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Contrattazione integrativa di scuola

Dopo la lettera unitaria, con la quale veniva duramente contestata la C.M 109 relativa ai contratti di istituto, il Ministero in data 27 luglio ha emanato una precisazione.

14/08/2001
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Dopo la lettera unitaria, con la quale veniva duramente contestata la C.M 109 relativa ai contratti di istituto, il Ministero in data 27 luglio ha emanato una precisazione.

Il riferimento alla competenza del collegio dei revisori dei conti, contenuto nel nuovo testo, è giusto e coglie una delle richieste unitarie.

Continuiamo a non convenire sul metodo, questa Circolare come quella precedente non è mai stata oggetto di confronto pur riguardando questioni relative all'attività sindacale, e sulla scelta di non modificare altre parti della CM 109.

Ci riferiamo, fra l'altro, al fatto che non esistendo alcun obbligo di corredare i contratti integrativi con una relazione tecnico-finanziaria (art. 39, comma 3-ter, Legge 449/1997) la 109 doveva essere corretta anche su questo punto, eliminando aggravi di lavoro indebiti sull'ufficio di segreteria.

Altro elemento riguarda la fase transitoria relativa all'operatività dei collegi dei revisori in tutte le scuole. Considerato che tutte le istituzioni scolastiche hanno personalità giuridica dal 1° settembre 2000 e, quindi, devono essere vigilate da un collegio di revisori contabili, non condividiamo la scelta di affidare alle ragionerie provinciali una competenza in materia, anche se solo transitoria.

E' evidente che un allungamento artificioso dei tempi, in particolare nelle grandi città, per dare efficacia ad una contrattazione integrativa d'istituto non può che ripercuotersi negativamente sulle aspettative del personale e sugli interessi della scuola stessa.

Nei prossimi giorni riprenderemo l'iniziativa unitaria in materia.

Roma, 14 agosto 2001

Testo nota Ministeriale
____________________________

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione – Div.1

Prot. n. 367nbsp;

Roma, 27 luglio 2001

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE
Al Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione
SEDE

OGGETTO: C.M. n. 109 Prot. n.256 dell'11.6.2001 avente per oggetto: "Procedimento di contrattazione integrativa nazionale e di sede. Comparti ministero e scuola. Autorizzazione alla stipula dei contratti": chiarimenti.

A chiarimento della circolare in oggetto, in relazione al punto 3, si precisa che la competenza della Ragioneria Provinciale dello Stato sulla certificazione di compatibilità finanziaria dei contratti integrativi, stipulati presso le istituzioni scolastiche, vale solo finché non siano costituiti i collegi dei revisori dei conti previsti all'art. 57 del D.M. n. 44 del 1°.2.01 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche". Quando detti collegi saranno operativi la competenza spetterà ad essi a termini dell'art 48 comma 6 del D.L.vo 165 del 30.3.01 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lvo 286/99.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Zucaro

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

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