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Dall'INPDAP: tutele per i dipendenti dimessi o sospesi a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con il proscioglimento

Con la circolare n. 18 del 1° giugno 2005 l'INPDAP ha fornito chiarimenti sull'applicazione della Legge 11 maggio 2004, n. 126, che ha convertito il D.L. 16 marzo 2004, n. 66, al personale incorso nella sospensione dal servizio o che ha chiesto di essere collocato in pensione a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se pronunciata dopo la cessazione dal servizio.

15/06/2005
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Con la Circolare del 1° giugno 2005 l'INPDAP ha fornito chiarimenti sull'applicazione della Legge 11 maggio 2004, n. 126, che ha convertito il D.L. 16 marzo 2004, n. 66, al personale incorso nella sospensione dal servizio o che ha chiesto di essere collocato in pensione a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se pronunciata dopo la cessazione dal servizio.

In sintesi i punti salienti della nota:
1. Se la sentenza definitiva di proscioglimento è intervenuta nel quinquennio antecedente il 1° gennaio 2004 si ha diritto a chiedere il riconoscimento del trattamento pensionistico più favorevole tra quello derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo dei periodi di sospensione e quello ottenuto valorizzando i periodi non prestati tra la data della avvenuta cessazione dal servizio e il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio. In quest'ultimo caso va ovviamente escluso il periodo di sospensione.
2. Se, invece, la sentenza definitiva è stata emessa nel quinquennio antecedente il 1° gennaio 2004, gli interessati hanno diritto ad ottenere il prolungamento del servizio, o il ripristino se già pensionati, per un periodo corrispondente alla somma tra la durata della sospensione e il periodo eventualmente non espletato per l'anticipato pensionamento. Tale diritto prescinde sia da eventuali divieti o limitazioni per la riassunzione (nella scuola la riammissione è legata alle procedure di nuove assunzioni sulla base di quote predefinite), sia dai limiti di età per il trattenimento in servizio.
3. La data di attribuzione dei benefici decorre dalla data di presentazione della domanda.
4. Le tutele sopra descritte non si applicano ai dipendenti che siano stati già riammessi in servizio e siano andati in pensione per dimissioni volontarie successivamente alla riammissione.
5. E' prevista una specifica disposizione per i casi di proscioglimento dovuti a particolari tipologie giuridiche.
6. Per ottenere il beneficio, in tutti e due i casi, è necessario che sia stata presentata la domanda entro il 14 agosto 2004. Sono fatte salve comunque le domande presentate entro il 16 maggio 2004 sulla base della previgente normativa.
Per quanto riguarda la scadenza delle domande, la circolare accusa un grave limite di intempestività, intervenendo ben dieci mesi dopo il decorso dei termini.

Roma, 15 giugno 2005

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