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DDL Frattini sulla Dirigenza

DDL RIORDINO DELLA DIRIGENZA STATALE SPOILS SYSTEM

17/06/2002
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DDL RIORDINO DELLA DIRIGENZA STATALE SPOILS SYSTEM

Con l’attuale normativa e con il contratto di lavoro della Dirigenza Area I^
la possibilità di Spoils System era per 50 alti dirigenti

Con la legge che il Governo ha presentato

la certezza di spoils è per 1050 dirigenti e direttori generali
L’incertezza è per 4500 dirigenti e 10.000 Presidi

Si passa dalla valutazione dei risultati come presupposto dell’incarico alla centralità della decadenza automatica

COSA E’ GIA’ SUCCESSO

Circa 50 dirigenti per l’Amministrazione centrale dello Stato sono già decaduti.

Con l’attuale normativa gli incarichi di Segretario Generale o Capo Dipartimento possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

Con la futura legge gli incarichi cessano automaticamente decorsi 90 giorni dalla fiducia al Governo

COSA SUCCEDERA’

Circa 1000 dirigenti di livello generale dello Stato e degli Enti Pubblici vigilati dallo Stato decadranno dall’incarico.

I dirigenti generali dello Stato e i direttori generali degli Enti vigilati dallo Stato il 60^ giorno dalla data di entrata in vigore della Legge decadono automaticamente dagli incarichi.

L’attuale normativa non prevede nulla di ciò

Per gli Enti pubblici si tratta di una rottura "istituzionale" che incide sulla funzionalità degli stessi.

Circa 4500 Dirigenti di seconda fascia dello Stato potranno decadere

Per i Dirigenti di II^ fascia dell’Amministrazione centrale dello Stato

entro 90 giorni dalla data di approvazione della legge si può procedere all’attribuzione di incarichi, secondo il principio della rotazione e le procedure contrattuali di cui agli articoli 13 e 35 del CCNL.

Il nuovo incarico deve essere equivalente;

se ciò non fosse possibile per:

-mancanza di qualità professionale; (????)

-non disponibilità di posti di funzione (vedi capitolo ruoli delle Amministrazioni) viene attribuito un nuovo incarico di studio con il mantenimento del solo trattamento economico per un periodo non superiore ad 1 anno. Dopo cosa succederà

  • Il CCNL oggi in vigore- negli articoli citati- prevede la possibilità di non riattribuire gli stesi incarichi:

alla scadenza;
in processi di riorganizzazione;
a seguito di accertati risultati negativi nella gestione. Prevede altresì la procedura da seguire per la valutazione e il contraddittorio da parte del dirigente.

La stessa procedura per l’eventuale attribuzione di un nuovo incarico si applica anche ai dirigenti di livello generale dopo la loro decadenza automatica

E i circa 10.000 Dirigenti scolastici ?

Il recente contratto dei Dirigenti scolastici ( i Presidi) prevede analoghi riferimenti legislativi e contrattuali ( artt.23 e 27); se ne può dedurre che le previsioni normative della legge sulla dirigenza si possano applicare anche ai Presidi. Il Ministro "interpellato" in Parlamento non ha risposto.

Dalla Scuola dello Stato, alla Scuola del Ministro

Infine gli incarichi presso Enti, Società, Agenzie possono essere:

  • confermati

  • revocati

  • modificati

  • rinnovati

entro 6 mesi dal voto di fiducia del Governo, comprese le nomine rese operative nei 6 mesi precedenti la fine della 13^ legislatura e conferite nella 14^ fino all’insediamento del Governo

La norma ha già avuto applicazione per circa 1000 INCARICATI

La decapitazione dell’Amministrazione Centrale dello Stato, la negazione dei diritti contrattuali dei dirigenti; la subalternità dei dirigenti stessi

IL CAOS……..ORGANIZZATO

Le procedure che la legge prevede sono di dubbia applicabilità e rischiano di creare il Caos Organizzato

I Dirigenti Generali decadono tutti insieme il 60^ giorno dalla data di entrata in vigore della legge

Fino a quella data possono esercitare solo l’ordinaria amministrazione (????)

In seguito:

per ogni nuovo incarico di dirigente generale occorre:

1. definire un contratto individuale con il relativo trattamento economico in relazione alle funzioni;
2. emanare un DPCM per ogni dirigente su proposta del Ministro competente con indicato: - l’oggetto dell’incarico

-gli obiettivi da conseguire

con il conseguente intasamento della Presidenza del Consiglio
3. Registrare i DPCM alla Corte dei Conti (almeno 30 giorni)

Nel frattempo i nuovi dirigenti non possono operare: e la funzionalità delle strutture pubbliche?

I NUOVI DIRIGENTI GENERALI

Entro 90 giorni dalla legge- cioè entro 30 giorni dalla loro decadenza automatica e comunque solo dopo la conclusione dell’iter del "reincarico" ( vedi il punto precedente)possono conferire incarichi di natura equivalente ai dirigenti di II^ fascia:

  • con provvedimenti motivati in caso di rotazione;

  • facendo firmare contratti individuali di natura economica;

  • adottando provvedimenti di conferimento ( individuali) da registrare alla Corte dei Conti.

Nel caso di indisponibilità di posti o

Di mancanza di qualità professionali l’incarico è di studio e il trattameto economico è solo per 1 anno:

MA

L’eventuale disponibilità di posti si verifica solo quando:

sempre entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge:

con DPR, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro 90 giorni, sono disciplinate le modalità di istituzione, l’organizzazione e le procedure di inquadramento dei dirigenti del RUOLO UNICO dello Stato ( che viene abrogato) ai Ruoli delle singole Amministrazioni. Allora nelle singole Amministrazioni si verificheranno le disponibilità di posti e quindi la sussistenza delle condizioni per l’incarico dei dirigenti non reincaricati. Questa procedura oltre a non raccordarsi con i tempi delle nomine, ( 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o i 60 per i dirigenti generali) a regime crea più incertezze nelle garanzie occupazionali, non sanate dal complicato meccanismo della mobilità del personale e dalla stessa norma che rinvia ai contratti materie quali: la continuità nelle prestazioni previdenziali, o il TFR, etc. che sono tipiche del mutamento di rapporto di lavoro a seguito di licenziamento e non della mobilità nell’ambito delle Amministrazioni Statali. In realtà con i ruoli delle singole amministrazioni:

la mobilità si blocca;

si creano dirigenti in soprannumero;

si creano incertezze nel lavoro;

si aumenta la spesa

Solo dopo la conclusione di tali complessi adempimenti in tutte le singole amministrazioni, sarà possibile

-conoscere il n° dei posti disponibili nelle singole Amministrazioni-- posti che, comunque per i dirigenti di II^ fascia sono dimezzati per far posto alla promozione automatica a dirigenti dei dipendenti non promossi a dirigenti con il famoso decreto ANDREOTTI del 1972.- Questa norma ha evidenti pregiudizi di costituzionalità ( vedi sentenza n.194/2002/Cost,) e diminuiscono per la norma che prevede il non aumento dei costi in seguito all’attribuzione di incarichi di studio ai dirigenti non "reincaricati"

  • attivare l’eventuale mobilità; se si è in grado

Per una legge il cui obiettivo è " favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato" è un buon risultato!

Una procedura caotica, destinata a sconvolgere o a non mutare nulla, fatto salvo il caos che già ora esiste nella Amministrazione Statale proprio a seguito dell’incertezza determinata dalla legge