Contratto dirigenti scolastici: ultimata parte normativa
Incontro all’Aran
Con l‘incontro odierno all’Aran si è conclusa l’analisi della parte normativa del contratto dell’area V quadriennio 2002-2005.
Ci si è confrontati su temi quali “Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro”, “Sospensione cautelare in caso di procedimento penale”, “Trattamento di trasferta”, “Trattamento di trasferimento”, “Responsabilità civile e patrocinio legale”, “Dirigenti scolastici all’estero“, “Normativa vigente e disapplicazioni”.
Sulla sospensione cautelare come FLC Cgil abbiamo ribadito che essa scatta solo per il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale e che l’indennità corrisposta al dirigente sospeso corrisponde al 50% della retribuzione fondamentale (tabellare più posizione).
Sul trattamento di trasferta abbiamo suggerito di specificare che nella tipologia delle trasferte rientrano tutte le riunioni convocate dalla direzione regionale (conferenze di servizio, riunioni di commissioni, riunioni di gruppi di lavoro) e che il trattamento di trasferta spetta nel caso in cui il dirigente scolastico sia inviato in trasferta o si rechi in trasferta per ragioni di servizio.
Tale trattamento dovrà essere previsto anche per le reggenze, che spesso sono a distanza ragguardevole rispetto alla sede di servizio o al luogo di residenza.
Non c’erano osservazioni da fare sull’articolo riguardante il trattamento di trasferimento.
Sulla responsabilità civile abbiamo apprezzato che è stata recepita la nostra proposta che l’assicurazione contro i rischi a copertura della responsabilità personale sia intesa sia come responsabilità amministrativa comprensiva del danno erariale sia come responsabilità civile connessa anche ai comportamenti degli alunni nell’esercizio di vigilanza di cui all’art. 61 della legge 312/80 senza diritto di rivalsa verso i dirigenti stessi e comprensiva anche delle spese legali per eventuali procedimenti giudiziari.
La somma da destinare ad essa sarà trattenuta dal momento in cui l’assicurazione verrà attivata.
Sarà facoltà del dirigente scolastico avvalersi anche di altre compagnie assicurative per aumentare massimali e aree di rischio.
Se poi non si dovesse riuscire ad attivare l’assicurazione, l’Amministrazione se ne assumerà la responsabilità.
Sui dirigenti scolastici da destinare all’estero, apprezzato l’impianto generale, si è concordato di far anticipare al 28 febbraio di ogni anno il termine di tempo perentorio entro cui il MAE dovrà pubblicizzare i posti di dirigenza disponibili all’estero per l’anno scolastico successivo; da quella data i dirigenti avranno trenta giorni per presentare dichiarazione di disponibilità.
Come FLC Cgil abbiamo proposto che ai dirigenti all’estero sia corrisposta la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura media rispetto a quella delle regioni di provenienza; abbiamo poi chiesto che sia consentito ad essi la permanenza all’estero, senza rientro, fino al raggiungimento del periodo complessivo non superiore a nove anni.
Sarà fatta inoltre una puntuale verifica di tutte le norme che continueranno ad avere vigore e di tutte quelle che non potranno più applicarsi dopo la firma del CCNL.
A questo punto, alla luce del lavoro svolto, sono state concordate delle date a partire da lunedì 7 novembre alle ore 15, con prosecuzione nei giorni 9, 10 e 11 novembre per confrontarsi ancora una volta sul testo definitivo, sulla parte economica ed arrivare così entro la settimana alla sottoscrizione del CCNL dell’area V per il quadriennio 2002-2005.
Roma, 25 ottobre 2005