Deleghe legge 107/15: “Istruzione professionale e raccordi con l’istruzione e formazione professionale”, il nostro commento
In una scheda il contenuto del decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017 e il nostro commento. In allegato il testo ufficiale e il fascicolo sulle otto deleghe.
Il Governo, il 7 aprile 2017, ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla legge 107/15. Successivamente nel Supplemento Ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 sono stati pubblicati gli otto decreti legislativi. Leggi la notizia.
Qui di seguito uno specifico approfondimento sul Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
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I contenuti |
Finalità del sistema dell’istruzione professionale
- Formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l’economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato “Made in Italy”
- garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.
L’idea della studentessa e dello studente nell’istituto professionale
I nuovi percorsi, concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo (allegato A, paragrafo 1: Identità dell’istruzione professionale e il P.E.Cu.P).
I percorsi di I.P. consentono agli studenti di sviluppare, le competenze, abilità e conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni per assumere ruoli tecnici operativi
Il triennio successivo al primo biennio è finalizzato a far acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro (art. 4 comma 3 lettera b).
Indirizzi di studio
Sono previsti 11 indirizzi di studio. Cancellati settori, articolazioni e opzioni previsti dal DPR 87/10
Le istituzioni scolastiche possono declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, utilizzando gli spazi di flessibilità entro il 40 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno. L’utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.
Assetto organizzativo
L’istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.
Biennio
- 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale
- 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori.
Totale 2112 ore
Le istituzioni scolastiche possono
- organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici che possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici (art. 4 comma 2)
- articolare le classi in livelli di apprendimento (allegato A punto 2 “Strumenti organizzativi e metodologici)
Triennio
Il triennio è articolato in un terzo, quarto e quinto anno.
Per ciascun anno del triennio, l’orario scolastico è di 1056 ore, articolate in:
- 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale
- 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo
Ufficio tecnico
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, Le funzioni relative agli uffici tecnici sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici.
Assetto didattico
Il consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza redige per ciascuna studentessa e per ciascuno studente il “Progetto formativo individuale”.
Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all’interno di quest’ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale. L’attività di tutorato è svolta dai docenti designati nell’ambito delle risorse disponibili presso l’istituzione scolastica a legislazione vigente.
I percorsi sono organizzati per unità di apprendimento.
Nel primo biennio, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previste dalla normativa vigente:
- alla personalizzazione degli apprendimenti,
- alla realizzazione del progetto formativo individuale
- allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro.
Strumenti per l’attuazione dell’Autonomia
- utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell’orario complessivo del biennio, nonché dell’orario complessivo del triennio
- utilizzare gli spazi di flessibilità entro il 40 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno,
- stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente
- costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti
- dotarsi di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.
Costituzione delle classi
I percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per la costituzione delle classi dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e fermo restando i tagli previsti dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (art. 9 comma 3).
Passaggio al nuovo ordinamento
I “nuovi” percorsi di istruzione professionale saranno attivati a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019.
Il passaggio al nuovo ordinamento è supportato da misure nazionali di sistema per l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali, nonché per l’informazione dei giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio. Le misure sono attuate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali
È abrogata la norma di legge che prevedeva l’obbligo di attivare organici raccordi tra filiera tecnico-professionale e IeFP (art. 13, comma 1- quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40).
La studentessa e lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all’atto dell’iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, tra:
a) i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali;
b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Previa intesa in conferenza Stato-Regioni, recepita in apposito decreto interministeriale, e successivi accordi tra la regione e l’Ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.
I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e percorsi di istruzione e formazione professionale è effettuato esclusivamente a domanda della studentessa e dello studente.
È istituita la "Rete nazionale delle scuole professionali" di cui fanno parte le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate. Finalità della “Rete” sono:
- rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro
- diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato.
La Rete si raccorda con la "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro" (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).
Le principali novità per gli studenti e le famiglie |
- Dall’anno scolastico 2018/19 non sarà più possibile iscriversi ai percorsi quinquennali dell’istruzione professionale acquisendo contemporaneamente al terzo anno la qualifica professionale dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). I percorsi di IeFP, se autorizzati dalle Regioni, saranno erogati in classi distinte e separate dai percorsi quinquennali. Si tratta di una assoluta novità per gli studenti delle 15 Regioni in cui gli istituti professionali realizzavano percorsi di Istruzione e Formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa.
- Attualmente gli studenti che frequentano i percorsi quinquennali, al terzo anno possono scegliere se proseguire nel settore/indirizzo/articolazione dei percorsi ordinamentali previsti dal Regolamento dei professionali (DPR 87/10) o se proseguire in una delle opzioni definite a livello nazionale utilizzando i cosiddetti spazi di flessibilità (35% del monte ore del secondo biennio e 40% del quinto anno). In altre parole gli spazi di flessibilità non sono a disposizioni della singola istituzione scolastica. Con il decreto legislativo in oggetto ogni singola istituzione scolastica potrà utilizzare autonomamente gli spazi di flessibilità fino al 40% del monte ore del triennio, a cui potrà aggiungersi la quota di autonomia pari al 20% del monte orario del triennio. Pertanto lo studente potrebbe trovarsi nella situazione di iscriversi a un indirizzo la cui identità potrebbe essere profondamente modificata durante il percorso di studio. Si realizzerebbe in questo modo quanto previsto del riordino della Gelmini e che la FLC CGIL aveva contribuito a bloccare nel 2012. In altre parole e come già denunciato dalla FLC CGIL quando fu varato il DPR 87/10: “la percentuale oraria di flessibilità, aggiuntiva alla quota prevista dall’autonomia, creerà uno spazio di flessibilità così ampio che difficilmente potremo parlare di sistema nazionale dell’istruzione professionale”.
- Coerentemente con l’idea che i nuovi percorsi tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo, vi è una riduzione del numero di ore dell’area generale: due ore in meno per ciascun anno del primo biennio, un’ora in meno per ciascuno dei tre anni del triennio. Aumentano le ore di laboratorio sia in compresenza che frontali. Non sono previsti investimenti sulle dotazioni laboratoriali.
- Nessuna novità sul fronte della costituzione delle classi. Pertanto le classi prime e terze continueranno ad essere formate fino a 33 alunni. A tal fine il decreto legislativo richiama espressamente il mantenimento dei tagli previsti dall’64 comma 6 della legge 133/08 (legge Gelmini/Tremonti)
- Le classi potranno essere articolate in livelli di apprendimento.
Il nostro commento |
Il testo definito del decreto legislativo non ha sostanzialmente modificato l’impianto originario. L’interlocuzione con le Regioni ha avuto per oggetto unicamente le risorse e la ripartizione delle competenze in tema di IeFP. È mancato totalmente un reale coinvolgimento di chi opera negli istituti professionali e pertanto il confronto sugli aspetti pedagogico-didattico non ha semplicemente avuto luogo. Persino sul tema della distinzione tra alternanza scuola lavoro (metodologia didattica) e l’apprendistato (contratto di lavoro), il MIUR ne esce pesantemente sconfitto nonostante faq e chiarimenti pubblicati sul sito istituzionale: i due dispositivi nel decreto legislativo sono sempre accostati e addirittura si parla in un articolo di alternanza scuola-lavoro in apprendistato.
Il decreto conferma la scelta di parcellizzare ulteriormente il secondo ciclo del sistema educativo, con una spinta alla canalizzazione degli studenti sempre più precoce. L’integrazione dei viene spacciata per sovrapposizione di competenze e quindi da rigettare in toto. Quindi la parola d’ordine è dividere: l’istruzione tecnica nulla deve avere a che fare con l’istruzione professionale che a sua volta deve essere ben distinta dall’istruzione e formazione professionale. Si consiglia vivamente di dividere le classi per gruppi in base ai livelli degli apprendimenti. Il rischio di creare classi ghetto formata da gruppi di ragazzi omogenei per “preparazione cognitiva” o di “scolarizzazione” appare fortissima. In questo senso è allarmante quanto potrebbe accadere ad esempio agli studenti con disabilità che in misura rilevante frequentano gli istituti professionali. Per usare le parole di Michael Young, invece di puntare a “mischiare i dissimili” avremmo la “segregazione” dei simili attraverso lo strumento della scelta fatta a 13 anni che diventa strutturalmente senza ritorno.
L’affermazione secondo cui i percorsi dell’istruzione professionale sono finalizzati a consentire “una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni”, accentua in maniera parossistica l’idea di percorsi a “vicolo cieco”. Insomma un ritorno alla grande al passato. Naturalmente tutto ciò è condito da parole “moderne” che però poco modificano l’impianto sistemico: “scuole territoriali dell’innovazione”, “scuola aperta”, “laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica sul territorio,”, ecc.
La delega prevede specifiche risorse per finanziare la modifica dei piani orari con l’aumento delle ore di laboratorio soprattutto in compresenza. In particolare è previsto, a regime, una riduzione di 1.204 di posti per i docenti laureati, ed un aumento 2.478 di posti per i docenti con qualifica ITP. Le risorse partono però dall’ipotesi che il numero di iscritti ai percorsi degli istituti professionali rimanga costante rispetto a quello attuale. Si tratta di un’ipotesi largamente inattendibile tenuto conto che l’intero impianto della delega tende a ridurre l’offerta formativa a seguito del superamento dell’area tecnico-professionale e della pesante riduzione dell’offerta IeFP sussidiaria.
La figura del tutor viene introdotta surrettiziamente, al di fuori del contratto nazionale, senza prevedere specifiche risorse e mettendo a carico del FIS il costo di funzioni ordinamentali. Con le stesse modalità è prevista la generalizzazione dell’Ufficio tecnico, richiesta da sempre avanzata dalla FLC CGIL, ma che viene realizzata senza istituire appositi posti in organico.
Si conferma la scelta politica di dare un colpo mortale alla sussidiarietà integrativa, che consentiva la frequenza dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale acquisendo contemporaneamente al terzo anno la qualifica professionale, considerata una esperienza fallimentare senza appello, nonostante costituisca la parte più grande dell’Istruzione e Formazione Professionale del nostro Paese (realizzata in ben 15 Regioni).
La FLC CGIL nei prossimi mesi intensificherà la propria azione sia sul fronte rivendicativo, sia su quello istituzionale (la delega prevede vari provvedimenti successivi) sia su quello vertenziale. A tal proposito ricordiamo che la legge 107/15 prevedeva l’emanazione di un decreto legislativo certamente impegnativo ma ben circoscritto: in particolare non prevedeva certamente la modifica della struttura ordinamentale dei percorsi professionali, l’eliminazione di qualsiasi riferimento a settori e opzioni, l’abrogazione in toto del DPR 87/10. Si tratta di alcuni casi di eccesso di delega che dovranno essere attentamente valutati.