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La FLC ha presentato alcune dichiarazioni a verbale per denunciare la mancata soluzione nel contratto sottoscritto il 29 novembre 2007 di alcuni problemi.
Queste dichiarazioni hanno come oggetto temi importanti per le condizioni professionali ed economiche dei lavoratori e per l'organizzazione del lavoro nella scuola.
Le dichiarazioni, di cui pubblichiamo il testo, sono in parte condivise con Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals, in parte a sola firma FLC Cgil e, infine, per quella relativa all'arbitrato e alla conciliazione, congiunta tra sindacati scuola e ARAN.
Dichiarazioni a verbale della FLC Cgil
Dichiarazioni a Verbale della FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal
Dichiarazione congiunta tra sindacati scuola e Aran
Roma, 14 dicembre 2007
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DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FLC CGIL
MANCATO RICONOSCIMENTO DELLE ANZIANITÀ
AI DSGA ASSUNTI PRIMA DEL 1° SETTEMBRE 2003
La FLC Cgil, all'atto della sottoscrizione definitiva del CCNL 2006 - 2009 del comparto scuola, ribadisce che considera grave il rifiuto opposto dall'ARAN alla richiesta di estendere a tutti i DSGA la possibilità di scegliere l'opzione più favorevole tra ricostruzione di carriera e temporizzazione.
Questa possibilità è stata addirittura esplicitata da una Nota del Ministero della Pubblica Istruzione (Nota n. 549100 DGEPER del 19 marzo 2007) che pure ha limitato tale alternativa irragionevolmente solo al personale assunto dopo il 1° settembre 2003, arrogandosi così una funzione di autorità salariale per altro in pieno contrasto con il D.lgs 165/'01 che impedisce di retribuire diversamente lavoratori che hanno pari condizioni di servizio.
L'esclusione di tutti gli altri interessati, scelta arbitraria fatta dal Ministero, ha determinato un'evidente disparità di trattamento economico, inaccettabile sia sul piano contrattuale sia su quello giuridico-economico, tanto che molti lavoratori hanno intrapreso azioni legali per ottenere una corretta valutazione della propria anzianità di servizio.
Un contenzioso che avrebbe potuto essere bloccato o da una interpretazione autentica o da una norma contrattuale, come da noi richiesto, fermo restando che i costi, a fronte dell'atto unilaterale del Ministero del marzo scorso, non potevano che competere - come per gli assunti dopo il 1° settembre 2003 - al bilancio generale dello Stato e non agli stanziamenti contrattuali riferiti alla tutela delle retribuzioni.
Si sarebbe evitato così di alimentare ulteriormente un'inaccettabile disparità di trattamento con una soluzione peraltro già prevista dalla legge (DPR 399/'88)..
La presente dichiarazione viene resa anche al fine di non pregiudicare l´esito di miglior favore che potrebbe risultare dalle azioni legali già intraprese o da intraprendere da parte degli interessati.
Roma, 13 dicembre 2007
Enrico Panini
Segretario Generale FLC Cgil
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DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FLC CGIL
ASSOCIAZIONISMO PROFESSIONALE
Durante la trattativa contrattuale FLC Cgil ha ripetutamente chiesto che, nella parte relativa alla formazione, venissero inserite specificazioni mirate a valorizzare le competenze ed il ruolo che l'associazionismo professionale può mettere in campo al servizio della scuola e degli insegnanti, in modo particolare.
Ciò anche sulla base di quanto contenuto in un documento delle Associazioni professionali Aimc, Cidi, Legambiente, Mce, Fnism, Uciim, condiviso da FLC Cgil.
Il mancato accoglimento delle tante proposte presentate da FLC Cgil non aiuta a dare risposte qualificate al grande bisogno di qualità nella formazione in servizio che, in particolare in questi anni, arriva dalla scuola italiana e continua a lasciare l'attività delle associazioni professionali in mezzo a tanti problemi che si sarebbero potuti evitare per il bene della scuola.
Roma, 29 novembre 2007
Enrico Panini
Segretario Generale FLC Cgil
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DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FLC CGIL
SEDI PER LA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA
La FLC Cgil ha chiesto durante la trattativa contrattuale che per lo svolgimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di controversia che porti alla proclamazione di uno sciopero nazionale venisse individuato il Ministero del Lavoro, così come previsto dalle norme di legge e dall'Accordo sottoscritto in sede A.Ra.N. in occasione del rinnovo contrattuale 2002 - 2005, anziché al Ministero della Pubblica Istruzione.
E' noto, infatti, che la legge 146/'90 è stata modificata dalla legge 83 dell'11 aprile 2000 che, all'articolo 1, comma IV°, sostituisce l'art. 2 della legge 146 affidando alle parti, negli accordi o contratti collettivi, la scelta di richiedere il tentativo preventivo di conciliazione presso la competente struttura del Ministero del Lavoro.
Le OO.SS. e l'A.Ra.N. nel 2004 hanno sottoscritto un Protocollo in cui tale opzione è chiaramente espressa all'articolo 5 e a cui va data attuazione anche rimuovendo gli ostacoli che ne hanno fino ad ora impedito l'attuazione.
Risulta per altro incomprensibile il fatto che si debba continuare a ricercare una conciliazione con la stessa Amministrazione con la quale è sorto il conflitto anziché utilizzare, come nel caso di ricorso al Ministero del Lavoro, un soggetto terzo.
Roma, 29 novembre 2007
Enrico Panini
Segretario Generale FLC Cgil
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DICHIARAZIONI A VERBALE RELATIVE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2006-2009
DA PARTE DELLA FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA E SNALS-CONFSAL
Sulla mancata revisione della riduzione settimanale a 35 ore per il personale ATA
FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal, all'atto della sottoscrizione definitiva del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, considerano immotivato il rifiuto dell'ARAN di riformulare nell'articolato del contratto la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e di rinviarlo, invece, a sequenza contrattuale.
Questa richiesta era stata avanzata unitariamente dai sindacati scuola in sede di trattativa a fronte di un diffuso contenzioso sviluppatosi nelle scuole anche per il ruolo intrusivo nella contrattazione di istituto di soggetti esterni: revisori dei conti, USP, USR, ecc.
FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals-Confsal auspicano una sollecita ridefinizione della materia con l'obiettivo di dare certezza ai lavoratori e facilitare il ruolo della contrattazione di istituto. In questa logica, chiedono l'immediata apertura e una sollecita conclusione della prevista sequenza contrattuale.
Sulla riduzione dell'indennità di direzione al DSGA in caso di permessi retribuiti inferiori a 15 giorni
FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals-Confsal, all'atto della sottoscrizione definitiva del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, considerano incomprensibile la posizione dell'ARAN di voler confermare la norma di cui all'art. 15-comma 5.
Tale norma penalizza il personale appartenente al profilo di DSGA. Il CCNL, infatti, non prevede penalizzazioni economiche per assenze inferiori a 15 giorni né sulla RPD del personale docente né sul CIA del personale ATA.
FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals-Confsal dichiarano di voler eliminare la norma in questione in sede di sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL.
Quanto sopra per ripristinare un uguale trattamento economico e giuridico nei confronti di tutto personale del comparto scuola nel caso di assenze inferiori a 15 giorni.
Sulla necessità di estendere l'indennità di bilinguismo e trilinguismo al personale docente delle scuole dell'infanzia ed ai DSGA
FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals-Confsal, all'atto della sottoscrizione definitiva del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, segnalano all'ARAN la necessità di porre rimedio all'errore materiale relativo alla mancata previsione di applicazione della tabella 8 al personale docente delle scuole dell'infanzia e al personale appartenente al profilo professionale di DSGA.
Roma, 7 dicembre 2007
Enrico Panini - Francesco Scrima - Massimo Di Menna - Marco Paolo Nigi
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA TRA SINDACATI SCUOLA E ARAN
ARBITRATO E CONCILIAZIONE
Le Parti si danno atto che la previsione contrattuale dell'istituto arbitrale nelle controversie di lavoro del comparto scuola non ha conseguito gli effetti previsti, dovendosi rilevarne uno scarso utilizzo.
Esso va invece va rilanciato, anche attraverso l'introduzione di modifiche, finalizzandolo all'obbligatorietà delle relative procedure.
Le Parti concordano che l'istituto arbitrale si inserisce in una comune volontà di snellimento ed economicità delle procedure di contenzioso in sede diversa da quella giurisdizionale, attualmente oberata anche da numerosi contenziosi scolastici.
Le Parti si propongono, inoltre, di coinvolgere il Ministero della Funzione Pubblica e il Ministero della Giustizia per reperire risorse specifiche da destinare all'istituto dell'arbitrato, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento che contribuiscano alla creazione di una cultura positiva dell'arbitrato sia per le PP.AA. che per le OO.SS.