E la "montagna" partorì il topolino
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo, la legge n. 43, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2005, contenente una modifica alla tabella di valutazione dei titoli della graduatoria permanente.
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo, la legge n. 43, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2005, contenente una modifica alla tabella di valutazione dei titoli della graduatoria permanente. La modifica riguarda i corsi di perfezionamento universitari che, dal 2005/06 varranno solo 2 punti e potranno essere valutati in numero non superiore ad uno per anno scolastico.
A breve dunque uscirà un’integrazione del decreto Dirigenziale sulla riapertura delle graduatorie permanenti, contenente la norma modificata dalla legge.
Era cominciata questa faccenda con gran squilli di tromba, quando sembrava che le stesse forze della maggioranza che avevano approvato il famigerato raddoppio del punteggio, proponessero la sua abrogazione in commissione cultura del Senato. Non potevamo che accogliere con favore la soppressione di una norma ingiusta, discriminatoria e infondata che ci aveva spinti a ricorrere al giudizio della magistratura per riportare un minimo di equità. E già si ponevano i problemi di applicazione, fra coloro che volevano la soppressione sic et simpliciter e coloro che volevano il riconoscimento di una scelta effettuata con regole diverse, a dimostrazione che le norme ingiuste continuano a produrre mostri ed è molto più difficile recuperare l’equità a valle di provvedimenti sbagliati.
Ma non avevamo fatto i conti con le beghe clientelari di questa maggioranza che, con la stessa indifferenza con cui ha proposta la soppressione della lettera h, così ha abrogato l’abrogazione, riportando tutto alla situazione originaria.
Dovendo commentare con un detto molto popolare si potrebbe dire che “se la cantano e se la suonano da soli”.
Svanita la speranza di modificare la supervalutazione dei servizi, apprezziamo almeno l’intervento sulla valutazione dei corsi di perfezionamento universitari che riduce l’indegna speculazione che la norma precedente aveva innescato.
L’art. 1 –novies – infatti recita: “Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, il punto C 11) è sostituito dai seguenti:
“C. 11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.
C. 11 –bis) Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2.
C. 11 –ter) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai punti C. 11) e C. 11 –bis), ai fini della valutazione del punteggio per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, è possibile valutare ogni ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall’anno 2005/06”
La decorrenza dal 2005/06 della nuova norma, lascia naturalmente inalterata la giungla precedente, i cui effetti continueranno pertanto ad agire.
Sarà difficile riportare l’equilibrio in un campo così devastato da norme ingiuste e sbagliate, che moltiplicano i loro effetti a causa del blocco delle immissioni in ruolo e del taglio di posti che da qualche anno stanno falcidiando la scuola.
Sarebbe stato utile, anche se non risolutivo di tutti i problemi, accogliere la proposta che l’opposizione aveva fatto nel corso del confronto parlamentare sulla riconversione in legge del decreto n. 7, di delegificazione delle norme che regolano la tabella di valutazione dei titoli.
Avrebbe infatti riportato nel suo naturale ambito amministrativo una norma che, dovendo solo applicare i principi che la legge definisce, ha bisogno della duttilità e della competenza specifica che la gestione amministrativa può garantire.
Roma, 5 aprile 2005