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Concorso a cattedre: il CNPI esprime il parere sulla formazione delle commissioni

Il parere sarà positivo solo se saranno accolte le numerose osservazioni e richieste.

21/11/2012
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Il CNPI, dopo numerose sedute e una audizione, ha espresso il proprio parere sull'Ordinanza e il Decreto relativi alla costituzione delle commissioni per il concorso ordinario.

Nelle bozze del Ministero, sottoposte al parere, oltre ad alcune forzature normative erano presenti indicazioni notevolmente restrittive che avrebbero rischiato di ridurre al minimo i possibili aspiranti.

Il parere

Esonero dall'insegnamento

Dopo le richieste del CNPI, l'Amministrazione ha chiarito che sarà eliminata la prescrizione relativa al divieto di esonero dal servizio, ripristinando la sola priorità nella nomina per chi non chiede l'esonero a norma dell'Art. 402 del Dlgs 297/94.

Obbligo di servizio nella stessa istituzione negli ultimi tre anni

Anche su questa prescrizione particolarmente restrittiva, l'Amministrazione ha convenuto con il CNPI di eliminarla dal Decreto e dalla Ordinanza.

Ulteriori requisiti degli aspiranti

Nella versione inviata al CNPI era previsto che per poter partecipare alle commissioni si fosse in possesso di almeno due tra i requisiti elencati all'art. 3 comma 5. L'Amministrazione ha convenuto con il CNPI per la riduzione al possesso di un solo requisito tra quelli elencati, come già previsto nei precedenti concorsi.

Inopportunità di partecipazione alle commissioni

Si è convenuto che tale inopportunità debba essere "oggettivamente dimostrabile".

Superamento di un concorso ordinario per poter partecipare alle commissioni

Il CNPI ha posto come pregiudiziale all'espressione del parere positivo l'eliminazione di tale vincolo, sia per ragioni giuridiche (il Testo Unico prevede come prerequisito solo il servizio) che per evitare una gerarchizzazione tra le varie procedure concorsuali che non pare "né opportuna né legittima". Il CNPI chiede inoltre che l'eventuale superamento del concorso ordinario sia invece inserito tra i requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 3 comma 5.

Partecipazione alle commissioni dei rappresentanti sindacali

Il CNPI ha anche invitato il Miur a rendere più chiare e definite le incompatibilità previste per i rappresentanti sindacali, escludendo da tale fattispecie i docenti eletti nelle RSU, in quanto se così non fosse ci sarebbe il rischio di "generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d’imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell'ente che indice la selezione" (vedi sentenza 2104 della V sezione del Consiglio di Stato del 13 aprile 2012).

La nostra posizione

La FLC CGIL condivide in pieno il parere espresso dal CNPI e solleciterà il Ministero ad accogliere tutte le proposte e le osservazioni per garantire correttezza e trasparenza nella costituzione delle commissioni.

 

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