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Presidenza esami di Stato secondo ciclo: verso il superamento del divieto di nomina dei dirigenti scolastici del primo ciclo

Con una specifica nota il MIUR fornirà indicazioni per consentire la partecipazione.

31/03/2018
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Si è svolto il 30 marzo 2018 al Ministero dell’Istruzione un incontro, sollecitato anche dalla FLC CGIL, tra il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione dott.ssa Maria Assunta Palermo e le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza scolastica, al fine di trovare una soluzione alle legittime proteste dei dirigenti scolastici del primo ciclo per l’esclusione dalla presidenza delle commissioni dell’esame di Stato del secondo ciclo, pur in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Il DLgs 62/2017, che ha modificato le norme relative alla valutazione nel primo ciclo e all’esame di stato nel primo e secondo ciclo, prevede, com’è noto, che le commissioni dell’esame di stato del primo ciclo siano presiedute dal dirigente scolastico in servizio nella scuola o, in caso di sua assenza, impedimento e di reggenza, da un docente della scuola da lui delegato.

Secondo l’amministrazione, tale previsione escluderebbe la possibilità che il dirigente scolastico possa esercitare il diritto a richiedere la partecipazione all’esame di stato del secondo ciclo. Conseguentemente è stato bloccato per i dirigenti scolastici di istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado l’accesso all’applicativo POLIS che consente, entro il 4 aprile, di presentare la domanda.

Tale preclusione, non prevista in alcuna disposizione normativa, si configura come un atto lesivo della professionalità dei dirigenti scolastici in servizio negli istituti comprensivi e sta determinando una forte reazione di protesta tra i dirigenti scolastici interessati.

Abbiamo rappresentato alla dottoressa Palermo che le previsioni dello stesso DLgs 62/2017, sulle quali tra l’altro la FLC CGIL ha espresso molte riserve per l’assenza della necessaria terzietà assicurata da un presidente esterno, non giustifichino quel divieto, piuttosto favoriscano la partecipazione dei dirigenti scolastici in possesso dei requisiti necessari, perché individuano la possibilità che, in caso di sua assenza o impedimento, possa delegare un docente della scuola alle funzioni di presidente di commissione.

Solo per l’alto numero di reggenze in scuole del primo ciclo, moltissimi saranno i casi in cui quest’anno le commissioni d’esame del primo ciclo non saranno presiedute da un dirigente scolastico ma da un docente della scuola da lui delegato, non si comprende perché questo non possa avvenire anche nel caso in cui il dirigente scolastico, sia impedito perché individuato quale presidente di una commissione dell’esame di stato del secondo ciclo.

La dottoressa Palermo, pur rappresentando la preoccupazione primaria dell’amministrazione ad assicurare all’esame del primo ciclo un regolare svolgimento, ha manifestato la sua piena disponibilità alla risoluzione della problematica, nel rispetto dei vincoli rappresentati dal DLgs 62/2017.

Dal momento che non sarà possibile una modifica delle modalità previste dall’applicativo POLIS entro la data di scadenza per l’inserimento delle domande, è stato perciò comunicato alle organizzazioni sindacali presenti all’incontro che l’amministrazione fornirà a breve specifiche istruzioni sulle modalità di presentazione di un’istanza cartacea che verrà esaminata dagli uffici preposti alle nomine con lo stesso ordine di priorità previsto dalla normativa.

La nota fornirà indicazioni anche sui criteri di individuazione dei docenti a cui sarà delegato il compito di presidente in tutti i casi già ricordati.

Si tratterà infatti, come dice il DLgs 62/2017, di una delega di funzioni dirigenziali di cui dunque il dirigente scolastico in prima persona sarà responsabile.

Registriamo favorevolmente la disponibilità dell’amministrazione alla risoluzione di una criticità che, dal prossimo anno, non dovrebbe più presentarsi, dal momento che saranno definiti a livello nazionale dal MIUR i requisiti per l’inclusione negli appositi elenchi dei presidenti di commissione dell’esame di stato del secondo ciclo, istituiti presso tutti gli USR, come previsto dall’articolo 16, comma 5, del DLgs 62/2017.

Nel corso dell’incontro la FLC CGIL ha rappresentato anche la preoccupazione dei dirigenti scolastici del primo ciclo per la complessità delle operazioni d’esame dovuta alla presenza del docente di IRC o di attività alternative all’IRC, per la prima volta in commissione d’esame, dal momento che l’articolo 8 del DLgs 62/2017 ha previsto che la commissione d’esame sia costituita da dai docenti del consiglio di classe. Poiché nella maggior parte delle scuole le classi terze sono state affidate ad un unico docente titolare dell’IRC, si prevede un rallentamento notevole nello svolgimento dei colloqui che si tengono alla presenza di tutti i componenti della commissione e il rischio che le operazioni non possano concludersi entro il 30 giugno.

Pur consapevole delle difficoltà rappresentate, l’amministrazione ha ribadito la necessità di dare applicazione alla normativa, escludendo qualsiasi intervento correttivo sulle criticità sollevate.