Deleghe legge 107/15: “Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato nel primo e secondo ciclo”, il nostro commento
In una scheda il contenuto del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 e il nostro commento. In allegato il testo ufficiale e il fascicolo sulle otto deleghe.
Il Governo, il 7 aprile 2017, ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla legge 107/15. Successivamente nel Supplemento Ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 sono stati pubblicati gli otto decreti legislativi. Leggi la notizia.
Qui di seguito uno specifico approfondimento sul Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Scarica il fascicolo completo
I contenuti |
Le novità per la valutazione, il primo ciclo e per l’istruzione parentale e le scuole italiane all’estero, si applicano a decorrere dal settembre 2017; per l’esame di Stato del secondo ciclo, per l’istruzione in ospedale e luoghi di cura e per l’istruzione domiciliare, trovano applicazione dal settembre 2018.
Valutazione ed esami di Stato nel primo ciclo
La valutazione nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado), periodica e finale continua ad essere rappresentata attraverso i voti numerici espressi in decimi che indicano i livelli di apprendimento, ma viene integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
Sono oggetto di valutazione le attività svolte per Cittadinanza e Costituzione, oggetto di colloquio anche all’Esame conclusivo.
La certificazione finale delle competenze, rilasciata su modelli nazionali sia al termine della primaria sia a conclusione del primo ciclo, fornisce anche elementi per l’orientamento verso il prosieguo degli studi nonché il livello raggiunto nelle prove INVALSI.
La valutazione collegiale del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza, in relazione allo Statuto delle studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica.
Alla primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali e con voto unanime dei docenti della classe, comprovato da motivazione puntuale.
Nella scuola primaria le prove nazionali INVALSI si svolgono nella classe seconda e nella classe quinta. Le discipline coinvolte sono italiano e matematica nella classe seconda, italiano matematica e inglese nella classe quinta.
L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della secondaria di primo grado è prevista anche in caso di livelli di apprendimento solo “parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. In questo caso, diviene obbligatorio per l’istituzione scolastica attivare specifiche strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento da parte degli alunni più deboli.
Nella scuola secondaria di primo grado le prove INVALSI si svolgono nell’ultimo anno di corso e coinvolgono le discipline italiano, matematica e inglese. Per la prova di inglese i livelli di apprendimento verranno accertati attraverso prove di posizionamento su abilità di comprensione e uso della lingua, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.
Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche
Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, gli alunni devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale ai fini della validità dell’anno scolastico per il singolo alunno.
Anche alla secondaria di I grado, si può essere ammessi alla classe successiva e all’esame finale in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline. In questo caso, come per la primaria, le scuole dovranno attivare percorsi di supporto per colmare le lacune.
I docenti di religione cattolica e di insegnamenti alternativi alla religione cattolica partecipano alle deliberazioni per l’ammissione alla classe successiva, relativamente agli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti. Il loro voto, “se determinante” diviene un giudizio motivato e riportato a verbale del CdC.
L’esame di Stato al termine del primo ciclo prevede tre prove scritte e un colloquio per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, comprese le competenze di cittadinanza.
Il test Invalsi, che costituisce prova nazionale standardizzata, si svolgerà nel corso dell’anno scolastico e non più durante l’esame. La prova INVALSI comprenderà la lingua inglese e sarà considerata un requisito di ammissione all’esame, anche se non influirà più sul voto finale. Per le alunne e gli alunni assenti alle prove per gravi motivi è prevista una sessione suppletiva.
L’Esame di idoneità per le classi successive alla prima nel primo ciclo viene consentito a coloro che entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame compiono gli anni richiesti per la frequenza della classe precedente a quella per cui sostengono l’esame.
L’ammissione all’esame di stato del primo ciclo dei candidati privatisti è consentita a coloro che compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l’esame e che abbiano conseguito l’ammissione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado. L’ammissione all’Esame di Stato è inoltre consentita a coloro che abbiano conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
Per essere ammessi all’esame di Stato i privatisti sostengono le prove INVALSI presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
Agli alunni con disabilità certificata, ove non sostengano le prove dell’esame di Stato finale, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che consente l’iscrizione alla secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.
Nel caso di alunni con DSA certificati può essere previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, senza che ciò infici la validità del titolo finale. In ogni caso gli alunni con DSA certificati sostengono le prove INVALSI, ad eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese.
Attraverso la funzione ispettiva assicura verifiche e monitoraggi oltre che sul funzionamento e in particolare sull’organizzazione e gestione degli esami di Stato, di idoneità e integrativi, anche sulle iniziative organizzativo-didattiche organizzate dall’istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.
Esame di Stato secondo ciclo
Per l’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado sono previste due prove scritte, la prima di italiano e la seconda di indirizzo e un colloquio attraverso cui saranno accertate le conoscenze e le competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti nelle discipline di studio e nelle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. Durante il colloquio i candidati esporranno le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte nel percorso di studi.
Sono requisiti di ammissione all’esame di stato del secondo ciclo, oltre alla frequenza per almeno tre quarti del monte ore obbligatorio, lo svolgimento delle attività di alternanza Scuola-Lavoro previste dal corso di studi e la partecipazione nell’ultimo anno di corso alle prove.
Le prove INVALSI, svolte nel corso dell’ultimo anno nella modalità computer based, verificano i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto della prova standardizzata e comprendono la prova di inglese. È prevista una sessione suppletiva per lo svolgimento della prova da parte di studenti assenti per gravi motivi.
L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo prevede la valutazione con sei decimi in ciascuna disciplina (compreso il comportamento), ma con la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, anche con voto inferiore a sei in una sola disciplina.
Questo non vale per il voto legato al comportamento poiché il voto inferiore a sei nel comportamento determina la non ammissione all’esame.
L’ammissione con una insufficienza, però, incide sul credito finale con cui si accede all’Esame.
Partecipano al Consiglio finale tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli studenti o per gruppi limitatamente a questi ultimi.
Per la religione cattolica o attività alternativa, vale quanto detto per il primo ciclo.
Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, con decreto ministeriale verranno definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi delle pro.ve d’esame, in relazione alle conoscenze, abilità e competenze rilevate.
Il voto finale resta espresso in centesimi ma aumenta il peso del credito scolastico che incide fino a 40 punti, le 2 prove scritte incidono fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti.
Le valutazioni delle prove d’esame vengono uniformate attraverso l’utilizzo di una griglia ministeriale per la prima e seconda prova scritta, per la rilevazione delle conoscenze, competenze e abilità. Con decreto ministeriale, entro gennaio viene definita anche la modalità organizzativa per lo svolgimento del colloquio.
Nei percorsi di istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico e una parte di essa viene predisposta dalla Commissione d’esame, in coerenza con le specificità dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
La Commissione non cambia nella sua composizione attuale: un Presidente esterno più tre commissari interni e tre commissari esterni.
Il mancato superamento dell’esame di Stato viene indicato per ogni tipologia di indirizzo, con l’indicazione finale “non diplomato”.
Nel caso di istruzione domiciliare o in ospedale e luoghi di cura, è prevista la partecipazione allo scrutinio dei docenti che hanno seguito l’alunno per una parte dell’anno scolastico prevalente rispetto alla frequenza della scuola.
Nell’istruzione parentale la presentazione della comunicazione preventiva è annuale, come è annuale l’esame di idoneità per l’ammissione alla classe successiva fino all’assolvimento dell’obbligo.
Criticità per le scuole e il personale e norme abrogate |
Il decreto prevede che i docenti, anche di altro grado, che hanno svolto attività o insegnamenti sia per la classe sia per gruppi, al fine dell’ampliamento o dell’arricchimento dell’offerta formativa, forniscano elementi conoscitivi 1) sull’interesse manifestato 2) sul profitto di ciascun alunno (art. 2).
Non viene fatta alcuna distinzione tra esperti esterni di cui la scuola eventualmente si avvale e docenti appartenenti all’organico dell’autonomia a cui sono stati assegnati insegnamenti aggiuntivi o attività di recupero e/potenziamento. È perciò necessario che insieme ai criteri di valutazione, deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF per ciascuna delle attività di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa, venga stabilito che il docente assegnato a quelle attività partecipa alle attività di valutazione e attraverso quali modalità obbligatorie (se esprime una sua valutazione riportata nel documento di valutazione, se si esprime e partecipa alla discussione in occasione dei Consigli di Classe, etc.), per fornire i previsti elementi di giudizio ai titolari delle discipline.
Particolare attenzione deve essere prestata all’elaborazione dei Regolamenti d’istituto e alla loro coerenza rispetto allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto educativo, in quanto costituiscono i punti di riferimento per la valutazione descrittiva del comportamento.
All’artt. 3 e 5: la non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e ai fini della validità dell’anno scolastico nella secondaria di primo grado, si fa riferimento a non meglio specificati “casi eccezionali”, espressione che imporrà alle istituzioni scolastiche una preventiva definizione della casistica, anche per limitare l’eccessiva discrezionalità in relazione al caso concreto. L’art. 6 che per la non ammissione alla classe successiva o all’Esame conclusivo del primo ciclo, rimanda all’adeguata motivazione della delibera del CdC.
L’art. 2 precisa che le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato, individuato all’interno del consiglio.
Secondaria di primo grado: le prove INVALSI devono essere svolte entro aprile della classe terza. Nel caso di assenza dell’alunno, il Consiglio di Classe deve valutare le (gravi e documentate) motivazioni dell’assenza e prevedere una sessione suppletiva. Si tratta di una disposizione priva di coerenza rispetto al senso di una prova che costituirebbe elemento per la valutazione di sistema e non per la valutazione degli apprendimenti. Peraltro, le contraddizioni si colgono anche in seguito. La mancata previsione nel caso di istruzione in ospedali e domiciliare e per le scuole italiane all’estero, confermerebbe il valore di verifica di sistema; tuttavia in relazione all’esame di Stato e alla e conseguente certificazione, le prove INVALSI (anche per i candidati privatisti nel primo ciclo) risultano “volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda …” (art. 19, comma 1). Allo stesso modo, per la certificazione delle competenze nel primo ciclo (art. 9).
Per tutte le classi del primo ciclo, della primaria e della secondaria di primo grado, è previsto che, nel caso in cui le valutazioni periodiche e finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, l’istituzione scolastica “nell’ambito della sua autonomia didattica e organizzativa” attivi specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento sul cui svolgimento la funzione ispettiva svolgerà attività di verifica e monitoraggio. Nella relazione finanziaria allo schema di decreto si può leggere che, per le iniziative di recupero, non viene previsto lo stanziamento di risorse aggiuntive in quanto l’organico dell’autonomia assegnato alle scuole consente alle stesse di far fronte a tali esigenze.
Le nuove disposizioni relative all’esame del primo ciclo trovano applicazione già dall’a.s. 2017/2018, mentre quelle dell’Esame di Stato conclusivo della secondaria di secondo grado sono rinviate all’a.s. 2018/2019, essendo necessario del tempo affinché vada a regime la pratica dell’alternanza scuola lavoro
Abrogazioni e cessazioni di efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).
Art. 146 comma 2 e 179 comma 2 (primo ciclo, prove suppletive prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo ammissione ai fini dell’ammissione alla classe successiva); art. 185 commi 3 e 4 (composizione commissione Esame di Stato primo ciclo e giudizio finale).
Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53)
Art. 8, commi 1, 2 e 4 (valutazione nella scuola primaria. Non viene abrogato il co.3 “Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico”).
Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami Scuola secondaria di primo grado) da comma 1 a 6 (non viene abrogato il co. 7: Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico).
Legge 30 ottobre 2008 n. 169 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università)
Art. 3 comma 1, 1bis, 2, 3 e 3bis (espressione della valutazione nella scuola primaria e secondaria di primo grado e dell’esito dell’esame conclusivo primo ciclo dall’a.s. 2008/2009)
Decreto Legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007 n. 176 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari)
Art. 1 comma 4 (Norme in materia di ordinamenti scolastici – modifiche all’art.11 DLgs 59/04).
DPR 22 giugno 2009 n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169)
Art. 1 (Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione); art. 2 (Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione); art. 3 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione); art. 7 (Valutazione del comportamento); art 8, comma 1 (Certificazione delle competenze -nel primo ciclo dell’istruzione); art. 9 comma 1 (Valutazione degli alunni con disabilità- sulla base del piano educativo individualizzato; co. 2 (esame conclusivo del primo ciclo), comma 3 (predisposizione delle prove dell’esame conclusivo del primo ciclo) e comma. 4 (alunni con disabilità che non conseguono la licenza); art. 10 comma 1 (Valutazione degli alunni con DSA); art. 13 (Scuole italiane all’estero); art. 14, comma 1 e comma 2 (disposizioni transitorie).
Legge 30 ottobre 2008 n. 169 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università)
Art. 2, co. 2 e 3 (Valutazione del comportamento).
Abrogazioni e cessazioni di efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018
Legge 10 dicembre 1997 n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore)
Art. 1 (Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore)
Art. 2 commi … (Ammissione)
Art. 3 (Contenuto ed esito dell’esame)
Art. 4 commi … (Commissione e sede d’esame)
Art. 5 (Credito scolastico)
Art. 6 (Certificazioni)
Legge 28 marzo 2003 n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale)
Art. 3 comma 1 lett. c).
DPR 23 luglio 1998 n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425)
eccetto l’art. 9 co. 8 (Commissioni d’esame – compensi) che tuttavia richiama L. 425, art.4, comma 5 espressamente abrogato a partire dal 1 settembre 2018.
DPR 22 giugno 2009 n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169)
Art. 6 (Ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione)
Art. 8 comma Da 3 a 6 (Certificazione delle competenze - finale ed intermedia; relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado; determinazioni in base alle indicazioni INVALSI e delle principali rilevazioni internazionali; armonizzazione dei modelli)
Art. 9, commi 5 e 6 (Valutazione degli alunni con disabilità - prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione; percorso didattico differenziato e mancato conseguimento del diploma)
Art. 10, comma 2 (DSA – diploma)
Art. 11 (Valutazione degli alunni in ospedale)
Art. 14, comma 3 (disposizioni transitorie).
Il nostro commento |
Valutazione ed esami di Stato nel primo ciclo
Il decreto non apporta modifiche alla modalità di valutazione numerica nel primo ciclo, anche se nei pareri di Camera e Senato troviamo l’invito a introdurre forme sostitutive della valutazione numerica che rappresentino i diversi livelli di apprendimento (lettere o aggettivi).
Conferma, nonostante le numerose critiche provenienti dal mondo della scuola e dalla comunità scientifica, l’obbligatorietà dello svolgimento delle prove INVALSI ai fini dell’ammissione all’esame.
Le prove nazionali nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per la lingua inglese accertano abilità coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, anche in convenzione con enti certificatori, ma sempre rigorosamente senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
Prevede la possibilità che gli esami di idoneità alle classi successive alla prima della primaria e della secondaria di primo grado siano effettuati dagli alunni che compiono gli anni previsti non per l’iscrizione alla classe per cui sostengono l’esame, ma alla classe precedente (es. possono sostenere l’esame di ammissione alla classe seconda della scuola primaria coloro che compiono i sei anni entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame e non dello stesso anno scolastico in cui sostengono l’esame).
Tale indicazione di fatto consente l’anticipo di un anno non solo ai nati entro il 30 aprile ma anche a quelli nati nei mesi successivi e consente altresì la frequenza della scuola primaria o di tutto il primo ciclo in scuole non statali e non paritarie iscritte negli albi regionali a partire già dai 5 anni, con la possibilità di sostenere l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria a 10 anni e l’esame di stato del primo ciclo da privatisti a 13 anni.
Da notare infatti che, per quanto riguarda l’ammissione all’esame dei candidati privatisti, viene correttamente indicato che possono essere ammessi i candidati che, in possesso dell’ammissione alla classe prima della secondaria, compiono tredici anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui sostengono l’esame. Successivamente, tuttavia, viene prevista anche la possibilità che possono sostenere l’esame coloro che sono in possesso dell’ammissione alla classe prima della secondaria di primo grado da almeno un triennio, con evidente riferimento a coloro che, avendo frequentato una scuola non statale e non paritaria con un anno di anticipo, hanno sostenuto a 10 anni l’esame di ammissione alla classe prima della secondaria di primo grado.
Esami di Stato secondo ciclo
Le prove nazionali INVALSI sono obbligatorie anche ai fini dell’ammissione all’esame di stato del secondo ciclo. Gli esiti delle prove vengono riportati in una specifica sezione del Curriculum della studentessa e dello studente allegato al diploma.
Si conferma la tendenza a utilizzare le prove non per valutare l’efficienza e l’efficacia del sistema di istruzione, ma per la valutazione degli apprendimenti dei singoli alunni.
È convinzione della FLC CGIL che la modalità di utilizzo dei risultati di prove standardizzate ai fini della valutazione degli d’apprendimenti degli studenti non può essere imposta in modo autoritario, all’interno di un sistema che le utilizza in modo ambivalente e tantomeno se vanno a sovrapporsi alle attività ordinarie di verifica e valutazione degli apprendimenti da parte degli insegnanti nell’esercizio della funzione docente.
Inoltre, l’affermazione di una cultura della valutazione nelle istituzioni scolastiche non può prescindere da una dimensione collaborativa, di confronto e condivisione tra il mondo scientifico e della ricerca e il mondo della scuola, che tra le sue specificità ha anche quella della ricerca e sperimentazione.
Anche lo svolgimento del monte ore di attività di alternanza scuola – lavoro previsto per ciascun piano di studi è obbligatorio per l’ammissione all’esame di stato. Il candidato deve inoltre esporre tale esperienza durante il colloquio, in una breve relazione e/o elaborato multimediale.
In tal modo l’alternanza scuola – lavoro da esperienza metodologica viene trasformata in contenuto di apprendimento valutabile.
Il decreto non ha accolto la richiesta della FLC CGIL di escluderne l’obbligatorietà ai fini dell’ammissione all’esame di stato e di prevedere la possibilità e non l’obbligo che lo studente ne presenti gli esiti durante il colloquio.
Viene eliminata nel decreto la possibilità, finora prevista dalla normativa sugli esami di Stato, che il candidato dia inizio al colloquio con un argomento a sua scelta.
Obbligo di attivazione delle strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento
Considerato che le risorse professionali assegnate alle scuole come organico di potenziamento sono distanti, per tipologia e quantità, dalle esigenze rappresentate dalle scuole in base agli impegni assunti nei PTOF, non chiara la finalità della norma, che sembra prevedere forme di controllo ispettivo sull’effettivo svolgimento delle attività, quasi si trattasse di una modalità sostitutiva rispetto all’obbligo assicurare con certezza la disponibilità e la coerenza delle risorse.
Inoltre, dal momento che l’organico della funzione ispettiva è estremamente ridotto, ampiamente impegnato nei NEV e nei nuclei di valutazione dei dirigenti, oltre che per le ordinarie attività, è presumibile che la previsione normativa finirà per giustificare (ulteriori) nomine per lo svolgimento di funzioni ispettive, che di norma richiederebbero il superamento di un pubblico concorso.
L’art. 21, in relazione al curriculum dello studente porta a compimento il percorso previsto dall’art. 1 comma 28 della legge 107/15, prevedendo l’indicazione, delle competenze, conoscenze e abilità anche professionali e le attività culturali, sportive e di volontariato svolte in ambito extrascolastico, le attività di alternanza scuola-lavoro ed eventuali altre certificazioni conseguite, inserite in una apposita sezione del curriculum: permangono tutte le perplessità già espresse in merito alla tutela della studentessa e dello studente in relazione all’utilizzo del curriculum sia ai fini dell’orientamento universitario sia ai fini dell’accesso al mondo del lavoro.
Nel testo definitivo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 nell’art. 26 (abrogazioni) permangono imprecisioni.