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Compensi salario accessorio: il primato è della contrattazione

La FLC Cgil di Napoli ricorre al giudice del lavoro e vince: il salario accessorio è materia di esclusiva competenza della contrattazione. Lo stabilisce una sentenza del 30 settembre 2008.

19/12/2008
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E’ sbagliato ridurre unilateralmente i compensi già stabiliti in contrattazione di istituto, senza passare di nuovo attraverso la stessa contrattazione.

Lo stabilisce la sentenza del 30 settembre 2008 del giudice del lavoro di Napoli che ha accolto la tesi di un docente, dopo che questo si era visto ridurre il compenso per l’incarico di funzione strumentale.

Infatti, nella sentenza si legge: “ Quanto al merito deve rilevarsi che l’art. 30 del C.C.N.L. Scuola, al secondo comma stabilisce che: “i compensi relativi allo svolgimento delle funzioni strumentali sono definiti dalla contrattazione di istituto”. Nel caso di specie il compenso per il M. era stato determinato in euro 1.408,47 dalla contrattazione di istituto e solo a seguito di ulteriore contrattazione avrebbe potuto essere mutato nell’importo. Parte opponente non ha provato che tale successiva contrattazione sia avvenuta, e dunque l’opposto ha diritto a percepire la differenza tra quanto spettante e quanto effettivamente corrispostogli, restando escluso il potere del Dirigente dell’istituto di modificare unilateralmente il compenso stesso.”

Questa recente sentenza non fa altro che confermare la fondatezza delle tesi sostenute da sempre dalla FLC sul primato della contrattazione nell’uso e nella destinazione del salario accessorio (art. 45 comma 1 del D.L.vo 165/2001).

Roma, 19 dicembre 2008

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