Contratto formazione professionale convenzionata 1998/2001 piattaforma contrattuale unitaria
Pubblichiamo le linee guida per la costruzione della piattaforma per il rinnovo del CCNL 1998-2001 della Formazione Professionale e la lettera di trasmissione di tale proposta agli Enti Gestori
Pubblichiamo le linee guida per la costruzione della piattaforma per il rinnovo del CCNL 1998-2001 della Formazione Professionale e la lettera di trasmissione di tale proposta agli Enti Gestori.
Questo documento è la naturale conseguenza della disdetta del CCNL 1994-97 e rappresenta l'apertura formale della vertenza di rinnovo contrattuale.
La proposta, conseguentemente, tiene in considerazione le linee programmatiche generali sulle quali le OO.SS. intendono muoversi in questa tornata contrattuale; in armonia con quanto sancito dall'accordo interconfederale del luglio 1993 e con quanto verrà introdotto dalla legislazione in materia di F.P., di riordino scolastico, del mercato del lavoro e del nuovo ruolo che Regioni ed Enti gestori dovranno assumere.
I contenuti sono dettati dalla necessità di intervento su questo settore anche alla luce di quanto definito e previsto dall'U.E. di sviluppare l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita, promuovendo il massimo sviluppo possibile di conoscenza attraverso un ampio accesso all'istruzione ed all'aggiornamento costante.
Le linee guida tengono perciò necessariamente conto di tutto quello che ricadrà su questo settore sia dal punto di vista nazionale sia dal punto di vista U.E..
Il rinnovo contrattuale si collocherà in un quadro di riferimento profondamente diverso dal precedente, che dovrà mirare ad una trasformazione dell'attuale sistema però senza nessun automatismo di smantellamento di quello esistente, ma partendo proprio da questo per innovarlo.
CGIL-CISL-UIL SCUOLA
LINEE GUIDA DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL 1998-2001 DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONVENZIONATA
I ntroduzione
Facendo seguito alla comunicazione congiunta di disdetta del CCNL effettuata il 28 novembre 1997, le scriventi OO.SS. chiedono l'apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL ai sensi dell'art.9 del vigente contratto collettivo nazionale.
A tal fine le scriventi OO.SS. inviano le presenti linee generali di piattaforma per il rinnovo del CCNL in coerenza con quanto disposto dal Titolo II, comma 4, dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 1993 consapevoli che il rinnovo contrattuale si colloca in un contesto caratterizzato da nuove regole, sociale, politico-istituzionale che stiamo vivendo e, con la necessità più volte puntualizzata di una profonda riorganizzazione del sistema.
Linee generali
1. Le scriventi OO.SS., in considerazione del quadro complessivo relativo al riordino del sistema di istruzione in generale e di quello di formazione professionale in particolare, così come prospettato dal disegno di legge sul riordino dei cicli scolastici e dalle recenti normative approvate, quali la legge n.59/97, che ridisegna il ruolo strategico delle Regioni, degli Enti locali, e i provvedimenti attuativi in itinere della legge n.196/97, ritengono che si debba andare ad un ripensamento complessivo dell'impianto contrattuale della Formazione Professionale, tenendo conto dell'evoluzione del quadro nazionale, delle riforme in atto nei sistemi formativi scuola e università e nel mercato del lavoro.
2. Questa trasformazione è sollecitata anche dall'evoluzione sociale, dall'innovazione tecnologica, dal mutare dei caratteri della domanda, dall'evoluzione del concetto stesso di professionalità e si situa nel contesto di quanto previsto dall'Unione Europea in merito alla formazione lungo tutto l'arco della vita e dei nuovi strumenti di intervento che l'Unione stessa sta predisponendo nel campo dell'istruzione e della formazione (Agenda 2000).
3. Il contratto deve misurarsi con queste esigenze e svolgere la funzione strategica di valorizzare le risorse professionali coinvolte nel processo di cambiamento e di rendere il sistema, e i C.F.P., capaci di confrontarsi con l'innovazione, ponendosi come Centri di Servizi polifunzionali di tipo agenziale in grado di accreditarsi secondo i criteri stabiliti dal decreto attuativo della Legge n.196/97 art.17. A tal fine devono essere incentivati strumenti che favoriscano forme associate di strutture esistenti.
L'azione di rinnovamento esige pertanto:
- la costituzione di Centri di Servizi formativi quali soggetti capaci di operare in rapporto con le realtà istituzionali e socio-economiche territoriali;
- l'individuazione di forme che valorizzano risorse umane e professionali in un quadro di flessibilizzazione del sistema e, di conseguenza, nell'organizzazione del lavoro;
- l'attivazione piena delle funzioni di sistema integrato attraverso lo sviluppo di figure di servizio, di processo, di accompagnamento;
- l'individuazione delle figure professionali necessarie per garantire le funzioni di raccordo tra agenzie formative/centri di servizi, imprese e sistema scolastico;
- azioni di aggiornamento/riqualificazione degli operatori per determinare le competenze connesse alle esigenze di nuove metodologie e per affrontare le necessarie trasformazioni del sistema;
- il collegamento strutturale o in rete dei centri agenzia con i centri per l'occupazione secondo il dettato della delega agli Enti Locali (ex decreto n.469/97) e le relative leggi regionali di concepimento.
4. Inoltre ciò comporta nuove intese contrattuali in materia di:
- gestione del personale e delle aree professionali;
- organizzazione del lavoro che evidenzi le professioni nascenti legate sia ad esigenze interne sia alle attività, anche diverse dalla docenza, connesse ai servizi territoriali;
- retribuzione e sistema degli incentivi.
5. Inoltre il futuro del sistema formativo sulla base degli accordi sindacali che si stanno sviluppando e delle disposizioni legislative ed amministrative di riforma vede nella formazione permanente, continua e in alternanza, con particolare riguardo ai contratti di apprendistato e di formazione lavoro, e nello sviluppo della formazione integrata, in particolare post-secondaria, la necessità della cooperazione tra scuola, formazione professionale, sistema delle imprese ed istituzioni locali.
Si tratta inoltre di concretizzare il diritto formativo fino a 18 anni, previsto nel patto per il lavoro, attraverso lo sviluppo e una qualificazione della formazione iniziale post-obbligo.
Altro capitolo importante dello sviluppo dei sistemi formativi è la formazione per i disoccupati in particolare quella legata ai patti territoriali, ai contratti d'area e alla creazione d'impresa.
6. In questa ottica di riforma del sistema le OO.SS. CGIL- CISL- UIL affermano la centralità di un Contratto Nazionale quale condizione indispendabile per garantire un quadro unitario di sistema e standard formativi adeguati all'equiparazione del mercato, un contratto che nel regolare rapporto di lavoro conduca ad unitarietà normativa tutti i soggetti che hanno come attività prevalente la Formazione Professionale.
7. Un contratto che deve vedere allargata la sua applicazione e non ristretta, con un impianto normativo/retributivo quadro che lasci ampi spazi di autonomia al livello regionale ed aziendale, richiamando, allo stesso tempo, al rispetto di regole comuni tutti quelli che svolgono attività di formazione.
8. Per fare questo occorre aprire un ragionamento di merito che possa portare attorno al tavolo delle regole più soggetti, individuando quelli legittimati a trattare secondo le norme attuative dell'art.17 della legge 196/97, allargando conseguentemente il tavolo della trattativa anche a soggetti diversi dagli enti nazionali in una logica di "contratto di comparto".
9. Al contrario l'introduzione di contratti regionali non rispondenti ad una visione unitaria e di sistema, aggrava le condizioni di anarchia normativa, porta alla loro inapplicabilità in situazioni di crisi mentre è opportuno prevedere un CCNL nazionale ampliando gli spazi della contrattazione integrativa regionale ed aziendale.
1) Trattamenti economici e salariali
Per quanto detto in premessa, le scriventi OO.SS. in merito alla parte economica di validità biennale avanzano le seguenti richieste:
a) adeguamento dei minimi tabellari contrattuali di cui all'art.18 del CCNL tenendo presente l'inflazione programmata per il biennio 1998-99 e l'eventuale recupero rispetto al precedente biennio contrattuale, secondo quanto previsto dal citato art.9 e concernente con quanto previsto dall'Accordo interconfederale del luglio 93. Gli importi di riferimento sono quelli rivalutati con successivo accordo di rinnovo del secondo biennio economico del 10 luglio 1996;
b) revisione dei criteri per il salario accessorio legato alla qualità, produttività e processi di innovazione del sistema;
c) ai sensi dell'art.9 commi 2, 3 e 4 del CCNL, con la partecipazione della presente piattaforma riportante le linee generali del rinnovo contrattuale, essendosi verificato un periodo di vacanza contrattuale superiore a 3 mesi dalla data di scadenza del contratto stesso, ai lavoratori destinatari dello stesso, dovrà essere corrisposto, nei tempi previsti dall'accordo interconfederale del luglio 93, l'indennità di vacanza contrattuale così come riportata nell'allegata tabella.
2) Parte normativa
Per quanto detto in premessa, le scriventi OO.SS. in merito alla parte normativa di validità quadriennale avanzano le seguenti materie di confronto negoziale:
a) Revisione del contratto anche alla luce di quanto alla L. 196/97 con particolare riferimento a quanto introdotto, in particolare, dagli artt. 15, 16, 17, e 18 e dai relativi decreti attuativi;
b) necessità di rafforzare, in considerazione dello stato di riordino del settore ai sensi delle citate leggi n.59/97 e 196/97 e concernente alle linee guida tracciate, la contrattazione regionale nel rispetto delle specificità locali. Le materie della contrattazione regionale saranno oggetto di definizione e regolamentazione al tavolo nazionale di negoziazione;
c) individuazione di appositi strumenti volti alla crescita e allo sviluppo delle risorse umane, alla prevenzione e alla gestione di situazioni di difficoltà occupazionali, anche attraverso piani di intervento predisposti dalle Regioni per il finanziamento dei progetti di ristrutturazioni elaborati dagli Enti di formazione in accordo con le OO.SS. di cui al decreto attuativo dell'art.17 della legge 196/97, nel quale si prevede la possibilità di costituzione di appositi fondi ai sensi dell'art.2, comma 28 della Legge 662/96;
d) recepimento, nell'ambito del nuovo contratto, degli accordi in merito all'applicazione del D.L.vo 626/94;
e) esame delle possibilità di avviare la previdenza integrativa;
f) rafforzamento delle attuali relazioni sindacali, potenziandolo, in linea con le indicazioni contenute delle citate normative e dai relativi decreti attuativi, il livello regionale;
g) riorganizzazione e riduzione dell'orario di lavoro, anche in relazione all'evoluzione generale della materia, ribadendo i criteri della flessibilità e della programmazione.
Per quanto non previsto dalle presenti linee di piattaforma le OO.SS. si riservano di presentare in sede negoziale ulteriori richieste di modifiche e integrazioni.
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