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Concorso riservato: prosegue l’iter legislativo del Decreto della discriminazione

Il Decreto Legge N. 280 del 29 novembre 2004 che con ddl governativo (AS 3232) ha avuto una prima approvazione in Senato il 28 dicembre ed è approdato alla Camera (AC 5519) prosegue il suo iter parlamentare

24/01/2005
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Il Decreto legge N. 280 del 29 novembre 2004 che con ddl governativo (AS 3232) ha avuto una prima approvazione in Senato il 28 dicembre ed è approdato alla Camera (AC 5519) prosegue il suo iter parlamentare e si avvia a sancire le discriminazioni che abbiamo denunciato e per cui abbiamo inviato unitariamente una lettera al Presidente della Camera On.le Casini e ai Capigruppo dei deputati . Il 19 gennaio 2005 in Commissione Affari Costituzionali è stato affrontato l’articolo 6-sexies con cui si immettono in ruolo i cosiddetti riservatari del concorso riservato ai triennalisti. In quella sede è stato presentato dall’On. Capitelli del Gruppo DS-Ulivo un emendamento che volentieri pubblichiamo.

(Disposizioni in materia di reclutamento dei Dirigenti Scolastici)

1. Nel quadro di una migliore qualificazione del servizio scolastico e al fine di dotare le istituzioni scolastiche di personale dirigente stabile e professionalmente qualificato nonché di completare il percorso delineato dall’articolo 29 del D.L.vo 165/2001 che prevede, fra l’altro, il definitivo superamento dell’istituto dell’Incarico di Presidenza, è bandito un contestuale corso concorso ordinario e riservato assegnando a ciascuno dei due concorsi rispettivamente il 50% dei posti disponibili determinati ai sensi del citato articolo 29 del D.L.vo 165/2001.
2. Ai posti del corso concorso riservato si aggiungono anche quelli non assegnati a seguito dell’espletamento del corso concorso riservato indetto con Decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – quarta serie speciale – n.100 del 20 dicembre 2002 ai sensi dell’art.22 comma 9 della Legge 448 del 28 dicembre 2001.
3. Al corso concorso di cui al comma precedente, riservato al personale che abbia maturato tre anni di incarico all’atto di presentazione della domanda, potrà partecipare anche il personale Preside Incaricato che concorrerà per i posti non assegnati ai Presidi Incaricati con tre anni di Incarico. Nel bando si terrà conto, nella valutazione dei titoli, dei crediti acquisiti nella partecipazione al precedente corso concorso riservato di cui al Decreto Dirigenziale n. 100 del 20 dicembre 2002, in particolare a beneficio di quanti ricoprivano l’incarico di Presidenza .
Esso prevede delle soluzioni che condividiamo: un concorso riservato per i Presidi Incaricati a cui consentire l’assegnazione dei posti non assegnati ai concorrenti triennalisti sui posti realmente esistenti a cui aggiungere quelli non assegnati dal precedente riservato; un contestuale ordinario con il calcolo esatto dei posti; la valutazione dei crediti acquisiti nel precedente concorso riservato. L’emendamento è stato respinto, ed è grave perché solo così si può superare ogni discriminazione e costituire una via d’uscita ragionevole al grave pasticcio politico creato dall’insipienza e inaffidabilità governativa.
Il giorno successivo, il 20 gennaio 2005, nella VII Commissione della Camera Istruzione e Cultura, in sede consultiva, l’articolo 6-sexies è stato considerato discriminatorio e perciò ne è stata proposta la soppressione. Ed ecco alcuni significativi stralci

“ La VII Commissione
esaminato il ddl di conversione del Decreto legge N. 280 del 2004…………omissis…….;
Considerato che………..omissis……..la soluzione prospettata da tale articolo appare parziale e non idonea rispetto alle legittime aspettative di altre categorie di soggetti che si trovano in posizione assimilabile a quella ivi contemplata ……….omissis……….;
ritenuto che un simile intervento, determinando una evidente sperequazione di trattamento tra soggetti in situazioni assimilabili, possa condurre ad un incremento del contenzioso amministrativo in materia, mettendo a rischio il buon andamento delle future procedure di assunzione;
…………omissis……………;
ritenuto che una soluzione definitiva ed equilibrata della questione del precariato tra i dirigenti scolastici possa avvenire solo da una organica revisione della disciplina recata dall’articolo 29 del D.L.vo 165/2001, che tenga adeguatamente conto della posizione differenziata di tutte le categorie di soggetti interessati;
……………omissis……………………
esprime parere favorevole (all’approvazione del Decreto ndr) con la seguente condizione

“sia soppresso l’articolo 6-sexies del Decreto legge in oggetto”

alleghiamo comunque il testo completo del parere

Ma il Governo Berlusconi è ormai diventato specialista in leggi che, eufemisticamente, possiamo chiamare ad hoc, lontanissime da qualsiasi concetto che abbia a che fare con l’interesse generale. Il dibattito si sposta in Aula. Occorre proseguire l’azione affinché i parlamentari tengano conto non solo del parere non vincolante della VII Commissione, ma anche delle centinaia di fax che molte persone, fra le tante discriminate da questa misura, hanno inviato ai Capigruppo e per conoscenza ai Sindacati.
Roma 24 gennaio 2005