Contratto dirigenza “Istruzione e Ricerca”: prosegue la trattativa all’ARAN sulle specificità delle dirigenze dei diversi settori
Nel corso di una lunga seduta esaminate le materie specifiche della dirigenza di Università e Ricerca e della dirigenza scolastica
Nell’incontro del’11 ottobre l’ARAN si è confrontata con le richieste delle organizzazioni sindacali sui contenuti delle sezioni specifiche del CCNL.
Per l'Università è stato posto il problema della revisione del sistema di graduazione delle responsabilità dirigenziali e delle funzioni ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, per renderlo più flessibile e adattabile alle specifiche esigenze organizzative di ogni singolo ateneo, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa. E’ stato inoltre affrontato il tema della formazione e della sua esigibilità.
Per la Ricerca sono state poste le stesse questioni relativamente al tema della graduazione e della formazione. E' stato inoltre posto il problema dei Dirigenti dell'Area Istruzione e Ricerca confluiti in altri comparti contrattuali, come nel caso dell'ex-Ispesl confluiti nell'Inail e dell'Inapp confluiti in Anpal, ai quali va assicurato il mantenimento della specificità contrattuale, utilizzando in analogia la modalità già adottata nel CCNL del comparto Istruzione e Ricerca per assicurare il mantenimento della specificità contrattuale. Lo stesso problema che si pone anche per l'ISIN, ente di nuova costituzione.
Per la dirigenza scolastica sono state condivise dalla FLC CGIL con le altre organizzazioni le seguenti richieste:
- Inserimento della possibilità di reintegrare, a domanda, il dirigente scolastico nel ruolo di provenienza anche successivamente al superamento dell’anno di prova.
- Eliminazione dell’assenso da parte del direttore generale dell’USR in caso di mobilità interregionale a cui va garantita la percentuale certa del 30% dei posti vacanti e disponibili annualmente.
- Eliminazione della rotazione degli incarichi, in considerazione dell’assenza di alto rischio corruttivo nelle istituzioni scolastiche.
- Conferma della piena legittimità della delega attribuita dal dirigente scolastico al docente collaboratore, anche per tutti gli atti di natura esterna, in caso di assenza o impedimento che non preveda la nomina di un reggente.
- Piena esigibilità del diritto del dirigente scolastico alla valutazione dello stress lavoro correlato e dell’obbligo di adozione da parte degli USR delle conseguenti misure di tutela della salute previste dal D.Lvo 81/2008.
Relativamente alla valutazione del dirigente scolastico, coerentemente con la battaglia intrapresa sulla procedura di valutazione adottata dal MIUR con la Direttiva 36/2016, la FLC CGIL, unitamente a CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA e SNALS CONFSAL con cui ha sottoscritto gli accordi del 25 maggio 2017 e 30 marzo 2018, volti a disconnettere la valutazione dalla retribuzione di risultato in attesa di modificare radicalmente la procedura avviata, ha chiesto il mantenimento dell’art. 20 del CCNL Area V sulla procedura di valutazione dei dirigenti scolastici e l’inserimento dei criteri generali di valutazione tra le materie di confronto a livello nazionale.
L’ARAN si è riservata di valutare tutte le richieste e ha comunicato che entro la fine della settimana darà comunicazione della data di svolgimento del prossimo incontro che si occuperà della sezione relativa alle relazioni sindacali.