Contratto dei dirigenti scolastici all’estero: sta per concludersi
Come si ricorderà in data 9 giugno 2002 venne sottoscritta dalle OO.SS. e dall’ARAN l’ipotesi di accordo successivo ai sensi dell’art. 45 del CCNL 1/03/2002 per il personale dell’Area V della Dirigenza Scolastica da destinarsi all’estero
Come si ricorderà in data 9 giugno 2002 venne sottoscritta dalle OO.SS. e dall’ARAN l’ipotesi di accordo successivo ai sensi dell’art. 45 del CCNL 1/03/2002 per il personale dell’Area V della Dirigenza Scolastica da destinarsi all’estero.
Solo in data 7 marzo 2003, ossia con nove mesi di ritardo, il Consiglio dei Ministri con propria deliberazione ha autorizzato il Ministro della Funzione Pubblica ad esprimere, ai sensi delle norme vigenti, parere favorevole al licenziamento definitivo dell’accordo con due precisazioni di natura prettamente economica.
La prima riguarda la retribuzione di posizione che deve essere determinata con riferimento alla sola parte fissa dell’importo previsto dal contratto vigente, in analogia a quanto avviene per le altre figure dirigenziali in servizio all’estero.
La seconda interessa la rivalutazione dell’assegno di sede i cui oneri “devono trovare copertura nelle risorse finanziarie già stanziate per i rinnovi contrattuali del personale dell’area V inviato presso le istituzioni scolastiche e consolari all’estero”.
Sulla base di queste due precisazioni l’Aran ha convocato il giorno 15 aprile le organizzazioni sindacali del comparto (CGIL-CISL-SNALS e ANP).
La CGIL scuola, insieme a CISL e SNALS, ha contestato le due precisazioni poste dal Consiglio dei Ministri sia nel metodo che nel merito. Per quanto riguarda il metodo le organizzazioni sindacali hanno stigmatizzato la posizione del Consiglio dei Ministri sia perché la deliberazione è avvenuta con ben nove mesi di ritardo, sia perché - è questo l’atto più grave - sono state avanzate modifiche che minano l’autonomia contrattuale e l’intero sistema delle relazioni sindacali. E’ inaccettabile infatti che il Consiglio dei Ministri con una propria deliberazione metta in discussione quanto concordato in sede negoziale, delegittimando nei fatti la stessa agenzia sottoscrittrice dell’accordo.
Nel merito delle due precisazioni del Consiglio dei Ministri la CGIL scuola, insieme a CISL e SNALS, ha sottolineato che nel primo caso la richiesta del Consiglio dei Ministri relativa alla corresponsione della retribuzione riferita alla sola parte fissa prevista dal CCNL modifica quanto precedentemente convenuto; infatti, benché in assenza di mandati espliciti nell’atto di indirizzo, le parti negoziali avevano concordato una misura diversa della retribuzione di posizione, oggi ancor ben lontana, neppure per analogia, dal livello retributivo di posizione delle altre Dirigenze all’estero.
Mentre nel secondo caso la CGIL scuola, insieme a CISL e SNALS, ha sottolineato che l’ingerenza del Consiglio dei Ministri è ancor più evidente in quanto manifesta il tentativo di attribuire ai costi contrattuali gli oneri di un istituto, la rivalutazione dell’assegno di sede, disciplinato per legge ( D.Lgs. 62/98).
Alla luce di quanto osservato dalle CGIL scuola e da CISL e SNALS l’ARAN ha avanzato una proposta intermedia raccogliendo di fatto le obiezioni poste al tavolo del confronto in riferimento a quanto già disciplinato per via legislativa, ovvero alla rivalutazione dell’assegno di sede. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto una breve pausa di riflessione per valutare l’opportunità di siglare l’accordo modificato così come proposto dall’ARAN.
Roma, 15 aprile 2003