Documento dell’assemblea della CGIL scuola di Friburgo sulla bozza di revisione della Legge 153/71
Nell’ambito del dibattito in corso a seguito della presentazione della bozza di ddl presentata dalla DGIEPM del MAE, riteniamo importante pubblicare il contributo fornito dall’assemblea della CGIL scuola di Friburgo inviato di recente all’ambasciata italiana in Germania
Nell’ambito del dibattito in corso a seguito della presentazione della bozza di ddl presentata dalla DGIEPM del MAE, su cui abbiamo espresso sia a livello di singola organizzazione sindacale che a livello unitario in occasione dell’audizione alla commissione scuola del CGIE e nell’assise plenaria dello stesso organismo, riteniamo importante pubblicare il contributo fornito dall’assemblea della CGIL scuola di Friburgo inviato di recente all’ambasciata italiana in Germania.
Lo strano iter del documento è dovuto al fatto che l’Ambasciatore italiano in Germania, tramite i consolati, ha chiesto a tutto il personale di ruolo un parere sulla bozza in questione. Ovviamente, approfittando della richiesta, le compagne e i compagni della CGIL scuola hanno ritenuto dare un contributo al dibattito rispondendo all’Ambasciata con un documento che, partendo da una serie di elaborazioni sul riordino del complesso delle istituzioni scolastiche italiane all’estero compiute dalla stessa CGIL scuola, riscrivesse in blocco una bozza di progetto di riforma quadro dell’intero sistema.
Il documento, sebbene redatto in fretta e parzialmente, da un lato esprime l’esigenza di dare una risposta immediata e concreta ad un progetto di disegno di legge inaccettabile, dall’altro rappresenta il contributo politico e di merito, avvertito da tempo, ad un dibattito sul nostro sistema di istruzione e formazione all’estero che necessita di una riforma vera che, considerando l’evoluzione delle norme introdotte nell’ordinamento scolastico italiano (vedi autonomia e legge di parità), ridisegni completamente l’intero sistema.
Le considerazioni sopra accennate escludono, pertanto, la via emendativa alla bozza di ddl perché riduttiva e fuorviante. Il processo di privatizzazione assistita, contenuto nell’ipotesi del MAE, quindi non è in alcun modo condivisibile sia sotto il profilo costituzionale/ ordinamentale che sul piano politico, culturale e sociale. Come pure è inaccettabile la filosofia che ispira il progetto del MAE che, partendo dalla esigenza di una revisione della legge 153/71, da risposte demagogiche e populiste ingovernabili disimpegnando l’intervento diretto dello stato a vantaggio di quello privato al solo scopo di realizzare un consenso in previsione delle prossima scadenze elettorali che riguardano i nostri connazionali residenti all’estero.
Le ricadute sul sistema e sulla qualità del servizio, se dovesse passare il ddl del MAE, sarebbero drammatiche sotto ogni punto di vista in quanto produrrebbe l’inevitabile declino della nostra politica culturale.
Pubblichiamo di seguito il testo elaborato dall’assemblea di Friburgo sottolineando che si tratta di un testo provvisorio e incompleto. Mancano, ad esempio, una serie di requisiti d’ingresso che debbono possedere gli Enti Gestori per avere accesso ai benefici pubblici. Primo fra tutti l’obbligo di regolamentare il rapporto di lavoro del proprio personale sia da un punto di vista normativo che retributivo partendo da quanto previsto dalla contrattazione di riferimento in area metropolitana o utilizzando i contratti locali di riferimento se più favorevoli.
Per una revisione del D.Lgs. 19 maggio 1994 n. 297
Art 1 Disposizioni generali
„Si prevede una revisione ed integrazione di quanto previsto dal D.L. 19 maggio 1994, n. 297, Capo IV artt. 636-638, sulle scuole italiane all’estero, considerata la mutata realtà delle collettività italiane nel mondo, la crescente interdipendenza delle politiche nazionali con quelle globali e la necessita´di promuovere, pertanto, strategie e azioni che assicurino il mantenimento delle radici linguistico-culturali con l´Italia da parte dei connazionali all’estero, e che, insieme, sviluppino azioni integrate a favore della mobilita´culturale e professionale da e verso l´ Italia. Si promuovono, pertanto, si indirizzano e si controllano iniziative di formazione linguistico-culturale, di educazione permanente e di sostegno all´integrazione in favore di cittadini italiani e degli oriundi italiani all´estero, di seguito denominati comunità italiane all’estero, nonche´ servizi ed interventi integrati di orientamento, formazione e perfezionamento professionali, a favore della mobilita´culturale e professionale di lavoratori stranieri candidati ad emigrare in Italia in quanto iscritti nelle apposite anagrafi.
Art. 2 Competenze a livello centrale
Fermo restando che la politica scolastica e culturale all´estero, in quanto parte integrante della politica estera e in quanto soggetta agli indirizzi generali del sistema dell´istruzione e della formazione nazionale, debba continuare ad essere di competenza diretta degli organi centrali dello Stato, va prevista una diversa dislocazione delle competenze fra i vari Ministeri.
Le competenze delle diverse amministrazioni sono da ripartirsi nel seguente modo:
MIUR
- ha competenze primarie e dirette su tutte le materie che abbiano attinenza con la scolarita´( corsi di lingua e cultura e scuole ) e con gli interventi universitari; partecipa alla definizione delle linee riguardanti gli interventi culturali.
- Cura, di concerto con il MAE, le modalita´di gestione dell´istituto della mobilita´negoziate in sede contrattuale; predispone le prove di accertamento e la tabella di valutazione dei titoli; organizza, in collaborazione con il MAE, i corsi preparatori all´invio all´estero del personale.
- Sottopone le istituzioni scolastiche all´estero alle verifiche periodiche previste dal sistema di valutazione nazionale, cura, con gli opportuni adattamenti, l´estensione all´estero delle modifiche ordinamentali che intervengono nel sistema nazionale.
- Predispone i piani per la formazione del personale.
- Valuta i progetti di ampliamento dell´offerta formativa.
- Interviene, di concerto con il MAE, sulla programmazione dell´offerta formativa scolastica e linguistico-culturale a livello di Circoscrizione o di paese estero.
MAE
- Di concerto con il MIUR, sottoscrive e gestisce, nel quadro della politica estera, gli accordi bi-multilaterali con altri Stati o con singole Regioni, in materia di scuola e cultura, e ne cura l´applicazione; esercita funzioni di vigilanza sulle attivita´ scolastiche e culturali in relazione alla loro corrispondenza con le linee di politica estera in materia.
- E´responsabile degli aspetti finanziari e amministrativi riguardanti il personale collocato fuori ruolo: pagamento dell´indennita´di sede, notifica, gestioni degli atti riguardanti il personale all´estero, definizione degli organici ( di concerto con il MIUR).
- Coordina, coinvolgendo il MIUR, nella definizione dei documenti di programmazioni dell´offerta formativa scolastica e linguistico-culturale a livello di Circoscrizione e di Paese estero, tutte le componenti interessate ( collegi docenti, dirigenti scolastici, Istituti di cultura, Universita´, lettori, titolari di promozioni di vario genere ).
- Definisce, sulla base di una regolamentazione e secondo i vincoli posti dalla legge sulla parita, convenzioni con enti ed associazioni impegnate in attivita´di sostegno scolastico e di promozione linguistica e culturale.
Ministero del Lavoro
- E´competente, da punto di vista organizzativo ed amministrativo, per le iniziative rientranti nella formazione professionale.
- Esamina e da´parere vincolante sul finanziamento di iniziative e progetti.
- Cura, per le funzioni che gli sono proprie, il sistema della formazione integrata.
Art. 3 Coordinamento interministeriale
Per la complessita´dell´intervento scolastico e culturale all´estero si rende necessario un coordinamento tra le varie amministrazioni coinvolte, che puo´ assumere la veste di un´Agenzia o di un vero e proprio Dipartimento ( con possibilita´di gestione diretta di fondi finalizzati ).
Si possono prevedere due livelli di coordinamento:
- una sede politica di elaborazione, promozione e di verifica periodica delle linee di politica scolastica e culturale, che abbia le caratteristiche di un organo ampiamente rappresentativo, in cui convergano: il Mae, il Miur, il MdL, il M. Degli Italiani nel Mondo, il Ministero del Commercio Estero, il Ministero della Cultura, il CGIE, le OO.SS.
- Una sede tecnica e di studio in cui si elaborano le linee piu´specifiche dei vari interventi ( articolazione, contenuti, curricula, rispondenza del contingente alle richieste del territorio, aggiornamento e formazione del personale, criteri di valutazione ).
Art.4 Competenze del Coordinamento interministeriale
In particolare il Coordinamento Interministeriale realizza, promuove, indirizza e controlla:
a) azioni formative e didattiche aventi lo scopo di facilitare l´integrazione linguistica, culturale, lavorativa dei connazionali sia nei sistemi scolastici che nel tessuto sociale dei paesi di accoglienza;
b) iniziative e interventi che favoriscano e sviluppino la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, sia attraverso specifici interventi rivolti a figli, congiunti e discendenti di connazionali in eta´scolare, sia attraverso iniziative di educazione permanente di formazione continua rivolte agli adulti;
c) interventi di sostegno all´integrazione scolastica ispirati al principio del plurilinguismo;
d) interventi di formazione continua e permanente, di educazione degli adulti tesi, in particolare, allo sviluppo delle competenze relazionali, sociali e comunicative, e comunque tali da assicurare la piu´significativa partecipazione della cultura italiana al processo di riconoscimento delle reciprocita´tra le diverse culture locali e nazionali nel mondo;
e) servizi e interventi integrati di orientamento, formazione o perfezionamento professionali, a favore della mobilita´culturale e professionale delle comunita´italiane all´estero e dei lavoratori stranieri iscritti nelle apposite anagrafi;
f) servizi di monitoraggio e di valutazione della qualita´e dell´efficacia delle azioni intraprese, allo scopo di assicurare unitarieta´di indirizzo, ampia visibilita´delle ricadute, rispetto delle specificita´ di intervento in ragione della cittadinanza degli utenti, del carattere regionale degli interventi, della ottimizzazione delle risorse locali attivate;
g) azioni di accrescimento e sviluppo delle competenze linguistiche, metodologiche, formative, gestionali e organizzative del personale docente e non docente impegnato nell´attuazione degli interventi su elencati, attuate anche attraverso l´utilizzo delle tecnologie avanzate di formazione a distanza;
h) servizi di certificazione di crediti formativi e di competenze linguistiche, culturali o professionali congruenti con i paralleli sistemi locali di valutazione, certificazione o accreditamento delle competenze acquisite a seguito delle attivita´linguistico-culturali, di orientamento e di formazione, previste dal presente articolo ai punti a),b),c),d),e),f),g);
i) servizi di informazione e documentazione, anche anagrafica, finalizzati al recupero dell´identita´culturale e delle origini dei richiedenti.
Il Coordinamento e´autorizzato ad adottare , per ciascuna delle attivita´predette, Regolamenti specifici o integrati secondo tipologie di intervento, di destinazione ovvero di amministrazione, aventi valore ordinamentale e comunque tali da assicurare esplicito carattere sistemico agli indirizzi, alle scelte e alle decisioni attuative. Le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici Consolari cui viene affidata l´attuazione delle iniziative e degli interventi predetti si uniformano agli stessi principi ispiratori.
Art. 5 Servizi e interventi integrati di orientamento, formazione o perfezionamento professionali.
Il Coordinamento Interministeriale, tramite il Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione e di concerto con il Ministero dell´Interno, con il Ministero degli Affari Regionali, con il Ministero delle Attivita´Produttive, con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero degli Italiani nel Mondo, anche avvalendosi delle proprie rappresentanze presso gli organisimi sovranazionali e internazionali,
- a- promuove servizi regionali e territoriali di orientamento e di mediazione interculturale a sostegno delle iniziative di formazione linguistica, e a supporto delle azioni di inserimento lavorativo e occupazionale;
- b- sviluppa azioni tese a favorire le iniziative negoziali delle competenti Direzioni Generali Territoriali e la conclusione dei protocolli esecutivi di competenza della DGPCC in vista del pieno riconoscimento dei titoli di studio, in regime di reciprocita´tra i Paesi di provenienza;
- c- cura i collegamenti necessari tra le agenzie nazionali di formazione professionale e le comunita´italiane all´estero allo scopo di assicurare una prima formazione in materia di qualifiche professionali, come leva fondamentale, seppur non esclusiva, della mobilita´professionale e del primo inserimento lavorativo dei migranti in loco o in vista del loro rientro in Italia;
- d- assicura il collegamento tra le Camere di Commercio provinciali o regionali ovvero altri enti interessati e le comunita´italiane all´estero per coordinare l´informazione preventiva e aggiornata sulle offerte di lavoro, in modo da produrre un equilibrato sistema di regolazione tra la domanda e l´offerta di lavoro;
- e- progetta e indirizza l´attivazione concertata e coordinata di un sistema di offerte formative, rivolto alle comunita´italiane ed ai cittadini stranieri iscritti in apposite anagrafi candidati a migrare in Italia, ovvero finalizzato a sostenere la loro transazione al lavoro, attraverso la costituzione di spazi organizzati di mediazione lingustico-culturale e di formazione al lavoro nei paesi di provenienza.
Art. 6 Realizzazione degli interventi, loro amministrazione e vigilanza
Per la realizzazione degli interventi ci si serve in prima istanza di un contingente di personale scolastico di ruolo, docente e ATA, per l´amministrazione, il coordinamento e la vigilanza, di personale con qualifica dirigenziale e con qualifica funzionale non inferiore alla C1, appartenente ai ruoli del MIUR, messo a disposizione del MAE, con un tetto minimo complessivo di 1200 unita´.
Art 7 Le tipologie di intervento
Avendo riguardo agli indirizzi di politica economica, nonche´a quelli di politica estera, il Coordinamento interministeriale elabora, ogni tre anni, piani di sviluppo degli interventi di cui all´art. 4 , secondo principi di ottimizzazione delle risorse disponibili, di incremento degli indici di efficacia delle azioni programmate e di valorizzazione degli obiettivi di cui all´art. 1.
Sulla base degli ambiti di intervento, di cui all´art. 4, si possono quindi concretamente prevedere le seguenti forme di intervento:
- le scuole, con una dislocazione che tenga conto non solo della storia e delle tradizioni, ma anche di nuove considerazioni sulle aree strategiche in Europa e nel mondo, compresi i paesi meno avanzati; esse vanno comunque sempre piu´caratterizzate in senso bi-plurilingue e interculturale;
- le scuole europee;
- i progetti bilingui nelle scuole straniere;
- le scuole internazionali;
- la promozione culturale e linguistica, attraverso i corsi di lingua e cultura, rivolta alla comunita´ italiana;
- le iniziative culturali e linguistiche, attraverso corsi specifici o nell´ambito di progetti, rivolte all´utenza locale;
- le sezioni italiane in scuole locali e le cattedre presso scuole straniere;
- i progetti e le iniziative di interscambio con le istituzioni locali;
- il sostegno ai processi di integrazione sia attraverso il mantenimento della lingua e cultura di origine, sia attraverso interventi mirati al sostegno scolastico;
- i lettorati, con una dislocazione ed impegno che tengano conto sia della richiesta dell´utenza che della valorizzazione del ruolo e dell´impegno nel campo accademico locale.
Nell´ambito di un ventaglio ampio di finalita´saranno i Piani dell´offerta formativa di Paese a delineare l´articolazione degli interventi in ogni Paese.
Art. 8 Centralita´dell´intervento statale
I settori strategici dell´insegnamento linguistico e della promozione culturale sono di competenza dell´intervento statale, in particolare per quanto riguarda:
- le scuole statali,
- le sezioni bilingui delle scuole locali,
- le sezioni italiane in scuole locali,
- le cattedre presso scuole straniere,
- l´insegnamento in lingua italiana di materie previste dal curricolo locale,
- le sezioni italiane delle scuole europee e delle scuole internazionali,
- i corsi integrativi nell´area europea, laddove essi hanno caratteristiche verificate – sulla base di accordi bilaterali o direttive europee – di intervento scolastico complementare.
L´Ufficio Scolastico del Consolato, in mancanza di personale docente a tempo indeterminato, puo´provvedere, per tutti i tipi di intervento previsti, all´assunzione di personale in loco dopo pubblico concorso per titoli e servizi, nell´ambito della completa applicazione dell´autonomia scolastica, quindi anche finanziaria.
Art. 9 Competenze a livello periferico
Il dirigente scolastico
Il dirigente scolastico assegnato alle iniziative di cui sopra svolge le funzioni dirigenziali nel quadro delle relative disposizioni normative e contrattuali.
Al dirigente scolastico vengono attribuite:
- tutte le funzioni previste dalla normativa metropolitana ( in particolare attuazione delle iniziative di formazione e aggiornamento del personale docente a tempo indeterminato e non della Circoscrizione), tranne quelle espressamente ed esclusivamente attribuite al Console;
- le responsabilita´relativamente all´autonomia scolastica a livello della circoscrizione consolare, anche per quanto riguarda la gestione dei fondi necessari;
- la responsabilita´relativa all´assunzione e alla gestione del personale assunto in loco con contratto determinato;
- la responsabilita´diretta degli atti amministrativi relativi a tutto il personale;
- i rapporti con le autorita´scolastiche locali di livello corrispondente.
Nelle situazioni in cui gli accordi con il Paese ospite provedono l´assegnazione dei docenti italiani a istituzioni straniere ( sezioni italiane di scuole internazioli e straniere, particolari iniziative scolastiche, ecc.) le responsabilita´e le competenze del dirigente scolastico su tale personale vanno individuate anche in riferimento alla C.M. n. 267/2000, alla sequenza 24.2.00 e al CCNI integrativo per l´estero.
Il dirigente puo´promuovere e coordinare l´attività dei soggetti scolastici che concorrono alla definizione del piano per l´offerta formativa circoscrizionale e/o di Paese.
Sulle materie previste dalle norme contrattuali il DS e´tenuto a definire accordi con le RSU o ad attivare le relazioni con le RSA. In presenza del Collegio Docenti, il DS e´rappresentante di parte pubblica per le relazioni sindacali di cui all’art. 6 del CCNL 26.5.99.
Il Console
In un quadro di autonomia scolastica, il Console viene ad assumere le seguenti funzioni:
- promozione e coordinamento, previa attivazione delle relazioni sindacali, del Progetto dell´offerta formativa e culturale relativo alla Circoscrizione Consolare;
- valutazione della corrispondenza delle attivita´scolastiche alle linee del Piano dell´offerta formativa di apese e proposizione di eventuali adeguamenti;
- compito di vigilanza, di concerto con il DS, sull´attivita´di enti ed associazioni; controllo sull´amministrazione di enti e associazioni e parere sulle richieste di finanziamento;
- funzione di rappresentanza dell´istituzione scolastica rispetto alle autorita´locali e stipula di eventuali intese bilaterali;
- richiesta, previa attivazione delle relazioni sindacali, del contingente di personale a t.i. a livello di circoscrizione consolare;
- in casi di gravi irregolarita´richiesta di irrogazione di sanzioni disciplinari verso il personale docente, direttivo o amministrativo.
Il Collegio docenti
Si prevede un Collegio circoscrizionale, che comprende tutti i docenti a vario titolo impiegati nelle diverse istituzioni. Tale organo, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge sull´autonomia scolastica, definisce il raccordo e predispone le linee organizzative dei vari interventi e si esprime rispetto al POF, alle funzioni obiettivo, ai progetti di ampliamento dell´offerta formativa e alle proposte per l´aggiornamento del personale.
Art.10 Enti gestori
Per gli altri ambiti di intervento previsti dall´art. 4 e non previsti dall´art. 8, il Coordinamento interministeriale si avvarra´ della cooperazione di enti e associazioni di diritto privato locale, che presentino garanzie consolidate di struttura, di organizzazione e di amministrazione e che documentino il possesso dell´avvenuta certificazione di qualita´secondo le norme UNI –ISO 9001.
In particolare devono essere di competenza degli enti gestori i seguenti campi di intervento:
- il sostegno per il successo scolastico degli alunni italiani attraverso l´assunzione di personale qualificato di madrelingua locale;
- interventi di istruzione, formazione, informazione e riqualifica degli adulti per una migliore integrazione nella societa´locale;
- gli interventi, previsti dall´art.5, di orientamento, formazione e perfezionamento professionale.