Detrazioni d'imposta per familiari a carico: obbligo annuale di dichiarazione entro il 26 aprile 2010
La finanziaria 2008 dispone che la comunicazione avvenga tutti gli anni con anche l'indicazione del codice fiscale dei familiari a carico
La Legge Finanziaria 2008 (Art. 1 comma 221) ha disposto che i lavoratori dipendenti e assimilati per fruire delle detrazioni previste per i familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari), debbano dichiarare tale situazione tutti gli anni indicando anche i codici fiscali dei familiari per permettere eventuali controlli incrociati.
Il personale retribuito tramite il Ministero del Tesoro (Scuola, AFAM, e alcuni Enti di ricerca) per fruire per l'anno 2010 delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia dovrà fare apposita richiesta (entro il 26 aprile 2010) al proprio ufficio di servizio indicando i dati anagrafici ed il codice fiscale dei soggetti fiscalmente a carico. E' disponibile un modulo specifico per tale richiesta.
Le detrazioni attualmente in godimento saranno riconosciute fino al mese di aprile 2010: in assenza della comunicazione, le detrazioni stesse saranno revocate (con decorrenza dal 1 gennaio 2010). dallo stipendio del prossimo mese di maggio .
Per gli altri lavoratori dei nostri comparti non retribuiti dal Ministero del Tesoro (Università, Enti Pubblici di Ricerca, Scuola non statale e Formazione professionale) le modalità di comunicazione saranno definite dai datori di lavoro/sostituti di imposta.
Eventuali detrazioni non fruite in corso d'anno, per mancata o ritardata comunicazione, potranno comunque essere dichiarate in occasione della dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) relativa al 2010 da presentarsi nel 2011.
Analogamente sarà possibile recuperare le detrazioni non fruite nel 2009 con la dichiarazione dei redditi di quest'anno.
Roma, 22 aprile 2010