Docenti inidonei e attuazione legge 128/2013. Il Miur fornisce ulteriori chiarimenti
Un'integrazione della nota 13000 del 3 dicembre 2013.
Ad integrazione della circolare n. 13000 del 3 dicembre 2013 il ministero, con la nota 13220 del 6 dicembre chiarisce quanto da noi già anticipato nella notizia del 4 dicembre.
Nel dettaglio si precisa che:
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coloro che, già inidonei all'entrata in vigore della nuova legge, optano per la mobilità per altra amministrazione (domanda allegato B), nelle more rimangono in servizio nella scuola attuale;
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le altre attività per le quali si può essere utilizzati, come previsto dall'art. 7 sempre della legge n. 128/13, ovvero di supporto ad attività di prevenzione della dispersione scolastica, attività culturali e di supporto alla didattica, sono attività eventualmente "aggiuntive" rispetto a quelle attualmente svolte e per le quali si può essere utilizzati (e non sostitutive). Quindi rimane valido il Ccni del giugno 2008 (sulle modalità di utilizzo del personale docente inidoneo) e queste altre attività sono, dunque, a richiesta degli interessati;
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nei confronti di chi dovesse essere dichiarato inidoneo tra la data di entrata in vigore della legge (8/11/2013) ed il 31/12/2013, si applica sempre il comma 7 dell'art. 15 della legge, ovvero si è trattati alla stregua di chi era già inidoneo alla data della nuova legge. Farà domanda, optando per le due possibilità (modello A oppure B) o entro il 15 dicembre oppure, comunque, entro 30 gg dalla nuova certificazione di inidoneità.