Contratto rimborso spese autoaggiornamento
Il contratto individua tipologie di spese rimborsabili molto ampie senza stabilire alcuna priorità così da poter soddisfare le diverse esigenze del personale, mentre le modalità di erogazione del rimborso tendono a garantire certezza dei tempi
Come sapete la Legge finanziaria n.448, all'art.16 ha previsto lo stanziamento di 35 milioni di euro per l'anno 2002 destinati", secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti."
Occorre ricordare che il rimborso delle spese sostenute dai docenti per costruire la propria formazione e crescita professionale, di cui l'autoaggiornamento è una parte, è un riconoscimento della professionalità più volte richiesto dalle OOSS anche nei contratti precedenti.
Il finanziamento previsto nella legge finanziaria è invece "una tantum", è uno stanziamento episodico e non certo sistematico e per questa sua caratteristica è stato oggetto di una contrattazione a se stante, che si è conclusa oggi, mercoledì 5 giugno 2002.
Il contratto, per le ragioni appena ricordate, individua quindi tipologie di spese rimborsabili molto ampie senza stabilire alcuna priorità così da poter soddisfare le diverse esigenze del personale, mentre le modalità di erogazione del rimborso tendono a garantire certezza dei tempi.
Sono rimborsabili le spese sostenute per partecipare ad iniziative di formazione, l'iscrizione ai corsi di specializzazione, l' acquisto di libri, di software, la sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate... l'importante è possedere la documentazione relativa che va consegnata nella scuola di titolarità entro il 30 dicembre 2002 e, nei 60 gg. successivi, è dovere del dirigente liquidare i compensi.
Il contratto individua tutti i docenti "di ruolo" ed i supplenti annuali come platea che ha diritto ad accedere al rimborso e garantisce una quota unitaria per ciascun docente. Per tradurre in volgare parliamo di circa 70.000 vecchie lire per docente se tutti nella stessa scuola presentano la richiesta. Una cifra davvero irrisoria!
Come organizzazioni sindacali abbiamo perciò introdotto una nota a verbale che richiama la necessità di compiere, con il rinnovo contrattuale, un deciso passo avanti introducendo la defiscalizzazione delle spese come uno strumento non solo permanente, ma anche più equo e trasparente per rimborsare lavoratori la cui professionalità riempie tanti documenti ma poco si sostanzia con atti concreti.
segue il contratto
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Contratto integrativo annuale
concernente i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente
L’anno 2002, il giorno 5 del mese di giugno presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito indicato Ministero), in sede di contrattazione integrativa nazionale tra la delegazione di parte pubblica, costituita ai sensi del D.M.26 novembre 2001 n.3743, e la delegazione sindacale , composta ai sensi dell’art.9 del CCNL del 26 maggio 1999.
Premesso che:
1. il Contratto Collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto Scuola (CCNL/99), all’art.12 , definisce la formazione "una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale" e per il necessario "sostegno agli obiettivi di cambiamento".
2. la legge 28 dicembre 2001 n. 448 prevede per il 2002 uno stanziamento di € 35.000.000 destinato, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti;
3. il contratto integrativo annuale siglato in data 9 maggio 2002 per il personale docente ed ATA della scuola ha rinviato ad una specifica contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità "per il rimborso delle spese di autoaggiornamento debitamente documentate";
4. l’autonomia scolastica e i processi innovativi e di riforma in atto richiedono un arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale docente con azioni di formazione da realizzare anche mediante l’incentivazione di forme di autoaggiornamento differenziate per tipologie, strategie ed obiettivi specifici;
5. la personalizzazione dei percorsi formativi consente il costante processo di crescita professionale del personale della scuola
Le parti concordano
ART.1
Ambito di intervento
Per l'anno 2002 sono riconosciute come attività di autoaggiornamento, ai fini del rimborso delle spese debitamente documentate, di cui all’articolo 16 della legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria 2002), quelle volte a sostenere le esigenze di sviluppo professionale dei docenti in relazione alle competenze disciplinari, metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca, nonché tutte quelle funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.
Art.2
Disponibilità delle risorse
Le risorse complessive disponibili per l’autoaggiornamento del personale docente, secondo quanto previsto dall’articolo 16 della citata legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria 2002) corrispondono a € 35.000.000, allocati nel Cap.1751 del bilancio del Ministero "Fondo per l’integrazione delle spese di formazione e di aggiornamento del personale".
Le risorse, di cui all’art. 1, sono assegnate alle istituzioni scolastiche sulla base del numero dei docenti titolari con contratto a tempo indeterminato e di quelli a contratto a tempo determinato con incarico annuale nell’a.s.2002/2003.
Art.3
Tipologie di modalità di autoaggiornamento
Le iniziative rimborsabili per iniziative di autoaggiornamento sono riconducibili, di massima, alle seguenti tipologie :
* iniziative di formazione promosse da enti accreditati o qualificati, ai sensi del D.M. 177/2000;
* corsi di specializzazione universitaria (master, borse di ricerca etc. )
* stages presso aziende;
* acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate;
* acquisto di software didattici;
* abbonamenti a siti telematici e canoni.
Art.4
Criteri di rimborso spese
E’ ammesso solo il rimborso delle spese sostenute nel 2002 debitamente documentate dal docente, a seguito di istanza indirizzata al Dirigente scolastico della sede di servizio entro il 31 dicembre 2002.
Le istituzioni scolastiche provvederanno al rimborso delle spese debitamente documentate entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione.
A tal fine il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tutti i docenti e ad attivare le procedure di informazione previste dal contratto nazionale.
E’ garantita a ciascun docente una quota unitaria.
Eventuali quote non assegnate saranno ridistribuite in parti uguali ai docenti che hanno documentato spese eccedenti la quota unitaria.
Art.5
Impegno nell’emanazione della Direttiva
Sulla base dei contenuti degli articoli precedenti il Ministero si impegna ad emanare, entro 60 giorni dalla firma della presente contrattazione, la relativa Direttiva.
NOTA A VERBALE
Le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL UIL Scuola e SNALS sottoscrivono l'intesa, condividendone la finalità nel quadro di iniziative volte ad introdurre il riconoscimento della dimensione professionale del docente che si deve poter esplicare anche in momenti formativi autodeterminati.
Valutano inadeguata l'entità dei finanziamenti in rapporto all'obiettivo da perseguire e rivendicano, in tal senso, un impegno per un progressivo incremento delle risorse finanziarie al fine di dare certezza e stabilità a tale beneficio.
Alla vigilia del rinnovo contrattuale 2002-2005, le OO.SS. ritengono fondamentale compiere un passo avanti più deciso in questa direzione, attraverso l'introduzione della defiscalizzazione per un riconoscimento permanente, equo e trasparente delle spese sostenute dal personale della scuola per lo sviluppo professionale.
Roma, 5 giugno 2002