Certificazioni dei rapporti di lavoro presso DPL e Province: le nuove disposizioni tra incongruenze e contraddizioni
Ministero del Lavoro, Decreto 21 luglio 2004 sulla certificazione dei rapporti di lavoro
Con Decreto 21 luglio 2004 sulla certificazione dei rapporti di lavoro il Ministero del Lavoro “completa” l’opera di snaturamento delle DPL (Direzione provinciale del Lavoro) in parte operato con il D.lgs. 124/2004 sulla riforma dei servizi ispettivi e in perfetta armonia con lo spirito e gli obiettivi della legge 30/2003 e del D.Lgs 276/2003.
Il decreto, emanato in attuazione dell’articolo 76 del D.Lgs. 276/2003, disciplina l’istituto della certificazione dei rapporti di lavoro presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e/o presso le Province.
L’istituto della certificazione, introdotto nel nostro ordinamento con gli artt. 75-84 del D.Lgs 276/2003, nella previsione del legislatore ha lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione di alcune tipologie di contratti di lavoro quali il lavoro a progetto, il lavoro intermittente, il lavoro a tempo parziale e il lavoro ripartito, nonché i contratti di associazione in partecipazione. Le parti contraenti, utilizzando una specifica procedura, possono ottenere la certificazione del contratto. La certificazione, inoltre, può interessare anche:
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rinunce e transazioni, art. 2113 c.c., a conferma della volontà abdicativa e transattiva delle parti;
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l’atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei contratti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell’art. 6 della legge 142/2001;
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la stipulazione di un contratto d’appalto, ex art. 1655 c.c., e le fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della concreta distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro.
Gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro sono le commissioni di certificazione istituite presso gli Enti Bilaterali, le Direzioni Provinciali del Lavoro, le Province, le Università pubbliche e private, le Fondazioni Universitarie (queste ultime due limitatamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza e attivate con docenti di diritto del lavoro).
La Cgil già in occasione dell’entrata in vigore del D.Lgs 276/2003 ha espresso la sua netta contrarietà all’istituto della certificazione perché snatura la funzione di tutela e rappresentanza del sindacato e rende più gravoso per lavoratrici e lavoratori la rivendicazione dei diritti contrattuali e di legge. Le commissioni di certificazione, infatti, decidono sulla natura del rapporto di lavoro, la cui competenza spetta – secondo il nostro ordinamento - al giudice e non a soggetti altri (organizzazioni sindacali, parti sociali ecc.) che non ne hanno la titolarità. Viene quindi messo in essere un meccanismo perverso attribuendo all’istituto un ruolo improprio al limite della legittimità che di fatto smantella l’insieme delle tutele del lavoratore previste dal nostro ordinamento. Attribuendo, addirittura, alle commissioni anche l’attività di rinuncia e transazione, vengono rese ancora più vulnerabili le garanzie e le tutele dei lavoratori perché esposte alla logica dell’arbitrio senza la possibilità di ricorso in giudizio, contemplato solo per violazioni eclatanti e residuali operate dalla commissione medesima. Di fatto vi è il fondato rischio che l’obiettivo deflativo del contenzioso che sta a fondamento dell’istituto si trasformi in effettiva negazione di quelle discipline inderogabili di tutela garantite dalla Costituzione.
Da quì la scelta della CGIL di stare fuori dalle commissioni di certificazioni previste dal D.Lgs 276/2003 e di concentrare la sua azione solo nella assistere esternamente il lavoratore su suo esplicito mandato avanti le commissioni.
Il giudizio negativo investe, ovviamente e inevitabilmente, anche il decreto ministeriale in questione che, muovendosi nello spirito delle disposizioni legislative di cui è “figlio”, continua a confliggere con altre disposizioni di legge similari e con il nostro stesso ordinamento.
Va rilevato, infatti, che nonostante il tono perentorio, il decreto non può obbligare le Province ad istituire le Commissioni di Certificazione (non potrebbe, probabilmente, anche ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione) in quanto il D.Lgs. 276/03, da cui il decreto trae origine, abilita solamente alcuni soggetti alla possibilità di istituire le predette commissioni.
Il decreto istituisce una rappresentanza permanente delle organizzazioni sindacali in sede di commissioni di certificazione presso la Provincia (composta curiosamente da solo due organizzazioni sindacali ovvero le stesse del Patto per l’Italia) aventi diritto di voto nell’approvazione o rigetto della pratica certificatoria; mentre riconosce al lavoratore solo la possibilità di farsi eventualmente assistere da un suo rappresentante delegato. Rapportate ad altre norme, quali quelle sulla conciliazione obbligatoria di cui al D.Lgs 80/98, le perplessità e i limiti del dispositivo sono evidenti. Ne risulta che la formulazione del testo lede un principio di tutela del lavoratore, in quanto il suo rappresentante delegato svolge funzione di consulenza, mentre altri rappresentanti di altre organizzazioni sindacali intervengono nel determinare la volontà dell’organismo certificatorio.
Infine viene “completata” l’opera di snaturamento delle DPL. Il dispositivo in questione combinato con quanto previsto dal D.Lgs. 124/04 - riforma dei servizi ispettivi – concentra in un un’unica figura, il funzionario ministeriale, una duplice e contraddittoria funzione per cui, in pratica, lo stesso funzionario ministeriale certifica il rapporto di lavoro, svolge funzioni di consulenza alle imprese, contesta le eventuali irregolarità del rapporto ed opera da conciliatore monocratico. E’ evidente il possibile conflitto d’interesse.
Tra contraddizioni, ambiguità e discutibile legittimità prosegue l’attività del Governo verso la precarizzazione dei rapporti di lavoro e l’abbattimento delle tutele prefigurando in questo un modello di competitività verso il basso a danno ovviamente dei diritti individuali e collettivi e soprattutto del lavoro stabile.
Roma, 15 settembre 2004