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Chiarimenti normativa graduatorie permanenti docenti

Nota Miur prot. n. 1178 del 16 maggio 2003:D.D.G. 17 aprile 2003. Integrazioni graduatorie permanenti a.s. 2003/04. Ulteriori chiarimenti.

20/05/2003
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Nel pubblicare la CM prot 1178/2003, riguardante alcuni chiarimenti sulla valutazione dei titoli ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti, non possiamo che rilevare l'ostinazione del MIUR a non prendere in considerazioni le giuste proposte delle OO.SS. Anche quando le proposte delle OO.SS., partono da una situazione di coerenza con la normativa, il MIUR preferisce il contenzioso. Va in questa direzione il mancato accoglimento delle proposte fatte dalla CGIL scuola nel confronto del 16.05.03, molte delle quali suffragate da esiti positivi di ricorso al TAR e al Consiglio di Stato. Si tratta, in modo particolare della validità delle abilitazioni comunque conseguite, senza tenere conto "dell'annata" e della tipologia, come invece ha fatto il MIUR nella definizione del decreto sull'aggiornamento delle graduatorie.

Il MIUR, su sollecitazione delle OO.SS., oltre alla CM, nei prossimi giorni trasmetterà agli uffici periferici le faq., che, in linea di massima, sono chiarimenti già fatti negli anni precedenti.

La CM nel merito chiarisce alcuni punti del decreto relativo all'aggiornamento delle graduatorie. Uno di questi, vale a dire, quello che stabilisce che gli abilitati SSIS non possono optare per il punteggio di maggior favore se non sono in possesso di una seconda abilitazione è stato contestato da quasi tutte le OO.SS., nella considerazione che non ci possono essere abilitazioni di serie "A" e di serie "B".

Si allega la circolare

Roma, 20 maggio 2003

Nota prot. n. 1178 del 16 maggio 2003

Oggetto: D.D.G. 17 aprile 2003. Integrazioni graduatorie permanenti a.s. 2003/04. Ulteriori chiarimenti.

Si fa seguito alle note n. 831 del 17 aprile 2003 e n. 1162 del 13 maggio 2003, riguardanti l’oggetto, per fornire ulteriori chiarimenti.
Valutazione dei titoli

Ø La nuova tabella A/1 di valutazione dei titoli, applicabile solo alla terza fascia delle graduatorie permanenti, prevede l’attribuzione di un bonus di 18 punti per tutte le idoneità, abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento comunque posseduti diversi dall’abilitazione S.S.I.S. specifica.

Gli abilitati S.S.I.S., solo nel caso in cui siano in possesso anche di altra abilitazione per la medesima classe di concorso, possono optare per il “punteggio complessivo più favorevole” tra le due abilitazioni (o valutazione dell’abilitazione S.S.I.S. più i 30 punti - che escludono la valutazione dei servizi prestati contemporaneamente alla durata convenzionale del corso di specializzazione - o il bonus di 18 punti congiunto alla valutazione degli eventuali servizi). Tanto in conformità del parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nella seduta dell’8 maggio 2003 che di seguito si trascrive: “… omissis … il C.N.P.I., considerando che il vincolo espresso dal Consiglio di Stato, circa la non cumulabilità con il “bonus” di 30 punti riconosciuto per il conseguimento dell’abilitazione a seguito della frequenza ai corsi SSIS del punteggio per I servizi prestati durante il periodo di durata convenzionale dei corsi SSIS medesimi è da ritenersi assolutamente non superabile, esclude che l’aspirante in possesso della sola abilitazione SSIS possa in alcun modo avvalersi dell’opzione per il “punteggio complessivo più favorevole” utilizzando a tal fine il punteggio spettante per il servizio coincidente con la durata convenzionale dei corsi SSIS, sia pur rinunciando al bonus di 30 punti “a favore” dei punti 18 previsti per tutte le altre abilitazioni “a qualsiasi titolo possedute””. Di conseguenza la possibilità di opzione prevista dal C.N.P.I. nel parere reso nella seduta dell’8 aprile u.s., non può che riferirsi ai casi di aspiranti in possesso di due distinte abilitazioni (di cui una SSIS) per la medesima classe di concorso”.

Si precisa che alle abilitazioni dichiarate corrispondenti a quelle effettivamente conseguite, ai sensi del D.M. n. 39/98 e del D.M. n. 354/98, viene attribuito un punteggio aggiuntivo di 18 punti anche per gli abilitati S.S.I.S..

Il Sistema informativo del M.I.U.R. aggiungerà automaticamente 18 punti a tutte le abilitazioni già note, diverse da S.S.I.S. specifica. A tale riguardo, seguirà opportuna nota tecnica.

Ø I 3 punti previsti al punto 2 della lettera C della tabella di valutazione per il possesso di altra abilitazione o idoneità comunque possedute, come specificato nella nota 5, sono attribuiti solo per altra procedura abilitante. Pertanto, a chi è in possesso, ad esempio, del superamento di una prova finale unica per le classi di concorso A043/A050 e di una distinta prova per la classe A051, spetta l’inserimento nelle 3 classi di concorso, ma in ciascuna di esse l’attribuzione dei 3 punti avviene una sola volta; nel caso, invece, delle classi di concorso relative a lingua straniera e lingua e civiltà straniere, la cui abilitazione si consegue con un’unica prova, spetta l’inserimento in entrambe le classi di concorso, ma non l’attribuzione di tre punti. Le SS.LL. sono invitate, a disporre adeguati controlli sulla regolarità delle dichiarazioni degli interessati.

Ø E’ stato introdotto, solo per la terza fascia delle graduatorie permanenti, quale nuovo titolo accademico valutabile, il dottorato di ricerca.

Ø I servizi d’insegnamento all’estero sono valutati, se prestati in scuole italiane statali o legalmente riconosciute, nella stessa misura delle corrispondenti scuole metropolitane. Solo per le scuole straniere in lingua italiana della Croazia e della Slovenia il servizio d’insegnamento viene valutato, purché svolto in discipline riconducibili a classi di concorso, analogamente a quello prestato nelle scuole italiane.

Ø I servizi di insegnamento prestati con contratti d’opera riferibili a posti di insegnamento o a classe di concorso devono essere valutati computando i giorni di effettivo servizio e non l’intero periodo indicato nel contratto.

Ø Si conferma che, limitatamente alle soppresse classi di concorso 41/A (igiene mentale e psichiatria infantile) e LII/C (esercitazioni di pratica professionale) ai soli fini dell’aggiornamento delle rispettive graduatorie permanenti, che, com’è noto, sono tuttora utilizzate solo per le assunzioni su posto di sostegno, sarà valutato il servizio di sostegno comunque prestato. Quanto sopra in deroga al principio che il punteggio del servizio su posto di sostegno può essere attribuito ad una sola classe di concorso, a scelta del candidato, compresa nella specifica area disciplinare per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato.
GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Ø Le graduatorie speciali per non vedenti e per sordomuti, previste per il prossimo anno anche per il personale educativo, debbono essere gestite manualmente da codesti Uffici, a cui spetta anche la compilazione delle graduatorie d’istituto di prima fascia degli aspiranti che hanno barrato la specifica casella del modello 3 allegato al D.D.G. 17 aprile 2003.

Ø Il Sistema informativo del M.I.U.R. ha evidenziato la presenza di candidati inclusi con riserva per aver prodotto ricorso gerarchico, nonostante che nel frattempo sia intervenuto il silenzio-rigetto. Di conseguenza, si invitano le SS.LL. ad operare i necessari depennamenti dalle graduatorie, in cui dovranno essere presenti con riserva solo coloro che sono in attesa dell’esito del ricorso giurisdizionale o del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Ø I docenti di strumento musicale che, in prima applicazione, hanno dovuto produrre domanda di inserimento in graduatoria nella Provincia ove prestavano servizio, non possono essere preceduti da docenti di prima fascia trasferiti da altra Provincia; questi, pertanto, saranno collocati, debitamente graduati, in un unico scaglione in coda alla fascia medesima, a norma dell’art. 4, comma 2 del Decreto 17 aprile 2003, indipendentemente dall’anno di trasferimento.
CONTENZIOSO

Ø In relazione al mutato assetto organizzativo assunto dall’Amministrazione a livello periferico, non è più prevista la possibilità del ricorso gerarchico alle Direzioni scolastiche regionali. Pertanto, definite le graduatorie dopo l’esame dei reclami o anche in autotutela, i candidati potranno produrre, avverso le graduatorie medesime, solo ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Resta ferma, nelle controversie individuali di lavoro, la possibilità di utilizzare gli strumenti del tentativo di conciliazione o dell’arbitrato, previsti dall’Accordo sottoscritto in materia, per il comparto scuola, in data 18 ottobre 2001. Al riguardo si richiamano le indicazioni contenute nella nota n. 358 del 1° aprile 2003, diramata dalla Direzione Generale per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio.

ERRATA CORRIGE ALLA NOTA 2 DELLA TABELLA A/1

Ø Per mero errore materiale, al secondo periodo, terza riga, della nota 2, sono state omesse dopo le parole “complessivamente più favorevole”, le parole “per il punteggio”.

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Si precisa infine che la legge n. 268 del 22 novembre 2002, di conversione del decreto legge n. 212 del 25 settembre 2002, all’art. 6 ha riconosciuto valore abilitante al diploma di didattica della musica, ai fini dell’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, purché congiunto con il diploma di istruzione secondaria superiore e con il diploma di conservatorio. A detto titolo di accesso alle graduatorie permanenti, sono attribuiti, oltre alla valutazione del voto finale, ulteriori 18 punti previsti dal punto 4 lettera A della tabella A/1.

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Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione alla presente nota che sarà pubblicata sul sito INTERNET e nella rete INTRANET di questo Ministero.

Il Direttore Generale: Zucaro