DPCM 13 ottobre: le indicazioni per i settori della conoscenza
Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alcune disposizioni per le scuole, università, istituzioni AFAM.
Il DPCM del 13 ottobre 2020, nel definire nuove disposizioni per la prevenzione e il contenimento del contagio, dà alcune importanti indicazioni che riguardano i settori della conoscenza.
Il Decreto conferma, nel rispetto delle norme di tutela della salute, la ripresa delle attività dei servizi educativi e delle scuole, comprese le riunioni degli Organi Collegiali, che possono essere svolte in presenza o a distanza, garantendo le misure di sicurezza previste.
Vengono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni.
Sono invece sospesi viaggi di istruzione e visite guidate, ad eccezione delle uscite connesse ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e delle attività di tirocinio, nei casi in cui si garantisca il rispetto delle prescrizioni di sicurezza vigenti.
A questo proposito, il Ministero dell’Istruzione, con una nota ai Dirigenti Scolastici e agli UU.SS.RR., ha precisato che la disposizione non si riferisce alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, secondo le indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio.
L’utilizzo degli spazi scolastici per attività gestite da Enti esterni può essere autorizzato dall’ente proprietario, in raccordo con le scuole, “senza pregiudizio” per le attività scolastiche, con l’obbligo a carico dei gestori di assicurare la pulizia e l’igienizzazione necessarie.
Per lo svolgimento delle attività didattiche, nelle Università e nelle istituzioni AFAM, vengono richiamate le Linee Guida del MUR e il protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di Covid-19; è prevista la possibilità di attivare modalità “a distanza”, ove le Università e le Istituzioni lo ritengano necessario e, in ogni caso, a beneficio di studenti impossibilitati a partecipare “in presenza”. Le assenze maturate dagli studenti in base a tali provvedimenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.
Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale; i corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono proseguire anche in modalità non in presenza
Per quanto riguarda il lavoro agile, il DPCM non introduce sostanziali modifiche, ma ne prevede l’incentivazione in tutte le Pubbliche Amministrazioni con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministero della PA, garantendo “almeno” la percentuale del 50% prevista dal DL 34 del 19 maggio 2020.