Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2011/2012, nessun sindacato sottoscrive l'intesa
Spieghiamo le nostre ragioni.
La pre-intesa sulle utilizzazioni ed assegnazioni, sottoscritta da tutte le Organizzazioni sindacali in data 12 maggio 2011, era stata inviata il 16 giugno 2011 al ministero dell’Economia e delle Finanze, e al ministero della Funzione Pubblica, per l’accertamento congiunto sia delle compatibilità economiche che dei vincoli imposti dalla legge. In data 15 luglio 2011, praticamente alla scadenza dei 30 giorni previsti dalla legge e alla vigilia della sottoscrizione definitiva, il ministero della Funzione Pubblica comunicava al Miur alcuni rilievi mentre il Ministero dell’Economia dava il via libera senza condizioni.
Gli articoli contestati
Gli articoli contestati della pre-intesa sono il 4, l’11-bis, il 15 ed il 21. Il 4 ed il 15 prevedono il rinvio alla contrattazione di scuola, ai sensi dell’art. 6 del CCNL/07, per quanto riguarda la definizione dei “criteri di assegnazione ai plessi ed alle sedi scolastiche del personale docente ed Ata”. L’art- 11-bis riguarda i “criteri e procedure per il conferimento degli incarichi per la copertura dei posti vacanti di DSGA”. L’art. 21 riguarda le “attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale” del personale Ata.
I rilievo mossi dal ministero della FP consisterebbero nel fatto che tali materie, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 150/09, non rientrerebbero più nelle competenze della contrattazione ma nell’ambito dei poteri e delle responsabilità attribuite all’Amministrazione. Per questa ragione il Miur non è stato autorizzato a sottoscrivere la pre-intesa, se non espungendo tali parti.
La nostra posizione
Ovviamente la tesi di FP non può essere condivisa da nessuna delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto la pre-intesa e, per tale ragione, non ci sono state le condizioni per la firma definitiva del CCCNI.
Per il sindacato è inaccettabile la modifica di fatto del contratto nazionale vigente, per di più effettuata con una interpretazione unilaterale e neppure coerente con lo stesso decreto 150/2009, da parte di singoli funzionari del Ministero della Funzione Pubblica.
Cosi come è inaccettabile il palese tentativo di ridimensionamento da parte del Ministero della Funzione Pubblica sia del ruolo che delle competenze del sindacato nella contrattazione integrativa nazionale, che del ruolo delle RSU nella contrattazione di scuola.
Premesso che non è in discussione l’obbligo di rispettare, sia nella contrattazione integrativa nazionale che nella contrattazione di scuola, i vincoli che pone la legge, il tema vero, è se le materie che sono oggetto di rilievo, in particolare quelle riguardanti la contrattazione di scuola, siano contrastanti con il nuovo decreto 150/09.
A nostro parere non lo sono.
Le materie oggetto di contrattazione integrativa sia nazionale che di scuola, non invadono le competenze né dell’Amministrazione centrale, né del Dirigente scolastico per quanto riguarda le singole scuole.
La contrattazione non interviene nelle misure inerenti la gestione delle risorse umane e finanziarie, né sulla direzione e l’organizzazione degli uffici. Queste, infatti (fatto che evidentemente sfugge al ministero della FP) non sono, né sono mai state, oggetto di contrattazione. Neanche alla luce del precedente testo del D.lgs n. 165 del 2001. Si fa inoltre presente che (altro fatto che probabilmente sconosciuto alla FP) che, nella stessa legge, c’è anche la norma specifica sulla Dirigenza Scolastica (art. 25 del d.lgs 165/01) che non viene assimilata al resto della dirigenza della Pubblica Amministrazione. Tale norma, che non è stata affatto modificata dal d.lgs n. 150/09, già prevedeva questa competenza sugli atti gestionali e sin dal 2001. Quindi per la scuola non è certo una novità che la competenza negli atti gestionali sulle risorse e sul personale siano del Dirigente scolastico. E per ben 10 anni questa disposizione non è stata mai in contrasto con le materie oggetto di contrattazione di scuola.
Inoltre, sempre nella scuola e diversamente da altri comparti pubblici (neanche questo dovrebbe certo sfuggire al ministero della FP), ci sono anche altre norme di legge da rispettare, oltre al d.lgs n. 150/09, come quelle sulle competenze degli organi collegiali (D.dlgs 297/94) e quelle successive sull’autonomia scolastica (in particolare l’art. 16 c. 2 del dpr n. 275/99). La contrattazione (che si occupa sostanzialmente dei criteri per la mobilità interna, dei criteri di utilizzazione del personale, dei criteri per definire l’organizzazione dell’orario di lavoro, dei criteri per la ripartizione delle risorse contrattuali e la definizione dei compensi del salario accessorio non stabiliti nel Ccnl) non invade certo le competenze del collegio docenti, che ha la titolarità su questioni didattiche e tecnico professionali. Non invade neanche quelle del consiglio d’istituto sul funzionamento della scuola intesa come “ufficio” (come, ad esempio, per aspetti quali l’orario di funzionamento del servizio scolastico, il tempo scuola, il calendario scolastico, ecc…, anche se, a differenza di un ministero, è certamente un po’ difficile assimilare la scuola ad un ufficio). Certamente la contrattazione non invade le competenze “gestionali” del Dirigenti scolastici che riguardano i provvedimenti di assegnazione “formale” dei singoli docenti alle classi e alle sedi, il conferimento dei vari incarichi, la predisposizione del piano delle attività (che, tra l’altro, per i docenti deve essere approvato dal collegio), l’orario individuale dei singoli docenti e Ata, l’erogazione dei compensi del salario accessorio, il programma annuale ed il bilancio consuntivo, altro. Il Dirigente scolastico, nell’espletare le sue competenze e a differenza di altre dirigenze pubbliche, deve attenersi in base all’art. 16 c. 2 DPR 275/99, alle delibere degli Organi collegiali per gli aspetti di funzionamento generale (il consiglio d’istituto) e per gli aspetti didattici (il collegio docenti) e deve attenersi poi ai criteri definiti nel contratto di scuola per gli aspetti riguardanti il lavoro ed il salario (criteri per la mobilità interna, l’organizzazione del lavoro, l’orario, il salario accessorio).
Tutto questo era compatibile con il vecchio quadro normativo e lo rimane pienamente anche con il nuovo.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero della FP, non vi è alcun conflitto tra esigibilità della contrattazione di scuola per tutte le materie di cui all’art. 6 del Ccnl/07, con il recente decreto n. 150/09. Il conflitto nasce solo perché qualche dirigente di Funzione Pubblica continua a dare una lettura sbagliata di tale decreto e, soprattutto, non tenendo conto di altre norme di legge che afferiscono al funzionamento delle scuole e alle competenze dei suoi organi di gestione. Tutte norme, anch’esse di legge, che sono in vigore e su cui il d.lgs 150/09 nulla dice e nulla ha innovato. In realtà il contratto di scuola valorizza e tutela proprio il Dirigente Scolastico che è titolare della contrattazione di scuola per la parte pubblica. Nel contratto sulle utilizzazioni, tutto questo è stato legittimamente riconfermato e non solo dalle organizzazioni sindacali ma anche dallo stesso Ministero che ha sottoscritto la preintesa.
Questa vicenda non si è ancora chiusa.
La FLC, infatti, non è disponibile ad accettare interpretazioni unilaterali che mettono in discussione anche il contratto nazionale e chiede quindi al MIUR di sottoscrivere definitivamente la preintesa.
In caso contrario, ci riserviamo di mettere in campo le iniziative necessarie, comprese quelle legali per tutelare le prerogative contrattuali.