Docenti precari. Il Senato modifica le modalità di inserimento dei neo abilitati nelle graduatorie
Un intervento di mediazione che rischia di creare ulteriore contenzioso. Introdotta anche la possibilità di dichiarare annualmente il diritto alla riserva.
Dopo le polemiche sui nuovi inserimenti degli abilitati/abilitandi (coloro che si erano iscritti ai percorsi accademici abilitanti dopo il 2007) nelle Graduatorie ad Esaurimento, il Governo ha presentato una proposta di modifica al testo approvato dalla Camera, che rischia di determinare ulteriore contenzioso.
La proposta è stata approvata dal Senato nella seduta del 15 febbraio 2012. Ora il provvedimento di conversione in legge del DL 201/11 (milleproroghe) torna alla Camera per la definitiva approvazione.
Da una prima lettura del testo, sul quale non c'è stato alcun confronto con le organizzazioni sindacali, si deduce che:
- Le graduatorie restano ad esaurimento, ma ….
- nelle Graduatorie ad Esaurimento potranno inserirsi gli abilitati (e solo gli abilitati) che hanno frequentato i corsi accademici abilitanti (Cobaslid, corsi biennali abilitanti di II livello presso i conservatori, Scienze della formazione primaria), ma …
- gli inserimenti avverranno in una fascia aggiuntiva delle graduatorie stesse a partire dall'a.s. 2012/13.
Il Ministero dovrà definire i termini e le modalità per tali inserimenti.
La creazione di una fascia aggiuntiva, per quanto motivata dal Governo dalla necessità di salvaguardare le posizioni di coloro che sono già inclusi nelle graduatorie rispetto alla libera scelta dei nuovi inseriti, fa immediatamente tornare alla mente le "code" e il contenzioso che ne è seguito.
Non è chiaro dal testo se la procedura di inserimento nella nuova fascia avverrà anche negli anni successivi e quindi garantendo anche gli abilitandi, né se nel 2014, quando ci sarà il prossimo aggiornamento delle graduatorie, i nuovi inseriti potranno accedere alla terza fascia assieme agli altri o resteranno in una fascia aggiuntiva.
Nella stessa seduta è stato approvato anche un altro emendamento che prevede la possibilità di dichiarare le condizioni che danno diritto alla riserva (L. 68/99) ogni anno.
Su tutte queste questioni, una volta approvato definitivamente il provvedimento, chiederemo un immediato confronto al Ministero, al fine di tutelare i diritti di tutti i docenti precari evitando ulteriori contenziosi.
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Il testo degli emendamenti all'art. 14 del Decreto legge 201/11, approvati al Senato (e che devono essere approvati definitivamente alla Camera)
2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/a, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.
2-ter.l. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dall'articolo 6, comma ibis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono fare valere il solo titolo di riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale.