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Decreto legge 115 /2005: interventi particolari sulla dirigenza

Per lo più “ad personam”!

03/08/2005
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L’ennesimo Decreto Legge omnibus del 30 giugno 2005, ormai noto come “decreto delle mance”, convertito in legge il 30 luglio alla Camera, si occupa dei Dirigenti dello Stato, assiduamente “marcati” da questo Governo che evidentemente li ritiene “pedine” di un proprio gioco piuttosto che funzionari che incarnano l’imparzialità della Pubblica Amministrazione.
All’articolo 14 sexies (Incarichi dirigenziali) la legge interviene in materia di incarichi dirigenziali rimettendo le mani su di un argomento su cui il Governo si è mosso come il classico elefante nella cristalleria.
L’intervento infatti riguarda proprio quegli stessi articoli del D.L.vo 165/2001 che questo Governo con la legge Frattini del 2002, la N. 145, nota come legge dello spoils system, aveva manomesso.
Evidentemente le numerose e fondatissime critiche che hanno investito la legge Frattini, che riduceva la durata massima dell’incarico dirigenziale da 7 a 5 anni e non stabiliva nessuna durata minima mettendo in balia dei vertici politici i Dirigenti, hanno consigliato un ulteriore intervento.
Ora l’articolo 14 sexies al comma 1, cambiando l’articolo 19 del D.L.vo 165/2001 già modificato dalla Frattini, stabilisce una durata minima dell’incarico di almeno tre anni e una massima di non più di cinque anni. Non si comprende perché non ripristinare la precedente durata anche perché rimane sempre l’errore di intervenire per legge su questa materia che deve essere lasciata ai Contratti collettivi. In ogni caso la questione, per quanto ci riguarda non concerne la Dirigenza Scolastica, che, in base ad un preciso unanime ordine del giorno del Parlamento, escludeva dall’applicazione della Frattini alla Dirigenza di scuola.
Per non correre rischi, comunque, il comma 2 dello stesso articolo tiene al riparo gli attuali Dirigenti generali nominati in fase di spoils system salvaguardandone la naturale scadenza di incarico. Per far ciò stabilisce in maniera alquanto contorta che gli incarichi dirigenziali che si dovessero rendere vacanti non subiscono gli effetti della modifica appena introdotta al comma 1 (vale a dire l’incarico minimo di tre anni) fino alla scadenza degli incarichi effettuati da questo Governo con lo spoils system
Il comma 3 dell’articolo 14 sexies, riferendosi al passo dell’articolo 19 del D.L.vo 165/2001 che regola il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, stabilisce che possono essere conferiti incarichi di tal genere anche nell’ambito della stessa amministrazione (tanto per favorire, si fa per dire, lo scambio di esperienze e le professionalità, motivazione che sta al fondo degli incarichi di tal genere).
Il comma 4 dello stesso articolo, infine, regala la dirigenza di prima fascia a chi ha ricoperto tale incarico provenendo dalla fascia inferiore, non più dopo 5 anni ma dopo 3.
L’articolo 14 octies (modifiche all’articolo 17 bis del D.L.vo 165/2001) apporta una sola modifica all’articolo 17 bis del D.L.vo che riguarda la vicedirigenza del Comparto dei Ministeri (non la scuola) aggiungendo la parola “separata” alla parola “apposita” relativamente alla costituzione di un’area contrattuale per la vicidirigenza ministeriale. Evidentemente non risultava sufficientemente chiara la dizione ai fini del perseguimento di una politica di segmentazione che è specifica di questo Governo. La cosa poi non ha alcun effetto pratico, dal momento che la vicedirigenza passa attraverso la disciplina dei Contratti Collettivi del Comparto ministeri (ripetiamo non della scuola) che, per prevedere tale nuovo inquadramento ha bisogno di risorse e specifici atti di indirizzo che non ci risulta essere nelle disponibilità e nelle intenzionalità di questo Governo.
Art. 14 terdiecies sull’istituzione di un posto di Dirigente generale al Ministero dell’Agricoltura merita poi una postilla specifica. Questo articolo, infatti, prevede che la carica di Vicepresidente del Consiglio nazionale dell’Agricoltura non può che essere ricoperto da una qualifica di Dirigente Generale. Per fare ciò – vedete un po’ quanto virtuosismo contabile! – le risorse si ricavano dalla soppressione di due posti di Dirigente di seconda fascia. E non si dica che le leggi vengono fatte per tutelare interessi particolari.

Roma 3 agosto 2005