Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

Home » Scuola » Contratto FISM e orario di lavoro. Sono necessari alcuni chiarimenti

Contratto FISM e orario di lavoro. Sono necessari alcuni chiarimenti

Interpretazioni dell’art. 43 “orario di lavoro” del rinnovato CCNL 2002-2005

10/04/2003
Decrease text size Increase  text size

Con lettera del 7 aprile u.s., CGIL-CISL-UIL scuola e SNALS sollecitano la FISM ad un incontro di commissione paritetica nazionale allo scopo di porre fine ad interpretazioni diverse e contrastanti dell’art. 43 del ccnl adottate da alcune federazioni territoriali dell’associazione.

E’, infatti, intollerabile che, nonostante la chiarezza del testo contrattuale, alcune federazioni territoriali impongano una lettura del tutto personale e al di fuori di quanto contrattualmente pattuito chiedendo e imponendo al personale impegni orari aggiuntivi e ricorso a forme di part-time illegittime.

Pubblichiamo di seguito il testo della comunicazione delle OO.SS. firmatarie del contratto inviata alla FISM nazionale.

Roma, 10 aprile 2003

Testo lettera

CGIL-SCUOLA CISL-SCUOLA UIL- SCUOLA SNALS-CONFSAL

Scuola non statale

Roma, 7 aprile 2003

Alcune strutture territoriali della FISM hanno ritenuto opportuno diffondere ed applicare diverse e contrastanti interpretazioni dell’art. 43 “orario di lavoro” del rinnovato CCNL 2002-2005.

Sebbene il testo contrattuale, nella sua essenzialità, sia chiaro nelle definizioni, nelle quantità orarie e nell’articolazione settimanale dell’orario stesso, si sta procedendo ad applicare per il personale dipendente automatismi di dubbia legittimità che impongono recuperi di presunte ore di lavoro dovute e non svolte e addirittura in più casi il mancato pagamento di interi periodi.

Parimenti, in violazione degli impegni assunti dalla delegazione FISM durante la fase di rinnovo del CCNL, alcune scuole stanno chiedendo agli educatori di asilo nido già in servizio la sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro part time, proporzionati al nuovo orario settimanale, con la conseguente ed illegittima diminuzione delle retribuzioni a parità di orario settimanale.

E’, inoltre necessario definire, sulla base del dettato contrattuale quali e a quali condizioni siano applicabili le eventuali clausole elastiche.

Le OO.SS. CGIL-CISL-UIL Scuola e SNALS chiedono la sospensione delle suddette “interpretazioni” e la convocazione della Commissione Paritetica Nazionale per il giorno 16 aprile o seguenti con l’obiettivo di definire un regolamento dell’articolo 43, dalle parti sottoscritto, che faccia definitivamente chiarezza sulle modalità di applicazione delle norme in esso contenute.

La stessa procedura, qui proposta, può essere estesa anche ad altri istituti contrattuali, sui quali vi è o vi potrà essere, la necessità di una comune intesa.

In attesa di un vostro sollecito riscontro si inviano distinti saluti.