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Contratto scuola 2006-2009: riprende all’Aran la trattativa

Ieri pomeriggio le parti si sono di nuovo incontrate all’Aran per riprendere la trattativa interrotta a giugno, a conclusione dello scorso anno scolastico, per il rinnovo del contratto scuola

19/09/2007
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Le parti, nell’incontro hanno manifestato la volontà di procedere nelle trattative con celerità al fine di pervenire nel più breve tempo possibile alla stipula dell’accordo relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

Sono stati esaminati i primi 21 articoli del testo contrattuale attualmente in vigore, con alcune prime proposte di integrazioni e modifiche avanzate dall’Aran. Tali proposte sono in parte derivate dal lavoro tecnico che si è svolto tra le parti nei mesi di giugno e luglio.

I sindacati hanno esposto le proprie osservazioni rispetto al testo presentato ed hanno manifestato ulteriori esigenze di modifiche e integrazioni ancora da apportare, dal momento che il testo Aran ha recepito solo una minima parte dei punti discussi nei vari tavoli tecnici.

In particolare, come FLC Cgil, abbiamo formulato le seguenti proposte.

Sulle disposizioni generali si è posta l’esigenza di chiarimenti in merito all’indennità di vacanza contrattuale per superare il contenzioso in atto. Inoltre rispetto all’interpretazione autentica occorre chiarire il termine massimo entro cui queste vanno sottoscritte definitivamente: a nostro avviso vale lo stesso termine dei 55 giorni già previsto nella legge finanziaria 2007 per la validità dei contratti collettivi nazionali.

Sulle relazioni sindacali va confermato, consolidato e rafforzato l’attuale impianto. Serve poi una significativa manutenzione sull’art. 6 (contrattazione di scuola).

Livello nazionale e regionale (artt. 4 e 5) va rafforzato il diritto di informazione “preventiva” sull’insieme della varie materie, la contrattazione sulle risorse della formazione va prevista anche in ambito nazionale e confermata a livello regionale, così come le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Livello di scuola (art. 6) occorre estendere e rendere più esigibile il diritto d’informazione preventiva, in particolare sull’insieme delle risorse destinate al salario accessorio. Va poi introdotta la contrattazione sull’utilizzo delle risorse per la formazione mentre la contrattazione sui “criteri di individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite” deve riguardare tutte le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: legge 440/97, progetti finanziati dalla Unione Europea, EE.LL. ecc..

Inoltre vanno previste norme che impongano l’avvio della contrattazione ad inizio d’anno con l’indicazione di un termine per la sua conclusione.

Esigibilità e validità del contratto integrativo di istituto a questo proposito è stata proposta una formulazione, che adesso non c’è, sulla validità del contratto di scuola e sulla certificazione dei costi da parte dei revisori dei conti. Per la FLC va scritto con chiarezza che il contratto di scuola è esigibile sin dal momento della sua sottoscrizione limitando il ruolo dei revisori alla sola verifica di compatibilità finanziaria con le voci di spesa iscritte nel programma annuale (bilancio).

Trasparenza nell’uso delle risorse e informativa alle RSU è stata ribadita le necessità, come raccomanda lo stesso Garante per la Privacy, di definire con molta precisione le regole contrattuali chiare per garantire il ruolo e le prerogative del sindacato. Le risorse disponibili per la contrattazione e la liquidazione dei compensi accessori sono dati che vanno necessariamente messi a disposizione del sindacato e delle Rsu.

Rispetto alle assemblee sindacali (art. 8) va chiarito che il tetto mensile delle due assemblee (art. 8 c. 2) si riferisce a ciascuna delle due distinte categorie di personale docente ed Ata ove indette separatamente. Inoltre occorre rendere maggiormente esigibile il diritto di partecipazione del personale Ata all’assemblea limitando l’obbligo alla vigilanza al solo ingresso principale della scuola (art. 8 c. 10).

Norme comuni

Sulle aree a rischio, pur confermando l’attuale istituto (come da piattaforma), la FLC Cgil ha posto la necessità di ripensare e rivedere complessivamente l’istituto per riaffermare lo spirito, le finalità e gli obiettivi che debbono caratterizzarlo come elemento di qualità dell’offerta formativa.

Sulla mobilità occorre prevedere il diritto al migliore trattamento economico del lavoratore utilizzato o assegnato provvisoriamente in altri profili (in diverso grado) e la validità a questo fine del servizio non di ruolo per l’insieme delle operazioni di mobilità e non solo, come avviene oggi, per la sola mobilità volontaria.

Sui congedi parentali va chiarito il diritto ai primi 30 gg. retribuiti entro l’8° anno di vita del bambino. Si è chiesto poi di prevedere i 30 gg retribuiti per intero in relazione a ciascun figlio in caso di parto gemellare.

Sulle ferie occorre chiarire che i permessi parzialmente retribuiti non riducono i giorni di ferie (ad es. il periodo di congedo parentale retribuito al 30%) e che per calcolare l’anno di servizio (al fine del diritto ai 32 giorni piuttosto che 30) è sufficiente aver fatto 180 gg con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro.

Sui permessi retribuiti per motivi personale e familiari occorre rendere più esigibile il diritto ai 3 gg l’anno (+ 6 per i docenti). In particolare nel caso di matrimonio o lutto non ci deve essere per il lavoratore l’ obbligo all’inclusione del “giorno dell’evento” (nei 15 gg. per matrimonio e nei 3 in caso di lutto). Inoltre per i beneficiari dalla L. 104 (assistenza ai parenti) va esplicitata la possibilità di frazionare i 3 gg. di permesso al mese previsti nel limite del 50% dell’orario settimanale obbligatorio dei docenti.

Permessi brevi per motivi di salute :dare la possibilità al lavoratore di usufruire di permessi orari, da non recuperare nel caso di visite mediche specialistiche o accertamenti diagnostici.

Personale inidoneo va riaffrontata e risolta la questione dei docenti inidonei collocati fuori ruolo per superare quanto previsto nella finanziaria 2003: nessun licenziamento, ma qualificate forme di utilizzazione in assenza di ricollocamento in altri comparti.

Gravi patologie va chiarito una volta per tutte che rientrano in questa fattispecie: i giorni di ricovero ospedaliero, i giorni per l’effettuazione delle terapie e anche le assenze collegate agli effetti delle terapie.

Comunicazione delle assenze per malattia Prevedere anche la comunicazione per le vie brevi della durata dell’assenza a seguito di visita medica (oltre l’obbligo di invio della certificazione entro 5 gg).

Sull’ aspettativa chiarire in modo esplicito che il diritto ad optare per il mantenimento dello stipendio (per dottorato di ricerca o borsa di studio) si applica anche ai supplenti.

Personale a tempo determinato

Sulle assenze dei supplenti abbiamo posto due obiettivi politici (previsti nella piattaforma unitaria Cgil, Cisl e Uil): incrementi retributivi per chi ha più di 3 anni di servizio e miglioramento del trattamento in caso di malattia. Ovviamente questi aspetti non sono di semplice “manutenzione”, ma sono connessi alla disponibilità di risorse e quindi verranno discussi nei prossimi incontri.

Permessi per sostenere gli esami chiarire che gli 8 gg. sono retribuiti quando l’esame è finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio (altro titolo o titolo superiore) così come prevede la L. 300/70 (statuto dei lavoratori).

Proroga contratti chiarire una volta per tutte che alla lavoratrice supplente in astensione obbligatoria impossibilitata ad assumere servizio, spettano anche le proroghe del contratto individuale di lavoro quando si protrae l'assenza del titolare

Infortunio Verificare la possibilità (dovuta ai costi) di riconoscere lo stipendio al supplente che ha subito un infortunio anche oltre il termine del rapporto di lavoro e cioè per l'intera durata della mattia.

Nelle giornata di oggi si prosegue affrontando il nodo delle risorse.

Roma, 19 settembre 2007

Per seguire l’andamento della trattativa all’Aran vai allo speciale
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