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Criteri di assegnazione del personale alle varie sedi scolastiche. Il Ministero dirama una nota illegittima

Il Miur espropria le competenze della contrattazione di scuola e dei Dirigenti Scolastici. Per la FLC la nota è illegittima e va ritirata

02/09/2011
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Il Ministero, con una nota emanata ieri, stabilisce i criteri in base ai quali i Dirigenti Scolastici dovranno assegnare sia i docenti che il personale Ata alle diverse sedi e plessi delle singole scuole per il prossimo anno scolastico 2011-2012. Si consuma così un attacco senza precedenti all’autonomia negoziale di RSU e Dirigenti. 

I sindacati erano stati informati nei giorni scorsi dell’imminente emanazione di questa circolare e la FLC CGIL, a differenza di tutti gli altri, aveva diffidato il Miur dal farlo.

Si tratta, infatti, di un atto illegittimo e non previsto da nessuna norma né contrattuale, né legislativa, né amministrativa.

L’antefatto e la posizione del MIUR

Il MIUR motiva tale decisione sulla base dell’art. 40 comma 3-ter del d.lgs n. 165/01, come modificato dal decreto Brunetta n. 150/09. Tale norma prevede che l’amministrazione provveda direttamente, “in via provvisoria”, sulle materie oggetto di contrattazione integrativa nazionale nel caso in cui non si raggiunga l’accordo in tempo utile per le diverse scadenze previste per il corretto funzionamento della scuola. E’ la stessa norma a cui il Miur ha fatto ricorso per emanare, il 24 luglio scorso, l’OM n. 64 sulle utilizzazioni, in assenza della sottoscrizione del nuovo Ccni per il 2011-2012.

Però, mentre per la definizione dei criteri per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale la competenza è del contratto integrativo nazionale, per l’assegnazione ai plessi e alle sedi scolastiche la competenza a definire i criteri è “esclusivamente” della contrattazione di scuola. Non è motivazione pertinente, per giustificare tale intervento, il fatto che non sia stato sottoscritto il Ccni sulle utilizzazioni su questo punto (ex artt. 3 e 15 della pre-intesa di maggio scorso espunti per rilievi da parte della Funzione Pubblica), perché in tali articoli altro non era previsto che il rinvio proprio alla contrattazione di scuola della materia, coerentemente a quanto prevede l’art. 6 del Ccnl/07.

Una nota illegittima: viola il contratto nazionale e lede le prerogative della dirigenza

Il Miur non può dare indicazioni direttamente alle scuole scavalcando la competenza sia della contrattazione di scuola che della Dirigenza Scolastica, titolare di quel livello di contrattazione per l’amministrazione.

Tale decisione quindi è “doppiamente” grave: lede i diritti della contrattazione di scuola e lede le prerogative dell’autonomia scolastica, degli OO.CC di scuola e dei dirigenti scolastici.

Il MIUR con questa nota nega la dirigenza e la contrattazione che è parte integrante di tale funzione. Improvvisamente quindi si torna al passato, al preside e al direttore didattico, alla circolare che definisce come e cosa fare, al dipendente pubblico sottratto al contratto: in una parola si nega il principio della contrattualizzazione dei lavoratori della scuola e l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Tale intervento è perfettamente coerente con il disegno regressivo messo in campo dal Ministro Brunetta e produce confusione nei ruoli e nelle competenze dei soggetti e genera conflitti.

Altrettanto grave è anche il fatto che, ad eccezione della sola FLC CGIL, tutti gli altri sindacati abbiano avallato questa decisione del Miur, proprio nell'anno in cui ci si avvia al rinnovo delle RSU.

La posizione della FLC CGIL

Per la FLC CGIL sulla materia rimangono legittimamente validi ed in vigore tutti i contratti di singola scuola sottoscritti: per tale ragione invitiamo i DS ad attenersi a quanto ciascuno di loro ha concordato e sottoscritto con le RSU della propria scuola e con le OO.SS.

La FLC CGIL ha già proceduto a notificare al Miur, una diffida legale, chiedendo il ritiro della circolare. In caso di mancato accoglimento di questa richiesta presenteremo, nei prossimi giorni, il ricorso per comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 della L. 300/70 per il ripristino di corrette e legittime prerogative sindacali.

Per quanto ci riguarda, quindi, tale nota, che non ha alcun valore legale, va ignorata perché poggia su un’interpretazione tendenziosa di norme contraddittorie e illegittime approvate dal governo per rendere sempre più arduo il compito di chi le mettere in pratica al sono fine di danneggiare i lavoratori e la qualità de servizi pubblici.

Nel caso specifico la definizione, con le rappresentanze sindacali, dei criteri attraverso cui il personale va assegnato ai plessi è materia attinente al rapporto di lavoro e una volta effettuata, può aiutare a evitare la microconflittualità che facilmente si verificherà in presenza di decisioni unilaterali come vuole la nota ministeriale.

La scuola dell’autonomia poggia la sua funzionalità su alcuni indicatori di qualità: trasparenza, efficacia ed  efficienza del servizio.

Un patto di regole condivise serve ad assicurare il buon funzionamento del servizio e garantisce i dirigenti mettendoli al riparo dai contenziosi.