Decreto dirigenziale in applicazione della legge 31 marzo 2005 art.1 OCTIES
In questi giorni è pervenuto alle Direzioni Regionali il Decreto dirigenziale in applicazione dell’art.1 octies della legge n43 del 31 marzo 2005.
In questi giorni è pervenuto alle Direzioni Regionali il Decreto dirigenziale in applicazione dell’art.1 octies della legge n43 del 31 marzo 2005.
Il decreto prevede che gli aspiranti incaricati di presidenza da almeno un anno ,ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico,ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio d’ammissione,frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale di cui al D.D.G.17-12-2002 sono inseriti a domanda, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.
Le domande devono essere inoltrate alle Direzioni Regionali entro 15 giorni a partire dal 26 aprile (data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale)
Le domande ,che costituiscono un primo passaggio, serviranno alle Direzioni Regionali per fare la ricognizione sull’entità dei riservatari aventi diritto ai sensi dell’art.1 octies della Legge 43/05 in modo da consentire ulteriori passaggi che dovranno essere definiti dal MIUR rispetto alla loro nomina in ruolo e al numero complessivo dei posti effettivamente disponibili da mettere in concorso a colmatura dei 1500 posti messi a concorso con il bando di concorso riservato ai triennalisti di cui al D.D.G.del 17-12-2002.
Roma 28 aprile 2005
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 29;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, con particolare riferimento agli artt. 19 e 22, commi 9, 10 e 11;
VISTO il D.D.G. 17 dicembre 2002, con il quale è stato indetto il corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto le funzioni di preside incaricato per almeno un triennio;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2004, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2004, reg. n. 8, fgl. n. 367, con il quale si autorizza, ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ad assumere nell’anno scolastico 2004/2005, millecinquecento dirigenti scolastici a seguito della procedura concorsuale riservata ai presidi incaricati, autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20.1.2003;
VISTO il Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, con particolare riferimento all’art. 1 octies;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 1 octies del decreto predetto si rende necessario riformulare le graduatorie, del corso concorso di cui al succitato D.D.G. 17.12.2002, in relazione allo scioglimento delle riserve per alcune categorie di candidati;
TENUTO CONTO altresì che, al termine delle procedure concorsuali di cui al predetto D.D.G. 17 dicembre 2002, nell’ambito del contingente autorizzato con il succitato Decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 2004, la quota dei posti messi a concorso in alcune regioni non è stata integralmente coperta;
RITENUTA, pertanto, la necessità di dare applicazione al citato art. 1 octies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
D E C R E T A
Ai sensi dell’ art. 1 octies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, gli aspiranti, “ incaricati di presidenza da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 2005, n. 43, ma privi
del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale di cui al D.D.G. 17.12.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse”.
Le relative domande sono inoltrate, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale presso il quale il candidato ha svolto le prove concorsuali.
A seguito delle predette domande i medesimi Direttori Generali procedono a ridefinire le graduatorie regionali, depennando gli interessati dalla posizione già occupata con riserva, inserendo gli stessi, in coda alle graduatorie medesime, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità del punteggio conseguito da più candidati.
Successivamente i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali procedono alle nomine secondo l’ordine delle graduatorie così ridefinite, assegnando agli interessati i posti rimasti disponibili nell’ambito del contingente di quelli messi a concorso, con decorrenza dal 1° settembre 2005.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – quarta serie speciale “Concorsi ed esami”.
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
G. Cosentino