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Chiarimenti sui titoli di studio validi per la partecipazione al concorso per dirigenti scolastici

Una nota del Direttore Generale del MIUR fornisce alcuni chiarimenti sui titoli di studio che consentono la partecipazione al concorso

20/07/2011
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Da maggio 2010, quando l’Amministrazione ci aveva fornito informativa su quella che costituiva l’ultima bozza del bando, era stato garantito che in allegato al bando o immediatamente dopo il MIUR con una nota avrebbe chiarito tutto sui titoli di studio validi per la partecipazione al concorso.

Questo per evitare che, in considerazione del fatto che i requisiti di accesso sono costituiti dalla laurea magistrale e da almeno 5 anni di servizio effettivamente prestato nelle scuole statali dopo la nomina in ruolo, potessero sorgere contenzioni tra gli aspiranti al concorso e l’Amministrazione.

Con la  nota prot. N. AOODGPER 6012 del 19 luglio 2011 il Direttore Generale Luciano Chiappetta   fornisce gli attesi chiarimenti sui titoli di studio.

Docenti di religione cattolica: il titolo ritenuto valido per la loro partecipazione al concorso per Dirigenti scolastici è la Licenza in Teologia, nelle sue varie specializzazioni, o Sacra Scrittura. Non sono considerati titoli validi il Baccalaureato rilasciato da un’università pontificia né il Magistero in Scienze Religiose.

Diplomati ISEF: il Direttore Generale evidenzia come le sentenze del Consiglio di Stato abbiano sostanzialmente svuotato il valore di riconoscimento della Legge n. 136 del 2002, che equiparava il diploma alle lauree afferenti alla Classe di concorso  33 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; pertanto né il diploma ISEF né la Laurea triennale in Scienze motorie sono sufficienti per partecipare ai concorsi pubblici, come quelli per Dirigenti scolastici, per i quali sia richiesta la laurea. E’ necessaria un’apposita laurea specialistica denominata laurea magistrale.

Titoli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori: ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati da Accademie e Conservatori in base all’ordinamento previgente alla legge 508 del 1999 sono equiparati alle lauree previste dal Regolamento D.M. 509 del 3/11/99 purché conseguiti da coloro che erano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

Il DPR 212 dell’8 luglio 2005 ha previsto specificatamente che le istituzioni del settore artistico e musicale, in analogia col sistema universitario, attivino corsi di 1° livello, di 2° livello, di specializzazione, master… I diplomi accademici di 1° livello hanno lo stesso valore dei diplomi del previgente ordinamento; pertanto solo i diplomi accademici di secondo livello sono validi ai fini della partecipazione al concorso per Dirigenti scolastici.

Sono chiarimenti esaustivi sui Titoli di studio validi per l’accesso? Noi temiamo di no e temiamo soprattutto l’aumento di contenzioso tra aspiranti ed amministrazione che potrebbe rallentare l’iter della procedura concorsuale.