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Sicurezza nelle scuole: una nota del Ministero dell’Interno fornisce indicazioni sulle misure di sicurezza in caso di assenza del CPI

Gli organismi preposti hanno chiarito che l’obbligo di richiedere il CPI non ricade sui dirigenti scolastici. Resta però a loro carico l’obbligo di adottare le misure necessarie a ridurre il rischio incendio per le quali sono necessarie risorse specifiche.

11/06/2018
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Il 18 aprile scorso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno ha diramato alle Direzioni Regionali e ai Comandi Provinciali dei VV.FF. (quindi a strutture direttamente dipendenti dal Ministero stesso)  la nota n. 5264 con cui si forniscono indicazioni relative alle modalità di svolgimento dei controlli nelle strutture scolastiche e asili nido eventualmente privi del certificato di prevenzione incendi e della certificazione attestante l’avvio della relativa pratica.

Come già da tempo precisato dall’Avvocatura Generale dello Stato in due pareri mai successivamente smentiti, rispettivamente del 14 dicembre 2010 n. 384467  (in risposta a quesito avvocatura distrettuale Torino ) e del 15 febbraio 2012 n. 55563 (indirizzata a Ministero dell’Interno e MIUR, in risposta a quesiti sulla titolarità in materia di acquisizione CPI edifici scolastici), l’obbligo di richiedere il CPI per gli edifici scolastici di proprietà dell’ente competente ricade sugli enti stessi e non sul dirigente scolastico (e in caso di immobile  di privati adibito a edificio scolastico ricade sul proprietario dell’immobile) e il dirigente scolastico, riscontrata una deficienza nelle strutture adibite a scuola, compresa la mancanza del CPI, è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità a seguito della segnalazione all’Ente Competente.

L’obbligo di adeguamento alla normativa antincendio risalente al DM 26 agosto 1992 e  prorogato continuamente negli anni, è stato definitivamente fissato al 31 dicembre 2017 dall’art. 4, comma 2, del D.Lvo 30 dicembre 2016, n. 244.

Tenuto conto di quest’ultima scadenza non ulteriormente procrastinata, il Ministero dell’Interno, di concerto con il MIUR, ha emanato il Decreto 21 marzo 2018 con il quale ha fornito indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio rivolte ai soggetti responsabili di tale adeguamento (quindi ente competente per edifici pubblici e proprietario dell’immobile adibito a edificio scolastico).

Nel decreto vengono indicati 3 livelli di priorità  programmatica da seguire nelle attività di adeguamento degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuole, con riferimento alle norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica di cui al Decreto Ministero dell’Interno 26 agosto 1992.

A seguito della pubblicazione del Decreto, il Ministero dell’Interno, dipartimento VV.FF,  con la citata nota n. 5264 ha precisato che nell’attività di controllo svolta nelle istituzioni scolastiche senza CPI o SCIA (certificazione attestante l’avvio della certificazione), gli organi ispettivi sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e a individuare provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, sulla base delle priorità individuate nel Decreto del  21 marzo 2018.

A titolo esemplificativo, la nota elenca le seguenti misure integrative che possono essere prescritte ai soggetti responsabili dell’attività (nelle scuole ai dirigenti scolastici datori di lavoro) in caso di accertate violazioni:

  1. potenziamento del numero degli addetti antincendio
  2. integrazione dell’attività di formazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio
  3. affidamento dell’incarico di addetto antincendio a soggetti in possesso dell’attestato di idoneità tecnica previa  frequenza del coso di tipo C (allegato IX DM 10 /03/98)
  4. svolgimento di due esercitazioni antincendio aggiuntive rispetto alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/08/1992
  5. pianificazione di una costante attività di sorveglianza sul mantenimento di normali condizioni operative, facile accessibilità, assenza di danni materiali, controllo giornaliero funzionalità vie di fuga, controllo settimanale estintori, apparecchi di illuminazione, impianto diffusione sonora e impianto di allarme
  6. trascrizione sul registro dei controlli in dotazione delle misure di cui ai punti d) ed e).

Nel  XVIII Rapporto di Legambiente Ecosistema scuola pubblicato il 17 ottobre 2017 si legge che solo il 47,4% dei quasi 43.000 edifici scolastici funzionanti possiede la certificazione antincendio: da questo dato allarmante si può dunque facilmente dedurre  che le misure integrative elencate dalla nota del Ministero dell’Interno riguardano  più della metà degli edifici scolastici pubblici.

Per evitare che i ritardi e le inadempienze degli enti competenti possano determinare contravvenzioni a carico dei dirigenti scolastici responsabili dell’attività, è dunque necessario che in tutte le scuole prive di CPI, oltre a rinnovare la richiesta di adempimento all’Ente Locale, i dirigenti scolastici, con il supporto dei RSPP, programmino l’attuazione di  tutte le misure compensative  prima della ripresa delle lezioni e provvedano a richiedere le risorse necessarie agli adempimenti.

Auspichiamo che l’adeguamento di tutti gli edifici scolastici alla normativa antincendio avvenga con celerità, attraverso il completo utilizzo delle risorse stanziate e con tutti gli ulteriori investimenti che si  renderanno necessari, perché la sicurezza  dei milioni di cittadini italiani presenti giornalmente dentro le scuole non può più aspettare.

Nel frattempo occorre mettere le scuole nelle condizioni di adottare le misure integrative indicate dalla nota n.5264, fornendo loro le risorse necessarie per la formazione del personale e per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive a loro richieste.

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