Docenti precari: indennità di disoccupazione ordinaria per i precari impegnati nei corsi di recupero e negli scrutini integrativi
In caso di rioccupazione decade il diritto all'indennità di disoccupazione a requisiti ordinari.
Molti docenti precari con nomina fino al termine delle lezioni o fino al termine dell’attività didattica (30/06) hanno diritto a presentare, entro 60 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro, la domanda di disoccupazione a requisiti ordinari.
Però il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria decade sia nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni (eventualmente dopo tale rapporto di lavoro dipendente è possibile presentare una nuova domanda), che nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato da denunciare al centro per l’impiego (Collaborazione occasionale o CO.CO.CO.).
Quest’anno l’attenzione a questa procedura è molto importante.
In molti istituti della scuola secondaria superiore infatti viene chiesto, anche ai docenti precari con incarico non annuale, di partecipare ai corsi di recupero e ai relativi scrutini.
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Per gli scrutini la OM 92/2008 dava la seguente disposizione: “Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate” (art. 8). Recentemente infatti il MIUR ha chiarito che per lo scrutinio integrativo dovrà essere instaurato uno specifico rapporto di lavoro a tempo determinato congruente con il contratto già concluso o comunque con l’orario del docente sostituito.
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Per i corsi di recupero, invece, non è chiaro quali potranno essere le modalità di assunzione.
Alla luce delle disposizioni esistenti, per coloro che hanno richiesto l’indennità di disoccupazione a requisiti ordinari, occorre che nel periodo indennizzato non si abbiano rapporti di lavoro parasubordinato e che l’eventuale rapporto di lavoro dipendente non superi i 5 giorni (occorre quindi prestare attenzione anche agli eventuali contratti a tempo determinato per le operazioni di scrutinio integrativo).
In tutti gli altri casi si configurerebbe una situazione che potrebbe comportare la perdita dei benefici della disoccupazione ordinaria.
Resta invariato invece il diritto all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, per la quale la domanda si presenta entro il 31 marzo dell’anno successivo, e quindi in quel momento sarà possibile dichiarare anche gli eventuali periodi di rioccupazione.
Per la maggiori informazioni e per la consulenza ci si può rivolgere alle sedi territoriali della FLC Cgil e al patronato INCA.
Roma, 24 giugno 2008