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Decreto legge precari

Il 26 maggio il Senato ha approvato definitivamente la riconversione in legge del decreto 97/04, chiudendo questa brutta partita con una serie di emendamenti che modificano il testo iniziale

28/05/2004
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Il 26 maggio il Senato ha approvato definitivamente la riconversione in legge del decreto 97/04, chiudendo questa brutta partita con una serie di emendamenti che modificano il testo iniziale.

Uno degli ultimi emendamenti di cui abbiamo dato notizia, quello sul piano triennale per le immissioni, se concluderà felicemente i passaggi che ancora lo attendono, è certamente una cosa molto positiva e rappresenta il risultato di una richiesta pressante della CGIL scuola (oggi FLC CGIL) e dell’opposizione parlamentare.

Ma l’ultima versione del decreto così come modificata dalla Camera contiene altre modifiche importanti, una riguarda la possibilità di far valere il servizio non specifico, quello svolto su altra classe di concorso, la metà dei punti del servizio specifico.

La CGIL scuola, nel corso dell’audizione parlamentare presso la commissione cultura del senato, aveva sostenuto proprio questa modifica, limitatamente al servizio non di ruolo, quale correttivo adeguato a risolvere il problema di squilibrio che si era creato. Infatti il miglioramento della professionalità è garantito dall’esperienza, che non si limita all’insegnamento in classe di concorso specifica, ma si estende a tutto il servizio di insegnamento effettuato, dal momento che le abilità che si maturano sono trasversali alle discipline insegnate.

Un’altra modifica riguarda la proroga dell’utilizzazione, presso le università, dei docenti supervisori di tirocinio.

Cessa in tal modo la lunga attesa di questi docenti che, nell’attesa della definizione della nuova formazione iniziale, non sapevano quale destino li attendesse per il prossimo anno.

Importante e positivo il riferimento alla possibilità di tenere nel debito conto le professionalità e le competenze acquisite dal personale SPV, in sede di adozione dei criteri di attuazione dell’art. 5 della legge 53/03.

L’ultima modifica riguarda la classificazione delle scuole di ogni ordine e grado che, in quanto scuole di montagna, riceveranno il doppio punteggio.

In deroga dunque all’elenco esistente di tali scuole, il decreto fornisce un criterio per la loro identificazione e cioè la collocazione sopra i 600 metri di quota anche di una sola sede della scuola.

Delle altre modifiche abbiamo già fatto un resoconto precedente.

Ora il problema è rappresentato dai tempi ristretti per la definizione del percorso in tempo utile per le immissioni in ruolo entro il 31 luglio.

Il decreto infatti proroga, per l’anno scolastico 2004/05, il termine per gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti al 15 giugno, per consentire la necessaria integrazione delle domande.

I CSA, soprattutto quelli metropolitani, dovranno sottoporsi ad uno sforzo notevole per stare nei tempi.

Nella giornata di oggi si terrà un confronto tra il MIUR e le OOSS dove si affronteranno i nodi interpretativi e organizzativi necessari alla gestione più efficace possibile dell’operazione.

Roma, 31 maggio 2004

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