Disposizioni per scrutini ed esami nel primo ciclo: C. M. 50 e 51 del 20 maggio 2009
In assenza di regolamento sui procedimenti valutativi, il Ministero sforna altre circolari sulle operazioni di scrutini e di esame nella scuola elementare e media.
Avevamo denunciato due giorni fa il grave stato di incertezza in cui venivano lasciati Dirigenti Scolastici e Docenti che vedevano avvicinarsi la fine dell’anno scolastico ma ancora non vedevano approvato il Regolamento sulla valutazione degli apprendimenti, che pure era stato licenziato il 13 marzo 2009 dal Governo.
Ed ecco due circolari (CM 50 e CM 51 del 20 maggio 2009) che affrontano l’argomento.
La CM 50, a questo punto, sostituisce il regolamento. Il quale, invece, come abbiamo sempre sostenuto e sosteniamo, è l’unico strumento che poteva rendere operativa la legge 169/2008 come la stessa legge prevedeva. Poi sappiamo che, forzando tempi e procedure e sovrapponendosi ai tempi della scuola che aveva iniziato l’anno scolastico con altro programma e altre procedure, il Ministro ha imposto a suon di circolari il ritorno al voto numerico con tutte le contraddizioni che si sono aperte nel processo di apprendimento e insegnamento lungo tutto il corso dell’anno.
Tornando alla citata CM 50, essa, per quanto riguarda il primo ciclo, richiama ovviamente la legge 169/2008, le Circolari precedenti e perfino un Decreto Ministeriale, il n. 5 del 16 gennaio 2009, riguardante il comportamento e che secondo il Regolamento (non pubblicato ancora) del 13 marzo sarebbe abrogato. Sono le contraddizioni di chi aveva fretta di introdurre il voto di condotta!
La CM 50 non può che confermare la legge anche laddove essa è sbagliata.
Nella scuola elementare, ad esempio, oltre a ribadire – cosa giusta - che le bocciature si decidono all’unanimità, si conferma la valutazione in decimi ma anche l’espressione in decimi della certificazione delle competenze. Il fatto è che la certificazione delle competenze non si esprime in decimi e si dovrebbe fare solo alla conclusione dei cicli (terza media). Ma la legge questo prevede!
Per quanto riguarda la
scuola media si ribadisce che per essere promosso o essere ammesso agli esami di licenza media l’alunno deve conseguire la sufficienza in tutte le discipline (basta un cinque per essere bocciati o non ammessi). E ciò costringerà i Docenti ad attribuire un sei anche laddove non c’è.
E’ evidente che il Consiglio di classe, una volta decisa a maggioranza la promozione o l’ammissione agli esami, dovrà a questo punto portare a sei le insufficienze da scrivere in pagella o nel quadro di ammissione agli esami, se non si vogliono fare ecatombi di alunni, rappresentando contestualmente la realtà nei verbali dei Consigli di classe e informando le famiglie delle insufficienze “reali”.
“Naturalmente” viene riconfermata la bocciatura con il 5 in condotta.
Per quanto riguarda gli esami di terza media il voto finale, espresso in decimi, è il risultato delle valutazioni delle prove scritte, della prova orale, della prova nazionale invalsi.
E’ evidente che tutte le prove vanno valutate con voti espressi in decimi, per cui difficilmente il voto massimo sarà alla portata degli alunni.
Per quanto riguarda la certificazione delle competenze, non essendo stati varati i modelli nazionali si lascia al fai da te le scuole (anche le elementari).
La CM 51 affronta specificamente gli esami della terza media ribadendo procedure già note alle scuole.
Da segnalare in modo particolare alcune questioni:
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Il testo della CM 51 si incarica di smentire quanto figurava nel testo del regolamento del 13 marzo 2009 (non vigente) a proposito della partecipazione alla valutazione degli alunni non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica da parte dei docenti di attività alternativa: il regolamento non prevedeva la partecipazione ai consigli di classe dei docenti di attività alternativa; la circolare invece ne prevede la partecipazione, come deve essere e come abbiamo denunciato a suo tempo al fine di rispettare la par condicio
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La prova nazionale Invalsi si farà il 18 giugno su tutto il territorio nazionale, mentre le prove scritte potranno svolgersi prima o dopo la prova invalsi.
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Sulla certificazione delle competenze, come già detto per la CM 50, anche la CM 51, ribadendo l’errore della certificazione per voto numerico, lascia le scuole al fai da te suggerendo di utilizzare i modelli che le stesse hanno elaborato negli anni passati.
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Il diploma di licenza sarà rilasciato utilizzando un nuovo modello approvato con DM 22 del 24 febbraio 2009.
Un allegato tecnico alla CM 51 illustra le modalità di svolgimento della prova nazionale Invalsi.
Alla fine, su una tematica tanto delicata e complessa come la valutazione, il Miur conferma il suo pressappochismo e la totale sottovalutazione degli effetti della tanta confusione prodotta dalla fretta di imporre una decisione, tutta politica, priva di fondamenti dal punto di vista pedagogico e didattico. Non solo tagli, quindi, ma la conferma di distruggere il grande patrimonio della parte sana, la stragrande maggioranza, della scuola pubblica del paese.
Roma, 21 maggio 2009