Come si aderisce allo sciopero
Le nuove norme sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero non sono ancora valide perché finora non è stato sottoscritto nessun accordo al riguardo.
Le nuove norme sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero non sono ancora valide perché finora non è stato sottoscritto nessun accordo al riguardo.
Valgono pertanto le norme indicate nell’allegato - sull’attuazione della L. 146 - dell’ultimo CCNL 98-’01, che prevede per il capo di istituto i seguenti adempimenti (art. 2):
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comunicazione al provveditore agli studi e alle famiglie, almeno 5 giorni prima dello sciopero, delle modalità di funzionamento o della sospensione del servizio. E ciò sulla base di dati conoscitivi disponibili. Dalla comunicazione al provveditore dovrà anche risultare se il capo di istituto aderisce allo sciopero (comma 3);
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Nel caso il capo di istituto aderisca allo sciopero, le relative funzioni, aventi carattere di essenzialità e di urgenza, verranno svolte, nell’ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente in servizio più anziano d’età (comma 4).
Roma, 6 novembre 2001