Dal CNPI ancora sui punteggi per le graduatorie permanenti
Pubblichiamo l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal CNPI nella seduta dell'8 Maggio 2003 sull'attribuzione di punteggi per l'inclusione nelle graduatorie permanenti.
Pubblichiamo l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal CNPI nella seduta dell'8 Maggio 2003 sull'attribuzione di punteggi per l'inclusione nelle graduatorie permanenti.
Roma 9 Maggio 2003
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Punteggi per l’inserimento nelle graduatorie permanenti
(testo o.d.g approvato dal CNPI)
Il C.N.P.I.,
in occasione dell’ulteriore richiesta di parere per l’inserimento tra i titoli di accesso alle graduatorie permanenti della laurea in scienze della formazione primaria, prende positivamente atto del pieno recepimento da parte dell’Amministrazione nella nuova Tabella di valutazione dei titoli denominata A1, approvata con D.M. n. 40 del 16 aprile 2003, delle proposte contenute nell’apposito parere reso nella seduta dell’8 aprile 2003.
In merito a ciò, e allo scopo di contribuire al comune obiettivo della massima chiarezza e dell’uniformità interpretativa nell’attribuzione dei punteggi spettanti ai singoli aspiranti in relazione ai titoli posseduti,
il C.N.P.I.,
considerando che il vincolo espresso dal Consiglio di Stato, circa la non cumulabilità con il “bonus” di 30 punti riconosciuto per il conseguimento dell’abilitazione a seguito della frequenza ai corsi SSIS del punteggio per i servizi prestati durante il periodo di durata convenzionale dei corsi SSIS medesimi è da ritenersi assolutamente non superabile,
esclude
che l’aspirante in possesso della sola abilitazione SSIS possa in alcun modo avvalersi dell’opzione per il “punteggio complessivo più favorevole” utilizzando a tal fine il punteggio spettante per il servizio coincidente con la durata convenzionale dei corsi SSIS, sia pur rinunciando al bonus di 30 punti “a favore” dei punti 18 previsti per tutte le altre abilitazioni “a qualsiasi titolo possedute”.
Di conseguenza la possibilità di opzione prevista dal C.N.P.I. nel parere reso nella seduta dell’8 aprile u.s., non può che riferirsi ai casi di aspiranti in possesso di due distinte abilitazioni (di cui una SSIS) per la medesima classe di concorso.