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Come trasformare in tempo pieno il tempo parziale degli Ata ex Enti Locali

In extremis arrivano le istruzioni per trasformarein tempo pieno i contratti di lavoro del personale ATA a tempo ridotto transitato dagli EE.LL

04/10/2001
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Si concretizza così una delle richieste fatte a suo tempo al MIUR, dalla Cgil Scuola per dare una migliore opportunità di lavoro al quel personale che prima del passaggio allo Stato era stato assunto dagli EELLper poche ore settimanali.

La nota con prot. n. 491 del 3.10.2001 riepiloga le varie disposizioni che regolano la materia e fissa al 31.10.2001 il termine entro il quale i provveditori dovranno modificare i contratti di quel personale che sarà interessato al tempo pieno.

Si rende ora necessaria una comunicazione da parte dei provveditorati alle scuole in modo da far conoscere il contenuto della circolare stessa. Tutta l'operazione, come ricorda la stessa circolare del MIUR precede quelle relative alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato

Roma, 5 ottobre 2001

ecco il testo della nota:
_________________________________

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della scuola e della Amministrazione
Uff. VIII

Prot. n. 491

Roma,3.10.2001

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato titolare di rapporto di lavoro a tempo parziale.
L'art. 8 comma 2 dell'Accordo in applicazione dell'art. 8 della legge 3.5.1999, n. 124, siglato il 20.7.2000, dall'ARAN e dai rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.07.2001, prevedeva che in sede di CCNI sarebbero stati definiti modalità, tempi e criteri per l'accoglimento delle eventuali domande di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno del personale assunto negli Enti Locali con rapporto a tempo parziale e come tale transitato nello Stato.
L'art. 51 bis del CCNI sulla mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2001/2002, sottoscritto il 27.01.2000, ha previsto il trasferimento di tale personale su posti di lavoro a tempo pieno dello stesso profilo.
La nota n. 56/SD del 30.03.2001 di questo ufficio, cui si fa seguito, faceva riserva di comunicare termini e modalità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dei dipendenti in questione.
Con la presente si disciplina quanto segue:
I competenti Provveditori agli studi stipuleranno i relativi contratti a tempo indeterminato con i soggetti già titolari di posti a tempo parziale e che abbiano ottenuto il trasferimento su posti a tempo pieno, con decorrenza giuridica dal 1.9.2001 ed economica dalla data di effettivo inizio delle attività a tempo pieno.
I Provveditori agli studi potranno, altresì, stipulare, con le decorrenze di cui sopra, contratti di lavoro a tempo indeterminato e su posti a tempo pieno, con soggetti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale, titolari in istituzioni scolastiche in cui vi sia disponibilità di posti a tempo pieno e consenzienti alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno.
Qualora, tuttavia, in una istituzione scolastica vi sia un numero di dipendenti assunti a tempo parziale superiore alla disponibilità di posti a tempo pieno, il Provveditore agli studi interessato stipulerà contratti di assunzione a tempo indeterminato su posti a tempo pieno, nei limiti della disponibilità dei posti, con il personale che abbia espresso il proprio consenso alla conversione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e che sia collocato, in posizione favorevole, nella graduatoria di circolo o istituto, formulata dal Dirigente Scolastico secondo le modalità previste per la compilazione delle graduatorie finalizzate all'individuazione dei perdenti posto, così come stabilito dal citato CCNI sulla mobilità.
I Provveditori agli studi stipuleranno, infine, comunque, con le decorrenze sopra indicate con i soggetti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa inferiore al 50% di quella a tempo pieno, contratti di lavoro a tempo indeterminato secondo le modalità previste dall'art. 52 del CCNL - comparto scuola - del 1995 che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale.
Si precisa che i posti e le sedi occupate dagli interessati non sono disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso, per il corrente anno scolastico.
Le operazioni di cui sopra dovranno essere attivate e concluse con tempestività e comunque non oltre il 31 ottobre 2001, per consentire tutti i successivi adempimenti.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di conoscere la situazione numerica e per qualifica del personale interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to - Zucaro -