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Corte di Giustizia Europea Sentenza del 30 marzo 2004 - Seduta Plenaria -

soluzione di una controversia sorta nel Regno Unito ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di una lavoratrice madre in astensione obbligatoria al computo degli eventuali aumenti contrattuali ai fini del calcolo dell’indennità di maternità.

16/04/2004
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La sentenza che di seguito pubblichiamo è stata emessa dalla Corte di Giustizia Europea e riguarda la soluzione di una controversia sorta nel Regno Unito ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di una lavoratrice madre in astensione obbligatoria al computo degli eventuali aumenti contrattuali ai fini del calcolo dell’indennità di maternità. La Corte dopo una breve disamina della legislazione in tema di diritto all’indennità di maternità afferma che l'art. 119 del Trattato CE deve essere interpretato nel senso che impone - laddove la retribuzione percepita dalla lavoratrice durante il suo congedo di maternità sia determinata almeno in parte in base allo stipendio corrispostole prima dell'inizio di tale congedo - che ogni aumento di stipendio intervenuto tra l'inizio del periodo retribuito con lo stipendio di riferimento e la fine del congedo medesimo venga incluso tra gli elementi dello stipendio computati ai fini del calcolo dell'importo di detta retribuzione. Tale obbligatoria inclusione non si può intendere limitata al solo caso in cui l'aumento si applichi retroattivamente al periodo retribuito con lo stipendio di riferimento. La Corte, inoltre, afferma che in assenza di normativa comunitaria in materia, spetta alle autorità nazionali competenti stabilire le modalità secondo le quali, nel rispetto del complesso delle norme di diritto comunitario e, segnatamente, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), debba essere incluso tra gli elementi dello stipendio computati ai fini del calcolo dell'importo della retribuzione dovuta alla lavoratrice durante il suo congedo di maternità ogni aumento di stipendio intervenuto prima di tale congedo o durante il congedo medesimo.

Roma, 16 aprile 2004