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Contratto dirigenti scolastici - nota informativa

La trattativa per il contratto della Dirigenza scolastica ha permesso di elaborare un testo sulla parte normativa su cui è stato espresso un apprezzamento positivo da parte di tutte le organizzazioni sindacali presenti al tavolo della trattativa.

11/05/2001
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La trattativa per il contratto della Dirigenza scolastica ha permesso di elaborare un testo sulla parte normativa su cui è stato espresso un apprezzamento positivo da parte di tutte le organizzazioni sindacali presenti al tavolo della trattativa. Sulla parte economica, pur essendo ormai chiare le varie fonti di finanziamento, alcune scelte non sono ancora definite. Il riferimento è soprattutto all'uso dei 40 miliardi (fonte: ratei in corso di maturazione che vengono messi a disposizione da subito) rispetto al quale vanno ricercate soluzioni vantaggiose ed eque per la categoria. A partire dalla prossima settimana, gli organi dirigenti delle varie organizzazioni sindacali interessate, analizzeranno i risultati della trattativa per una valutazione definitiva. Per quanto riguarda i contenuti del negoziato, va richiamato che l'articolato affronta le varie questioni legate al nuovo status dirigenziale, alla ridefinizione del contratto di lavoro, alle relazioni sindacali, alle tutele e garanzie. Rispetto al profilo, si richiamano le indicazioni normative del D. L.vo 59/98 sulla dirigenza scolastica e si precisa che il dirigente scolastico assicura il funzionamento generale dell'unità scolastica nella sua autonomia funzionale - ovviamente entro il sistema di istruzione e formazione -, sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove e concorre a garantire l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento, la libertà di insegnamento, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. Queste funzioni si esercitano nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

I temi su cui focalizzare l'attenzione sono i seguenti:

- la mobilità.
Nella posizione precedente il capo di Istituto veniva trasferito a domanda anche annualmente, in presenza di posti disponibili e in base ad una graduatoria definita sulla base di alcuni parametri (anzianità, figli a carico ...). Scompare, con il passaggio alla dirigenza, l'istituto del trasferimento. La richiesta di cambiare sede e quindi incarico è ancora ovviamente possibile in presenza di sedi disponibili. L'accoglimento della richiesta rientra nei poteri discrezionali del direttore regionale. Chi ha ottenuto il mutamento dell'incarico per una delle scuole richieste non può formulare ulteriori richieste analoghe per i successivi tre anni scolastici.

- L'affidamento dell'incarico.
Premesso che il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, l'incarico è invece a termine. Il dirigente scolastico, a differenza del preside o direttore, non ha più titolarità di sede. L'incarico viene affidato per un periodo che va da un minimo di due ad un massimo di sette anni e può essere rinnovato. Il conferimento viene fatto sulla base di una serie di criteri che il contratto precisa (caratteristiche e complessità delle scuole, attitudini, capacità ed esperienze, rotazione ...). L'incarico può consistere anche nell'utilizzo presso Uffici dell'amministrazione centrale o regionali.

- Incarichi aggiuntivi.
L'amministrazione scolastica può conferire alcuni incarichi (presidenza commissioni Esami di stato o di licenza media o di concorso a cattedra, oppure direzione e/o docenza in corsi di formazione o funzioni di commissari governativo) che il dirigente scolastico non può rifiutare. Altri incarichi conferiti in ragione del suo ufficio e comunque conferiti dall'Amministrazione, possono riguardare forme di collaborazione con altri enti (Università, regioni, enti locali..): in questi casi viene riconosciuta al dirigente, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, il 30% della somma prevista. La restante somma confluisce nel fondo per il trattamento accessorio. Se gli incarichi sono assunti su deliberazione degli organi collegiali di scuola per l'attuazione di iniziative con finanziamenti esterni, il compenso va corrisposto per intero.

- La valutazione.
L'articolo relativo affronta la questione sotto tre aspetti: a regime, relativamente ai risultati della valutazione dell'a.s.1999-2000, relativamente all'a.s. in corso. In quest'ultimo caso, il testo contiene l'indicazione di una relazione di fine d'anno sui risultati del lavoro svolto considerato in rapporto alla situazione precedente. Per lo scarso anno scolastico, i risultati della valutazione effettuata dai nuclei regionali, a ragione della sua inattendibilità, su scala nazionale, della sperimentazione messa in atto, non danno luogo a nessuna retribuzione di risultato né ad altri effetti legati alla carriera. La valutazione a regime (a partire dal prossimo anno scolastico) riguarderà i risultati, le competenze e le prestazioni legate alle responsabilità che la norma attribuisce al dirigente scolastico. I risultati vanno in ogni caso correlati alle risorse umane e finanziarie e strumentali disponibili e vanno considerati avendo riguardo alla specificità della scuola. Essa deve tener conto di principi quali: la trasparenza, la pubblicità dei criteri e la partecipazione attiva dell'interessato nel processo valutativo. Tenderà inoltre a privilegiare contenuti concreti e non procedure burocratiche o cartacee. Viene richiamata inoltre l'importanza dell'autovalutazione al fine di legare, anche attraverso questa pratica, la valutazione allo sviluppo professionale del dirigente. In caso di valutazione non positiva, scattano tutte le garanzie opportunamente previste. Sono previsti, sulla base del D.L.vo 286 due organi valutatori. Quello così detto di prima istanza, nominato dal dirigente regionale e operante a livello territoriale, opera sulla base dei criteri indicati e si avvale, per i casi problematici, di esperti di tematiche organizzativo-gestionali e di problematiche didattico-formative. E' in ogni caso prevista una verifica in situazione. La responsabilità di questo livello è esclusiva della figura incaricata di questo compito. La valutazione conclusiva spetta al dirigente regionale che opera sulla base dei risultati dell'organo valutatore di prima istanza.

- La formazione.
Viene considerata leva strategica fondamentale e fattore decisivo di successo per il funzionamento della scuola e viene assunta dall'amministrazione "come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato. Si riconosce nell'attività formativa l'importanza dell'esperienza e si indicano anche nelle associazioni professionali i soggetti che possono realizzare iniziative di formazione. I percorsi formativi possono anche essere individuali e l'amministrazione, se riconosce la connessione degli stessi con l'attività di servizio e l'incarico affidato, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta. La partecipazione ad iniziative di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti. Si prevedono anche periodi di aspettativa per motivi di studio. Le politiche formative sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, di concertazione a livello nazionale regionale.

- Responsabilità civile e patrocinio legale.
E' attivata un'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili che copra anche le spese legali. A questo fine è destinata una somma di £ 500.000 per addetto. Va prevista comunque la possibilità di aumentare i massimali e area di rischi.

Roma, 11 maggio2001

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

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