Docenti a tempo determinato: non si possono licenziare prima che scada il contratto
L’insegnante di sostegno resta a scuola anche se l’alunno non frequenta più
La Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 455 del 25 ottobre 2005 ha accolto il ricorso di una docente assunta tempo determinato su un posto di sostegno che era stata licenziata prima della scadenza del contratto individuale di lavoro dopo che l’alunno a lei affidato aveva cambiato scuola.
La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva già dato ragione alla docente e ritenuto che non sussistessero le condizioni di “giusta causa” per la risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro come invece aveva sostenuto la scuola.
Le motivazioni espresse dal giudice nell’accogliere il ricorso affermano due principi importanti:
che l’assunzione di un docente di sostegno va al servizio della scuola e non del singolo alunno
che l’amministrazione nel caso dei dipendenti a tempo determinato è tenuta ad osservare il termine finale indicato sul contratto individuale di lavoro.
L’apposizione del termine finale sui contratti di lavoro a tempo determinato è stato introdotto dal Ccnl 2002 (art. 23 lettera c) su richiesta della FLC Cgil per dare certezza ai supplenti rispetto alla durata del loro rapporto di lavoro.
Roma, 2 marzo 2006