare tempestivamente i quesiti agli altri componenti della Commissione Paritetica Nazionale (Massimo Mari: e-mail m.mari@flcgil.it - Elio Formosa: e-mail form.prof.cislscuola@cisl.it - Adriano Enea Bellardini: e-mail abellardini@uilscuola.it - Roberto Mollicone: e-mail mollicone@snals.it

La C.N.P. conclude i lavori, iniziatisi alle ore 10, alle ore 12,30.

Letto, approvato e sottoscritto.