Contratto scuola 2006-2009: formazione e sicurezza i temi affrontati oggi
Prosegue il confronto all’Aran seguendo per ora la scansione dell’articolato in vigore. Cruciale la scadenza della prossima settimana sulla certificazione delle risorse aggiuntive specifiche di comparto
Due i temi affrontati nel confronto odierno: la formazione del personale e la sicurezza.
La delegazione FLC Cgil che segue la trattativa è stata integrata, come già in precedenza, con i responsabili nazionali dei singoli settori, per intervenire con il massimo di competenza anche in questa fase di lettura e segnalazione delle necessarie manutenzioni.
Il prossimo incontro, programmato per mercoledì 11, dovrebbe quindi affrontare il paragrafo relativo agli aspetti economico retributivi del personale.
Ad oggi però non è ancora giunta alcuna comunicazione “ufficiale” da parte del Ministero sulle risorse di comparto aggiuntive a quelle definite in finanziaria e con gli accordi successivi del 6 aprile e del 29 maggio.
La FLC Cgil considera il prossimo appuntamento una scadenza decisiva: non è infatti serio, né accettabile, che non siano state ancora indicate e rese disponibili risorse note iscritte nel bilancio del Ministero.
Il tempo scorre: una ricognizione di fondi iscritti a bilancio non può essere così lunga, la pre-intesa firmata all’Aran il 31 maggio è molto precisa.
Mercoledì prossimo, quindi, in assenza di una risposta, la FLC Cgil valuterà insieme alle altre organizzazioni sindacali se sospendere le trattative.
Formazione
La FLC Cgil nel suo intervento ha ricordato come questo sia uno temi più significativi dell’attuale rinnovo contrattuale: la formazione è infatti il cuore delle scelte delineate nell’intesa sulla conoscenza per la scuola e le aspettative di tutto il personale sono molto alte.
Non c’è dubbio che la qualità della scuola e la valorizzazione del personale richieda una formazione in servizio organica, certo non episodica o frammentaria, che poggi su un sistema strutturato e permanente e valorizzi la scuola autonoma come fulcro della ricerca professionale.
In primo luogo pensiamo necessario riportare a contrattazione tutta la materia, ai vari livelli in cui oggi si allocano le risorse, ed il secondo di assumerla come centrale per la qualità delle professionalità docente ed ATA.
Occorre poi, nel procedere nell’esame del testo, eliminare i principi generici e “pesarli” nel merito dell’esigibilità concreta da parte del personale , specificando subito che le risorse “ annualmente disponibili” si riferiscono all’ordinaria formazione in servizio, mentre l’introduzione di modifiche ordinamentali e/o legislative vanno sostenute da investimenti “aggiuntivi” a quelli ordinari, per non penalizzare o fermare le esigenze di formazione in servizio sempre più diffuse e necessarie.
Il sistema formativo deve quindi assumere un carattere strutturale, partendo dalle “nuove sfide” sociali ed educative, sia nella formazione in ingresso che in quella in servizio.
Ciò presuppone una puntuale ricognizione delle risorse a disposizione nei vari ambiti, ed una loro rendicontazione finale; inoltre sarebbe opportuno che l’Amministrazione scolastica attribuisse direttamente alle scuole le risorse di loro competenza, utilizzando il canale di accreditamento già in vigore per tutte le altre loro destinate.
Per ora, nella logica di “manutenzione” del testo finora adottata, FLC Cgil propone di rivedere anche l’ordine degli articoli per rendere chiaro il “sistema formativo” e le diverse responsabilità.
L’articolo 62 (diritto alla formazione) va spostato in fondo al paragrafo,dopo aver definito i criteri di ripartizione delle risorse, (attuale art. 64) e i livelli di attività (art.63).
All’articolo 65 (piano di scuola) va previsto un comma che allinei nei tempi anche le esigenze di formazione del personale ATA e permetta l’elaborazione di un piano formativo di scuola comprensivo di tutte le esigenze che nella scuola sono legati al raggiungimento degli obbiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
L’articolo 66 (soggetti che offrono formazione) va profondamente rivisitato visto che il contratto in corso ha assunto il testo del precedente integrativo senza alcuna modifica mentre l’esperienza è andata avanti, corretta unilateralmente dalla Amministrazione.
Qui andrà anche approfondito il ruolo che svolgerà la "Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica” istituita dal comma 610 della finanziaria 2007, che ha anche abolito gli IRRE.
L’articolo 68 (formazione per il personale delle aree a rischio…) va confermato ma andrà concordato in coerenza con le scelte che si compiranno sull’istituto contrattuale; analoga attenzione merita l’articolo successivo in cui si regola la formazione del personale dei nuovi Centri provinciali per gli adulti (comma 632 della finanziaria) e dei percorsi integrati, superati e modificati dalle recenti disposizioni della finanziaria 2007 nei commi 631 e 624 e dalle novità rappresentate dai Poli tecnici.
Per quanto riguarda infine la fruizione della formazione (art 62 ) va specificato il diritto alla formazione del personale ATA ma è anche da potenziare il diritto di partecipazione a corsi universitari non limitandoli ai soli docenti o a specifiche condizioni di esubero e/o innovazione ma a tutto il personale.
Infine il tema dell’auto-aggiornamento, ripetuto in più articoli: non c’è dubbio che una parte (oggi prevalente) delle professionalità si è costituito con forme individuali di auto-aggiornamento, ed è una formazione insostituibile ed innegabile, ma oggi la defiscalizzazione delle spese è il vero nodo per riconoscere l’investimento individuale dei lavoratori in formazione.
Tutela della salute nell’ambiente di lavoro
La FLC Cgil ha rappresentato la necessità di apporre alcune modifiche all’articolato tese non solo a chiarire meglio il testo ma a rafforzare l’attività di prevenzione all’interno dei luoghi di lavoro in coerenza con lo spirito partecipativo contemplato nel D.Lgs 626/94.
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Vanno eliminati i richiami al CCNI/99 perché superati.
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In considerazione dell’obbligatorietà per legge della presenza in tutti i luoghi di lavoro della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si rende necessaria la possibilità da parte delle RSU e delle organizzazioni sindacali di eleggere il rappresentante dei lavoratori della sicurezza al di fuori dell’ambito della RSU in analogia a quanto già contemplato l’accordo quadro del 10/07/1996 nelle realtà ove non sia stata costituita la RSU.
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Sempre su questo argomento, va precisato che la formazione obbligatoria del RLS deve essere effettuata in orario di lavoro; nel caso in cui l’attività di formazione dovesse avvenire fuori dell’orario di lavoro si rinvia alla contrattazione di istituto le modalità di compensazione di tale lavoro aggiuntivo.
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Fermo restando che la designazione del RSP (responsabile del servizio di prevenzione) e delle figure sensibili(addetti antincendio, primo soccorso ecc.) compete al Dirigente scolastico in sede di contrattazione di istituto vanno definiti i criteri in base ai quali debbono essere individuate tali figure. Per quanto attiene la loro formazione va ribadito che deve avvenire in orario di servizio e, qualora ciò non avvenga, è necessario stabilire all’interno della contrattazione di scuola le modalità. Sempre all’interno della contrattazione di scuola vanno individuate le modalità di compensazione del lavoro aggiuntivo.La formazione sia degli RLS che delle altre figure, infatti, è configurabile a tutti gli effetti come attività aggiuntiva e pertanto retribuita.
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Deve essere rafforzata l’attività degli organismi paritetici territoriali e dell’osservatorio nazionale.
Infine, la FLC Cgil ribadisce l’obbligo da parte del Ministero di reperire risorse finalizzate alla applicazione delle norme relative al D.Lgs 626/94 nelle scuole comprese quelle relative alla retribuzione del RSP e delle figure sensibili. Questo per evitare un uso improprio delle risorse contrattuali.
Roma, 4 luglio 2007