Concorsi Dirigenti Scolastici: unica formazione valida per tutti i percorsi selettivi
Con specifica nota, secondo le nostre richieste, l’Amministrazione precisa che un unico percorso selettivo è valido sia per il concorso ordinario sia per il concorso riservato.
Con Nota del 2 marzo 2007 la Direzione generale del personale della scuola del Ministero della Pubblica Istruzione ha precisato finalmente quanto da noi richiesto nell’incontro del 6 febbraio 2007. Anche in sede politica l’Amministrazione aveva assunto degli impegni precisi il 14 dicembre 2006 in coincidenza dello sciopero e delle manifestazioni dei Presidi Incaricati promosse da FLC Cgil CISL Scuola UIL Scuola: gli appositi corsi non necessariamente dovevano avere percorsi temporalmente diversi, sia per motivi di risparmio sia per evitare inutili duplicazioni che porterebbero alla dilazione dei tempi.
Nell’incontro da noi richiesto per fare il punto della situazione anche a seguito della conversione in legge del D.L. 300 avvenuto il 26 febbraio 2007 (cosiddetto milleproroghe) e per discutere del Regolamento del nuovo percorso concorsuale riaffronteremo la questione per estenderne i benefici a tutti i concorrenti impegnati sia nel percorso ordinario sia nel percorso riservato e per chiarirne l'esatta applicazione.
Di seguito il testo della Nota.
Roma, 5 marzo 2007
Roma, 2 marzo 2007
Prot. n. AOODGPER.4151
Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c.: All’AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO
DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA
già I.N.D.I.R.E.
Via M. Buonarroti, 10
50122 FIRENZE
Oggetto: Procedure concorsuali reclutamento dirigenti scolastici - Attività di formazione.
Pervengono numerosi quesiti, anche per le vie brevi, in ordine alla partecipazione alle attività formative da parte di candidati in possesso dei requisiti di ammissione sia al corso di formazione intensivo di cui al comma 619 - art. 1 - della legge n. 296/2006 che al corso di formazione previsto nell’ambito della procedura concorsuale di cui al D.M. 3.10.2006 (corso-concorso riservato).
Al riguardo, ferma restando l’autonoma valutazione delle SS.LL., in ordine anche alle esigenze territoriali, si esprime l’avviso che sia possibile consentire ad un candidato, avente titolo, la partecipazione ad un’unica attività formativa (corso di formazione intensivo e corso di formazione di cui al D.M. 3.10.2006).
Quanto sopra per evitare la duplicazione di attività formative oltre che per evidenti motivi di economicità.
Resta, comunque, inteso che il candidato che ha seguito un solo percorso formativo conserva il diritto a completare entrambe le procedure concorsuali alle quali è stato ammesso a partecipare. In particolare il predetto è tenuto a produrre la relazione finale di cui al comma 619 più volte citato o a partecipare alle prove scritte e orali previste dall’art. 16 del D.M. 3.10.2006 (esame finale).
F.to IL DIRETTORE GENERALE
G. Fiori
MG/gr