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Concorso 24 mesi ATA: il Ministero fornisce ulteriori chiarimenti per la valutazione delle domande

Chiarite alcune questione sui titoli di studio e sulla valutazione dei vari servizi anche se permangono perplessità interpretative

12/06/2009
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Dopo la nota 6049/09 il Miur ha pubblicato una nota complessiva di chiarimenti rispetto alla valutazione delle domande per la graduatoria 24 mesi ATA.
Nella nota 8166 del 5 giugno 2009 vengono chiarite numerose questioni controverse.

Titoli di studio di accesso:

  • il titolo di studio di accesso, anche in deroga, deve essere valutato;

  • solo nel caso di dichiarazione sia di un titolo attualmente richiesto che di quello in deroga si valuta il titolo attualmente richiesto;

  • qualora si dichiarino più titoli attualmente validi per l'acceso si valuta il più favorevole;

  • per il profilo di assistente tecnico l’accesso ad altre aree oltre quelle di precedente inclusione è consentito solo se in possesso del titolo di studio richiesto attualmente (salvo la deroga per chi è già incluso nelle graduatorie di II o III fascia);

  • per il profilo di assistente tecnico qualora si sia in possesso di un diploma di maturità che non trova corrispondenza nella tabella " titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico" può essere ricercata la corrispondenza con altro titolo equipollente secondo i decreti istitutivi dei corsi sperimentali;

  • per i profili di collaboratore scolastico, addetto alle aziende agrarie e guardarobiere il voto conseguito va rapportato a 10 e valutato secondo quanto previsto nelle tabelle A3, A4 e A5 (media del 6=2 punti ecc., non è previsto l'utilizzo di decimali né l'arrotondamento per eccesso);

  • per gli attestati di qualifica professionale (art. 14 L. 845/78) è necessario verificare l'assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale corrispondenti rilasciati dagli istituti professionali statali attraverso la verifica del piano di studi;

Valutazione dei servizi:

  • sono valutabili anche i servizi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole (conciliazioni o sentenze).

  • sono valutabili (al 50%) anche i servizi prestati con rapporto di lavoro dipendente presso scuole non statali paritarie e non, ma tali servizi non sono utili ai fini del raggiungimento del requisito dei 24 mesi di servizio;

  • i servizi prestati con rapporti diversi da quello di lavoro dipendente (Cococo, LSU, contratti d'opera ecc.) non sono valutabili né ai fini dell'acceso né ai fini del punteggio;

  • il servizio militare e il servizio civile sostitutivo (fino al 31/12/2005), se prestati non in costanza d'impiego, sono valutabili come servizio prestato presso le amministrazioni statali;

  • i servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati fino al 31.12.1993;

  • i servizi prestati presso le Ferrovie dello Stato sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati fino al 13/6/1985;

  • i servizi prestati presso L'Azienda di stato Servizi Telefonici (Poste e telecomunicazioni) sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati fino al 13712/1992;

La nota fornisce utili elementi per garantire una valutazione omogenea delle domande in tutte le province anche se per alcune questioni l'interpretazione del MIUR risulta particolarmente restrittiva: in particolare per quanto riguarda la valutazione del titolo più elevato (creando disparità per chi ha dichiarato un solo titolo e chi più di uno), la non valutabilità del servizio civile volontario (che per legge è equiparato al servizio militare), le date di scadenze per la valutabilità di alcuni servizi nelle amministrazioni privatizzate.
Su queste questioni abbiamo sollecitato un ulteriore approfondimento al Miur.

Per le eventuali situazioni controverse è opportuno rivolgersi direttamente alle sedi territoriali della FLC Cgil.

Roma, 12 giugno 2009

Nonno, cos'è il sindacato?

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al Centro Binaria di Torino, ore 18.

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